Comunicazione di irregolarità – cosa fare se è relativa alla dichiarazione dei redditi

Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità, relativa alla dichiarazione dei redditi, deve anzitutto verificare la fondatezza della pretesa tributaria.

Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e ai relativi interessi.

La regolarizzazione derivante da comunicazioni relative ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi (artt.

36-bis del DPR numero 600 del 1973 e 54-bis del DPR numero 633 del 1972) e ai controlli sui versamenti dovuti prima della presentazione della dichiarazione dei redditi deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme ancora da versare, con il pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30% (pertanto, la sanzione ammonta al 10%).

La regolarizzazione derivante da comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (art 36-ter del DPR numero 600 del 1973) deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30% (pertanto, la sanzione ammonta al 20%).

Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, le eventuali residue somme dovute devono essere versate nel termine di 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

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I versamenti a seguito di comunicazioni vanno effettuati presso le banche, gli uffici postali o il concessionario per la riscossione con il modello F24 precompilato (l’importo in esso indicato tiene conto della sanzione ridotta).

Se il contribuente vuole avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, deve presentare alla banca, alla posta o al concessionario della riscossione, un modello F24 nel quale, nell’ambito della sezione “erario”, devono essere indicati il codice tributo 9001 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica), 9006 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale), o 9527 (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti i redditi assoggettati a tassazione saparata) e il numero di codice dell'atto, l’importo a debito e l’anno di riferimento indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.

ATTENZIONE: NON È POSSIBILE RATEIZZARE LE SOMME RICHIESTE CON LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ.

La possibilità di chiedere all'ufficio locale competente la rateazione è prevista solo dopo la notifica della relativa cartella di pagamento (vedi capitolo 4) per le somme iscritte a ruolo. Ma, in tal caso, si perde la possibilità di usufruire delle sanzioni ridotte previste per il pagamento indicato nelle comunicazioni.

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Il contribuente che ritenga non fondata la pretesa tributaria contenuta nella comunicazione derivante dal controllo automatico può rivolgersi:

  • ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati. Se l’ufficio provvede in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti della liquidazione automatica, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorrerà dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio. In questo caso al contribuente sarà consegnato un nuovo modello di pagamento conl’indicazione dell'importo rettificato;
  • ai centri di assistenza telefonica (numero 848.800.444) per l’eventuale correzione delle comunicazioni di irregolarità contenenti richieste di pagamento. La documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa dai contribuenti ai centri di assistenza multicanale anche tramite fax.

Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione, in assenza del versamento richiesto, l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena, tramite cartella esattoriale.

Anche quando la comunicazione di irregolarità scaturisce da un controllo sui versamenti dovuti (come ad esempio, ritenute, Iva, ecc.) prima della presentazione della dichiarazione annuale, in assenza del versamento richiesto, l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena, tramite cartella esattoriale

Se il contribuente ritiene non corretto quanto contenuto nella comunicazione trasmessa a seguito di controllo formale può segnalare all'ufficio che l’ha inviata eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.

Se l’ufficio provvede in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti del controllo formale, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle residue somme da versare e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento delle somme dovute nei 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

Trascorso inutilmente questo termine l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena, tramite cartella esattoriale.

Pertanto è interesse del contribuente anticipare, quanto prima possibile, la segnalazione all'ufficio dei dati erroneamente non considerati.

Per fare una domanda su cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione dei redditi,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

17 Luglio 2013 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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55 risposte a “Comunicazione di irregolarità – cosa fare se è relativa alla dichiarazione dei redditi”

  1. Devilsam ha detto:

    Salve, volevo chiedere info relativamente ad una cartella esattoriale appena ricevuta.
    La cartella si riferisce a mancate dichiarazioni Irpef e Iva relative al 1999 (probabile dichiarazione del 2000)
    Dalla cartella risulta che la multa sia stata iscritta a ruolo il 27/7/2006 e notificata (a me non risulta mai essere arrivata).
    Successivamente risulta essere stata presa in carico e iscritta a ruolo dall’esatri il 21/12/2009 e l’ho ricevuta in posta ieri 25/02/2010.

    La mia domanda è: è caduta in prescrizione? è impugnabile? sono scaduti dei termini in qualche passaggio? come mi consigliate di comportarmi?

    Grazie mille in anticipo.

    Sam

    • cocco bill ha detto:

      Deve recarsi all’Agenzia delle Entrate e chiedere copia della documentazione probante (relata) la corretta notifica del presunto avviso di pagamento, la cui inosservanza ha comportato l’iscrizione a ruolo nel 2006 e la conseguente emissione di cartella esattoriale nel dicembre scorso.

      Nel caso in cui sia dimostrabile un difetto di notifica (l’ADE non è in possesso della documentazione comprovante l’avvenuta notifica) potrà presentare ricorso entro sessanta giorni a partire dal 25 febbraio 2010.

      L’omessa dichiarazione IRPEF o IVA può essere accertata entro i sei anni successivi all’anno di imposta. Per far valere una eventuale prescrizione deve essere sicuro che l’anno di imposta a cui si riferisce l’avviso del 2006 sia il 1999 (termine di notifica dell’avviso 31 dicembre 2005).

      Insomma i ricorsi si fanno se si possono fare e comunque dopo una puntuale ricognizione degli atti coinvolti.

  2. alfonso di francesco ha detto:

    vorrei sapere se posso scaricare l acquisto di una caldaia tradizionale(convivo con i miei genitori,entrambi pensionati, specificando che la casa dove risiedo è di mia madre);se si, fino a quando è possibile e quali sono gli adempimenti da fare(si può scaricare anche la manodopera).Grazie

  3. Nino ha detto:

    Mia figlia è residente in un altro comune diverso dal mio, frequenta l’università ed è proprietaria di una casa adibita a prima abitazione. Non ha alcun reddito. Posso usufruire delle detrazioni per figli a carico in questa situazione, nonostante non sia nel mio nucleo familiare? Grazie.

    • cocco bill ha detto:

      Per fruire delle detrazioni per i figli a carico (se a carico sono, avendo percepito nell’anno di imposta un reddito non superiore a 2840,51 euro) non è necessaria la convivenza.

      Per reddito deve intendersi anche quello percepito dal possesso di terreni e fabbricati.

  4. luigi ha detto:

    ho una cartella con redditi dell’anno 1997 e’ stata notificata nel 2003 dopo circa 5 anni.
    Puo’ essere applicaa la nuova legge n. 156 del 2005, dove la notifica doveva avvenire dopo 3 anni?
    Puo’ essere la cartella prescritta? e come fare?

    saluti
    luigi

  5. giovanni ha detto:

    essendo debitore di alcune cartelle eliquota possono recuperare con la disoccupazione grazie

  6. agostino ha detto:

    l’inps ha smarrito la mia domanda di detrazione per figlio a carico per il 2009 ——– di conseguenza sono state recuperate le detrazioni per il 2009 con le rate di dicembre 2009 e gennaio 2010.
    Da marzo 2010 mi e stata reintegrata la pensione con le relative detrazioni in quanto avevo presentato a dicembre all’inps la documentazione a suo tempo smarrita dall’istituto—-l’inps ha provveduto a sistemare la pensione per il 2010 ma non mi e stata rimborsata la somma indebitamente trattenuta ——
    il problema e che speravo per il mese di marzo in un riaccredito delle somme trattenute anche per il 2009———–
    E’ assolutamente necessario attendere il mod 730 per il recupero ? in pratica significa arrivare al mese di agosto———
    posso denunciare l’inps per il deficit economico subito e la rivalutazione monetaria da dicembre 2009 ad agosto 2010 ?
    saluti

    • cocco bill ha detto:

      E’ assolutamente necessario presentare il 730 ed attendere che l’INPS le restituisca, come sostituto d’imposta, quanto non le ha corrisposto nel 2009.

      Vuole denunciare l’INPS per un ritardo medio di nemmeno un anno coi i tassi legali all’1%?

      Si accomodi pure. Stia tranquillo che se lo cerca troverà un avvocato senza scrupoli che le accetta il mandato.

  7. cocco bill ha detto:

    Mi spiace, ma non sono in grado di risponderle.

  8. ella ha detto:

    ho un figlio maggiorenne a carico e residente in italia che nel 2009 ha prodotto rettiti da lavoro dipendente all’estero (paese ue) superiori a 3.000 euro, come devo comportarmi per eventuali detrazioni per spese sanitarie da lui sostenute?

  9. Giovanni ha detto:

    dichiarazione dei redditi 2008 per 2007 presentata oltre 90 gg da scadenza da abilitato entratel, l’AGE non riconosce il credito che c’era dal 2006 e mi fà pagare, come posso recuperare la somma ?

    • cocco bill ha detto:

      Non può. La dichiarazione è da intendersi omessa.

      Se l’abilitato entratel le riferisce il buon fine della trasmissione, le riferisce cosa non vera.

  10. Sonja ha detto:

    Gentilissimo cocco bill grazie per la risposta che concorda pienamente con quanto mi ha detto un’impiegata del CAF presso il quale mi sono recata la quale ha detto “che mio marito non può dedurre tanto meno detrarre il suo 50% dell’affitto e che se dovesse farlo sarà lui ad avere problemi con il fisco.
    Io pago come lui la mia parte di mantenimento per le nostre due figlie come d’altronde pago il mio 50% di affitto sempre per loro. Io da parte del mio ex non percepisco alcun tipo di mantenimento. E’ giusto quanto ho scritto?
    Attendo cortesemnte risposta. Cordialmente Sonja.

    • cocco bill ha detto:

      Per essere definito come tale, l’assegno alimentare o di mantenimento riservato al coniuge deve essere esplicitamente indicato nell’accordo di separazione omologato o nella sentenza giudiziale.

      Se lei poniamo, va via da casa, non può pretendere che le venga corrisposto il contributo all’affitto. Avrebbe potuto pretendere l’erogazione dell’assegno a lei riservato.

      Ergo, quel 50% di contributo all’affitto – corrisposto dall’ex marito – lei non deve dichiararlo come reddito e il suo ex marito non può dedurlo.

  11. Anonimo ha detto:

    a questo punto come devo comportarmi.recarmi a equitalia e rateizzare tutto il dovuto,sperando che mi facciano una rateizzo che possa pagare.e per il resto l’ho soltanto presa nel….ma speriamo che le cose cambino altrimenti non so dove si va’ a finire.uno mica puo’vivere una vita da nullatenente..cosa si puo’ fare?anche perche’mi sembra che ci sia parecchia gente in situazioni analoghe.la saluto

    • cocco bill ha detto:

      Di gente nelle nostre condizioni ce ne è tanta. Ma non in numero tale da cambiare le cose. O, se siamo la maggioranza, forse ci divide il voto. Non avere coscienza della propria condizione o comunque averla ma sbagliare il voto è la stessa cosa, alla fine.

      Io, mi atterrei a questo vademecum semiserio (ma semi non tanto)

      1) adottare il regime patrimoniale coniugale di separazione dei beni. Meglio una vera e propria separazione legale (per l’accordo da omologare basta un azzeccagarbugli qualsiasi, a cui offrire, per l’incomodo, cappuccino e cornetto al bar del tribunale);

      2) vendere la casa di proprietà prima che Equitalia vi iscriva ipoteca;

      3) abitare in affitto con comodato d’uso di arredi, suppellettili ed elettrodomestici. Tutto registrato ed elenco dei beni in comodato puntualmente dettagliato;

      4) circolare con veicolo rigorosamente intestato ad altri: moglie separata, fratello, amico ecc… ;

      5) mai depositare in conto corrente, bancario o postale: tanto ormai lo stato espropria anche quelli con la scusa che son dormienti. Ed allora (anche come corrispettivo di lavoro) banconote da 500 euro, avvolte e compattamente sistemate in ovuli di materiale inerte per inserimento rettale. Con il tempo ci si abitua …

  12. emily ha detto:

    salve,scusate la domanda un po terra a terra, ma non ho capito una cosa.Se io per esempio ho una piccola impresa artigianato e fatturo all’anno 15000 euro,e ovviamente non superandoli, è vero che per i primi 2 o 3 anni sono esente dai pagamenti irpef/inps con il forfettone? Dipenderà sicuramente anche dal mio regime fiscale, ma l’unico che mi sembrava compatibile con questa situazione è il forfettone.(sempre se non mi sto sbagliando) Perchè non capisco quali sono le “tasse” che io potrei non pagare. Scusate per il disturbo,e vi ringrazio anticipatamente per le risposte

    • cocco bill ha detto:

      Per le imposte non è soggetta ad IRPEF, nel senso che i suoi obblighi con il fisco vengono assolti da un pagamento forfetario relativo a ciascuna fattura.

      Per l’INPS, attenzione. I contributi previdenziali vanno comunque pagati. Lei è obbligata ad iscriversi alla gestione separata.

      I vantaggi derivano tutti dalla semplificazione della tenuta della contabilità e dall’esenzione dei versamenti IVA. Per contro non potrà fruire di detrazioni come quella relativa agli interessi per il mutuo ipotecario, spese mediche ecc…

  13. Anonimo ha detto:

    buongiorno, non trovo ne’ nel mio conto bancoposta ne’ nel mio conto carige la posibilita’ di pagare on lne il modello f35.
    ma e’ possibile pagarlo on line ?

    • cocco bill ha detto:

      Alcune banche offrono il servizio a prenotazione. On line è solo la trasmissione dei dati. Il pagamento avviene in forma differita nella modalità tradizionale.

  14. Anonimo ha detto:

    Non avendo ancora estinto il mutuo sulla mia casa, cosa può fare l’equitalia in caso di ritardo di pagamento delle tasse?grazie mille

    • cocco bill ha detto:

      Iscrive ipoteca di secondo grado ed aspetta che, attraverso il pagamento del mutuo, si formi capienza. Poi pignora e procede all’espropriazione se sussiste ancora il debito impagato.

  15. barbara65 ha detto:

    truffati da una falsa commercialista ci ritroviamo a pagare una multa x omissione mod unico x 2 anni . la signora non ci ha mai spiegato la mot delle cart .oggi con denuncia penale e civile ,querela. senza nessuna assicurazione non e’ obbligatoria ,la sig continua a lavorare! spero che il processo arrivi a breve e non la facciano lavorare!! simoni barbara torino

  16. filippo ha detto:

    Buongiorno, siamo nel periodo del 730, le chiedo un cosniglio:
    mio figlio ha un reddito da locazione di € 3300,00 € , con credito agevolato, quindi deve fare il 730. Essendo studente universitario, visto il reddito in essere basso, è ancora a mio carico fiscalmente. Avendo sostenuto le spese di iscrizione universitaria per circa 1600 ruto/anno, ed eventualmente spese mediche, le devo inserire nel mio 730, o più conveniente immetterle nella sua dichiarazione dei redditi.

    • cocco bill ha detto:

      Lei mi sta dicendo che il reddito lordo di suo figlio, al netto dell’abbattimento di legge previsto per il canone di locazione, non è superiore a 2840,51 euro.

      Ma che percependo reddito da fabbricati superiore a 500 euro è comunque obbligato a presentare la dichiarazione.

      Se così è, per effetto della no tax area, suo figlio pagherebbe imposta pressoché nulla o comunque molto marginale. Ergo, le detrazioni relative alle tasse universitarie non avrebbero capienza (o l’avrebbero solo parzialmente).

  17. cocco bill ha detto:

    No. E’ possibile, previo accordo, ripartire il carico fiscale solo attribuendo l’intera quota al reddito maggiore.

  18. Pino ha detto:

    Ho ricevuto ieri un’intimazione di pagamento, da effettuare entro cinque giorni, di una “presunta” cartella a dir loro notificata a maggio del 2005(!)
    In questa intimazione non è indicato nè l’ente creditore nè la causale o codice tributo o altro che mi faccia identificare il presunto debito.
    Cosa devo fare? Gradirei una risposta. GRAZIE!!!

    • cocco bill ha detto:

      Deve recarsi negli uffici del concessionario della riscossione e chiedere informazioni. Individuata la cartella esigere copia della relata per verificare la legittimità della notifica.

      Poi con il supporto di un professionista pianificare il ricorso non appena le giungerà un atto conseguente al mancato pagamento (provvedimento di riscossione coattiva come fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento) e che sia impugnabile. L’ingiunzione di pagamento non lo è.

  19. sandan ha detto:

    Salve, vorrei sapere se dopo aver avviato una impresa individuale col regime fiscale degli adempimenti minimi posso altresì lavorare come dipendente e se posso usufruire ancora degli ammortizzatori sociali quali disoccupazione ordinaria e/o coi requisiti ridotti. Ringrazio anticipatamente.

    • cocco bill ha detto:

      Lei può contemporaneamente condurre le due attività, fermo restando che il contratto di lavoro dipendente non preveda incompatibilità.

      Per quel che attiene la disoccupazione con requisiti ridotti, l’iscrizione alla gestione separata (comunque necessaria) non preclude il diritto all’indennità, ma le giornate svolte come parasubordinato, anche coincidenti con un’attività di lavoro dipendente, non sono utili né per il diritto né per la durata né per la misura della prestazione.

  20. antonio fusco ha detto:

    nella relata di notifica consegnatami dall’equitalia manca la qualifica
    del notificatore e vi è scritto solo il cognome, non vi è la mia firma

    è valida una notifica del genere?

    • cocco bill ha detto:

      Lasciamo stare la qualifica del notificatore. La legge prevede che ci debba essere, ma, è una motivazione debole per l’annullamento della cartella.

      Non c’è la sua firma. Si presume allora che la notifica sia stata perfezionata per compiuta giacenza. Dunque, Equitalia deve esibire anche l’attestato dell’invio a lei di una raccomandata AR. Se tale documento non esiste nel fascicolo, siamo in presenza di un difetto di notifica.

      E’ chiaro che il notificatore le ha consegnato il plico, ma doveva esserci la sua firma. Se non c’è …

  21. tiziana ha detto:

    Mia sorella ha ricevuto una cartella di pagamento di euro 8000 + fermo macchina lei non lavora e’ separata e sola e’ andata ad equitalia e gli hanno detto che deve pagare entro lunedinon ha soldi puo’ fare la richiesta di rateizzazione mi preoccupa perche’ io non posso aiutarla e lei minaccia di farla finita . mi date una mano a risolvere il tutto sono disperata .

    aiutatemi vi prego

    • cocco bill ha detto:

      Certamente sua sorella può chiedere ed ottenere la rateizzazione. Il fermo della macchina sarà tuttavia revocato solo dopo l’avvenuto pagamento dell’ultima rata.

  22. PIO SALAMONE ha detto:

    E’ possibile farsi riconoscere uba deduzione per figlio invalido al 1005 in sede di contenzioso ex art. 36 bis DPR 600/1972, non avendola erichiesta nella specifica dichiarazione dei redditi Mod 730/2007?
    grazie per il cortese riscontro.
    f.to pio salamone

  23. Anonimo ha detto:

    da maggio 2009 sono diventata usufruttuaria dell’abitazione dove risiedo; come devo dichiarare la casa sul mod.730/2010? La proprietà in questione è stata donata ai miei due figli e poi il 50 percento è stato acquistato da mia figlia che risiede con me.
    Anche mia figlia presenta il 730: questa proprietà, di cui io sono usufruttuaria, come deve dichiararla?
    Grazie e ossequi GIUSEPPINA VILLA

    • cocco bill ha detto:

      In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato.

      Sua figlia, dunque, non deve dichiarare nulla.

      La dichiarazione spetta a lei (madre) che indicherà il reddito catastale, ricevendone una deduzione nella stessa misura in quanto, risiedendovi, l’immobile risulta adibito ad abitazione principale.

  24. mario ha detto:

    mio fratello e’ deceduto il 02/01/2010 ah un debito con l’inps ,il coniuge e’ tenuto a pagare anche le sanzioni?

  25. Daniele ha detto:

    Buongiorno, ho chiesto un mutuo alla banca, me lo ha rifiutato perchè mi ha detto che sono iscritto in crif, non avendo nessun finanziamento in corso e tanto meno mutui accesi. Mi chiedo ma le eventuali multe non pagate quali divieti di sosta o bolli, possono essere motivo della mia iscrizione in crif? Vi ringrazio dello spazio datomi e di una eventulae risposta

    • cocco bill ha detto:

      In CRIF non esistono segnalazioni riconducibili a multe non pagate.

      Probabilmente lei ha richiesto più finanziamenti quasi contemporaneamente.

  26. teresa ha detto:

    salve volevo chiederle : avendo dei debiti con il fisco ,,per nn farmi toccare 4 soldi dalla banca e posta , posso intestarli a mia figlia minorenne?’
    come mi sono ridotta per essere troppa brava con l’ex marito ,,tutti i debiti del l’attività in comune prima della separazione vengono a chiedrle a me equitalia,,,
    aprofitto per chiederle visto che sono tributoi del 2000 dove devo andare per chiedere la prescrzione e mi costerà tanto?
    scusi per le troppe domande tutte assieme..la ringrazio,,,

    • cocco bill ha detto:

      Per vedere riconosciuta la prescrizione bisogna presentare ricorso al giudice competente nei termini fissati dalla legge.

      In parole povere, entro sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

      Per la prima domanda, ritiri i soldi in contanti. Chiuda i conti a lei intestati. Chieda aiuto ad un familiare di fiducia (meglio se più di uno, si riducono i rischi).

      I creditori non sono stupidi. Un conto corrente intestato a sua figlia, dove risultino accreditati importi equivalenti a quelli – fino a poco tempo prima – risultanti nelle sue disponibilità è evidentemente una azione elusiva all’adempimento degli obblighi a cui è vincolata. Ed è operazione soggetta a revocatoria.

      Soprattutto se sua figlia non percepisce redditi.

      Si muova, perchè Equitalia confisca anche i conti correnti, ormai.

  27. Valentina ha detto:

    Il 26 novembre 2009 ho ricevuto dall’Agenzia delle Entrate di Roma, un preavviso di pagamento di euro 826,85 per irregolarità nella compilazione del modello unico F24.
    Per quanto sopra, potreste indicarmi la procedura completa da seguire per farsi annullare l’atto, perchè dal citato preavviso non si evince la motivazione della pesante sanzione in parola che, peraltro, corrisponde al mio stipendio mensile.
    Cordiali saluti
    Valentina

    • c0cc0bill ha detto:

      La procedura completa è molto articolata e presenta punti di scelta che dipendono dalla particolare situazione.

      Un eventuale ricorso va presentato alla Commissione Provinciale Tributaria e richiede l’assistenza di un commercialista o di un tributarista.

      E’ l’ultima spiaggia in ragione del fatto che il ricorso comporta spese ed onorari che potrebbero aggiungersi, in caso di condanna, alla sanzione.

      L’unica cosa da tener presente, per adesso, è che l’atto notificatole può essere impugnato entro 60 giorni dal 26 novembre. In questi 60 giorni è possibile perseguire soluzioni di conciliazione tributaria.

      Ad esempio recarsi all’Agenzia delle Entrate e capire innanzitutto per quale motivo è stata irrogata la sanzione. Una volta comprese le motivazioni, ed eventualmente assunto che sono dovute ad evidente errore da parte dell’Agenzia delle Entrate, è possibile presentare, in quella sede, un’istanza in autotutela che, se accolta, potrebbe portare allo sgravio (cancellazione) della pretesa tributaria.

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