Cosa venduta – Differenze fra garanzia per i vizi e garanzia di buon funzionamento
La disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta pone il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione rispetto all'iniziativa del compratore, intesa alla modifica del contratto od al suo annullamento: il compratore non dispone di un'azione di esatto adempimento per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete solo in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita di beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene.
La denuncia dei vizi della cosa venduta non richiede necessariamente una dettagliata esposizione dei vizi, consistendo la finalità della denuncia nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e, contemporaneamente, nel consentirgli di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza. Ne deriva che una denuncia, sia pure generica, può esser idonea a detto fine, ove con essa il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, benché in modo non ancora esauriente e completo, che la cosa da lui acquistata è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata e ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
La garanzia per i vizi della cosa venduta differisce da quella di buon funzionamento della cosa venduta che, con l'assicurazione di un determinato risultato (il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto), determina una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi della cosa venduta ed alla responsabilità per mancanza di qualità.
Anche sotto il profilo dell'onere probatorio le due garanzie si differenziano. La garanzia di buon funzionamento della cosa venduta impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, restando a carico del venditore provare che il cattivo funzionamento sia dipendente da fatto del compratore. La garanzia per vizi della cosa venduta, invece, impone all'acquirente l'onere di provare il vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui è destinata, pur presumendosi la colpa del venditore in relazione alla sua conoscenza del vizio.
E' quanto hanno chiarito i giudici della Corte di Cassazione nell'ambito della sentenza 25027/15.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.
Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook
Seguici su Facebook
Seguici iscrivendoti alla newsletter
Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!