Credito al consumo – domande e risposte sulla normativa

Chi concede il credito al consumo nella forma del prestito?

Il credito al consumo è concesso nella forma del prestito dalle banche e dagli intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari possono - come le banche - concedere credito in varie forme (credito al consumo, mutuo, locazione finanziaria ecc.); a differenza delle banche, non possono raccogliere depositi.

Gli intermediari finanziari che concedono il credito al consumo sono iscritti:

a) nell’elenco generale previsto dall'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 385 (di seguito, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi;

b) nell’elenco speciale previsto dall'articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, tenuto dalla Banca d'Italia.

Gli elenchi sono pubblici e disponibili su Internet.

I soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nei citati elenchi non possono concedere prestiti ai consumatori; diversamente, sono perseguibili penalmente ai sensi dell'articolo 132 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Credito al consumo - Chi concede la dilazione di pagamento del prezzo?

La dilazione di pagamento del prezzo è concessa dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica (articolo 121 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

I soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica non possono chiedere al consumatore interessi a titolo di corrispettivo della dilazione del pagamento del prezzo.

Infatti, la corresponsione di interessi, unita alla dilazione del pagamento del prezzo ovvero ad un sua rateizzazione equivarrebbe alla concessione di prestito; questa forma di concessione di credito al consumo è riservata alle banche e agli intermediari finanziari.

Qual è nel credito al consumo la differenza fra il TAN (Tasso Annuo Nominale) e il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)?

Nella pubblicità dei contratti di credito al consumo, nei documenti informativi messi a disposizione dei consumatori prima della conclusione del contratto (documentazione precontrattuale) e nei contratti di credito al consumo, sono indicati due tassi, il TAN e il TAEG.

Il primo esprime - in termini percentuali rispetto al capitale erogato - il tasso annuo di interesse praticato per il contratto di credito al consumo pubblicizzato, offerto o concluso con il consumatore.

Il secondo esprime - in termini percentuali rispetto al capitale erogato - il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, includendo oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse che il consumatore dovrebbe corrispondere alle banche e agli intermediari finanziari ove decidesse di concludere il contratto; il TAEG è quindi superiore al TAN. Il TAEG ha la funzione di agevolare il paragone fra le proposte di credito al consumo disponibili sul mercato.

In particolare, sono inclusi nel calcolo del TAEG i seguenti oneri:

a) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;

b) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;

c) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore e dirette ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;

d) il costo dell'attività di mediazione svolta da terzi, ove necessaria per l’ottenimento del credito;

e) le altre spese del contratto ad eccezione di quelle escluse dal calcolo del TAEG.

Talune spese che il consumatore deve sostenere per ottenere il finanziamento non sono tuttavia incluse nel calcolo del TAEG, ad esempio:

a) le somme dovute per inadempimento di obblighi contrattuali da parte del consumatore, inclusi gli interessi di mora;

b) le spese per le assicurazioni e le garanzie diverse da quelle incluse nel calcolo del TAEG; c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta dei conti, destinati a ricevere gli importi dovuti dal consumatore (purché il consumatore possa scegliere il conto sul quale fare confluire il finanziamento e si tratti di spese non particolarmente elevate).

Di tali spese è comunque data evidenza nella documentazione fornita al consumatore prima della conclusione del contratto (documentazione precontrattuale) e nel contratto.

Credito al consumo - Il consumatore può rimborsare il prestito prima della scadenza?

Si, il consumatore ha la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che derivano dal contratto di credito al consumo. In particolare, il consumatore ha sempre la facoltà di adempiere, e cioè di restituire il prestito, in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità.

È esclusa la validità di qualsiasi patto fra banca (o intermediario finanziario) e consumatore, con il quale quest’ultimo rinunci preventivamente al diritto di adempiere in via anticipata agli obblighi che derivano dal contratto di credito al consumo.

Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito; in particolare, egli è tenuto al pagamento del capitale residuo, degli interessi e altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, anche al pagamento di un compenso non superiore all'uno per cento del capitale residuo.

Ove il contratto non dia evidenza dell'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato; il tasso di interesse da utilizzare nel calcolo di attualizzazione è quello vigente all'epoca dell'adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore.

Informazioni utili in merito alle condizioni del rimborso anticipato possono essere desunte dal documento di sintesi che viene trasmesso al consumatore almeno una volta all'anno.

La facoltà di rimborso anticipato è riconosciuta dalla legge solo al consumatore. La banca o l'intermediario finanziario non può esigere il rimborso anticipato del prestito al di fuori delle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del consumatore.

Cosa succede se non vengono rispettate le scadenze per il pagamento delle rate del prestito concesso come credito al consumo?

Il mancato rispetto delle scadenze previste per le rate determina a carico del consumatore maggiori oneri per l’applicazione di interessi di mora, la cui misura deve essere indicata nella documentazione precontrattuale e nel contratto.

Inoltre, in base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gli intermediari finanziari possono chiedere la risoluzione del contratto, evento che comporta la richiesta immediata di pagamento del capitale residuo.

Peraltro, nei soli contratti di credito al consumo in cui sia stato concesso un diritto reale di garanzia (a favore della banca o dell'intermediario finanziario) sul bene acquistato dal consumatore con il denaro ricevuto in prestito, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il consumatore conserva il diritto di pagare le somme dovute alle scadenze prestabilite.

Ulteriore conseguenza da tenere in considerazione attiene alla possibilità da parte delle banche e degli intermediari finanziari di segnalare al sistema creditizio e finanziario il consumatore come cliente non affidabile, circostanza penalizzante in quanto può ostacolare la possibilità di ricorrere al credito al consumo in futuro.

Per fare una domanda sulle normative vigenti per i contratti di credito al consumo, sugli acquisti a rate, sui finanziamenti in genere, sui contratti di prestito e  su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

29 Luglio 2013 · Giovanni Napoletano


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