Cosa fare se arriva una cartella esattoriale per multa già pagata o non notificata

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Ogni cittadino ha il dovere di rispettare le regole e ha il diritto di poter conoscere come vengono applicate le sanzioni e come tutelarsi.

Questa scheda vuole essere un orientamento per chi ha ricevuto una cartella esattoriale per le contravvenzioni.

informazioni contenute nella cartella esattoriale

Sulla cartella trovate scritto innanzitutto quanto dovete pagare, per quale motivo (ad esempio, "sanzione amministrativa") e a quale Ente (es. "Comune di Pinco Pallino"). Le cartelle esattoriali inviate dal Concessionario possono riguardare infatti non solo il Comune ma anche altri Enti (es.

il Ministero delle Finanze).

Il "codice tributo" indicato nei dati identificativi della cartella dovrà rigurdare imponibile, maggiorazioni  o spese.

Da quando vi viene notificata la cartella, avete 60 giorni per pagare. Potete farlo agli sportelli dell'Esattoria, in banca o alla posta, utilizzando il modulo allegato.  Oltre la scadenza, la spesa sarà maggiore per gli interessi di mora.

multa già pagata

Se la cartella fa riferimento ad una contravvenzione che avete già pagato e vi è stata inviata per errore, potete far annullare il procedimento dall'Ufficio Contravvenzioni che informerà l’Esattoria.

Si può farlo anche via fax, inviando, con una breve nota, la copia della cartella e le ricevute di pagamento della contravvenzione. L’Ufficio Contravvenzioni vi consegnerà o vi invierà per fax il "discarico di servizio" che potrete esibire nel caso in cui, per errore, vi arrivassero ulteriori solleciti di pagamento.

E’ sempre bene ricordare che le ricevute del pagamento vanno conservate per 5 anni dalla notifica della cartella.

Qualora sia necessario inviare via fax note, istanze e richieste di annullamento deve sempre essere allegata la fotocopia di un documento di identità e segnalato l'indirizzo ed un recapito telefonico.

Sempre nel caso di una multa già pagata, fate attenzione comunque ai dati. Può darsi infatti che abbiate pagato oltre il termine (60 giorni dalla notifica del verbale), oppure abbiate pagato una cifra inferiore al dovuto. In questi casi, secondo la legge, la sanzione è raddoppiata, quindi la cartella esattoriale va pagata.

multa non notificata

Se ritenete che la contravvenzione non debba essere pagata, perché fa riferimento ad una macchina che non era di vostra proprietà, oppure vi era stata rubata, o ancora perché quella multa non vi era stata notificata, potete presentare o inviare (anche per fax) all'Ufficio Contravvenzioni una istanza dichiarando i motivi per i quali chiedete l'annullamento, oppure potete presentare entro 30  giorni ricorso al Giudice di Pace (60 giorni secondo quanto stabilito dalla sentenza di Cassazione numero 12505/2011).

Per non dover effettuare il pagamento mentre il ricorso è all'esame del Giudice di pace è necessario che nel ricorso sia richiesta esplicitamente la sospensione del pagamento.

multa annullata dal Prefetto

Se avevate già presentato il ricorso al Prefetto  quando avete ricevuto il verbale (entro 60 giorni dalla notifica) e non vi è mai stata notificata una ingiunzione prefettizia di pagamento, la cartella è nulla e basta consegnare o inviare via fax all'Ufficio Contravvenzioni una breve nota con la copia della ricevuta di presentazione del ricorso, la copia della cartella e la copia di un documento di identità.

multa prescritta

Se sono trascorsi cinque anni dalla data della notifica del verbale o dalla contestazione immediata, la contravvenzione si prescrive, quindi la multa non deve essere pagata. Per sapere se la multa è prescritta occorre quindi verificare che il verbale sia stato notificato entro 150 giorni dall'infrazione e conteggiare i cinque anni dalla data di notifica del verbale.

Se effettivamente la multa è prescritta perché la cartella esattoriale vi è arrivata oltre il termine dei cinque anni, non dovete pagare e basta chiedere la chiusura del procedimento al Servizio Contravvenzioni che quindi informerà l’Esattoria.

la prescrizione non scatta automaticamente

E’ utile sapere che la prescrizione non scatta automaticamente in quanto non è rilevabile d'ufficio. Quindi è la persona interessata che deve farla valere segnalando all'Amministrazione la data della notifica della cartella esattoriale. Si può utilizzare il fax, inviando: la busta con la data della notifica della cartella esattoriale, copia di un documento di identità e la domanda di annullamento della contravvenzione perché prescritta, indicando il numero del verbale.

Per porre una domanda sulle cartelle esattoriali clicca qui.

12 Gennaio 2009 · Giuseppe Pennuto




Commenti e domande

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2 risposte a “Cosa fare se arriva una cartella esattoriale per multa già pagata o non notificata”

  1. Sebastiano ha detto:

    Vorrei sapere se il cessionario del debito può venire a cercarmi sul posto di lavoro. Grazie a tutti

    • cocco bill ha detto:

      No, assolutamente non può farlo.

      Presenti un esposto denuncia (molestie, vessazioni ed estorsione) presso P.S. o Carabinieri, citando la testimonianza di qualcuno dei presenti.

      Poi si rivolga al Garante per la Privacy per una segnalazione, un reclamo oppure un ricorso. Si tratta di strumenti flessibili e modulabili in ragione del tempo e dell’impegno che il debitore vessato intende profondere.

      Senz’altro costa meno che che chiedere tutele attraverso un avvocato e l’azione sarà senz’altro più incisiva e “dolorosa” per i molestatori.

      SEGNALAZIONE

      Che cosa è e quali diritti tutela

      Quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle notizie necessarie), oppure non si intende proporlo, si può inviare al Garante una segnalazione (art. 141, comma 1, lett. b)), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell’Autorità volto a controllare l’applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

      Modalità per la presentazione

      La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità. Possono essere utilizzati i recapiti indicati nella sezione “Contatta il Garante”.

      Gratuità

      La presentazione di una segnalazione è gratuita.

      RECLAMO

      Che cosa è e quali diritti tutela

      Il reclamo al Garante è, invece, un atto circostanziato con il quale si rappresenta all’Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (art. 141, comma 1, lett. a)). Il reclamo può essere proposto sia quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei predetti diritti di cui all’articolo 7, sia per promuovere una decisione dell’Autorità su una questione di sua competenza. Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati vari provvedimenti (articolo 143).

      Modalità per la presentazione

      Il reclamo può essere proposto in carta libera, ma a differenza della segnalazione va presentato solo utilizzando questo modello e le istruzioni del Garante, utilizzando i recapiti indicati nella sezione “Contatta il Garante”.

      Diritti di segreteria

      Al reclamo va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria, seguendo le indicazioni contenute nel modello.

      RICORSO

      Che cosa è e quali diritti tutela

      Il ricorso al Garante è un atto ancora più formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici.

      Occorre, in particolare, seguire attentamente quanto prevede il Codice (articolo 147). Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all’articolo 7 del Codice (art. 141, comma 1, lett. c)) e può essere presentato al Garante solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.

      Diritti di segreteria

      Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria (euro 150,00). Si consiglia di effettuare il versamento utilizzando:

      conto corrente presso Poste Italiane S.p.A. – IBAN IT 75 Y 07601 03200 000096677000;
      bollettino di conto corrente postale n. 96677000,

      tutti intestati a “Garante per la protezione dei dati personali”, Piazza di Monte Citorio, 115/121 (00186 Roma), indicando come causale “diritti di segreteria per ricorsi”.

      Spese del procedimento

      A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante determina l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico, anche in parte, della parte soccombente. Il Garante può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.

      La determinazione dell’ammontare delle spese è, per legge, forfettaria (art. 154, comma 4).

      Il Garante ha fissato tale misura forfettaria, anche in continuità con quanto deciso dai precedenti collegi del Garante e al fine di adeguare gli importi a suo tempo stabiliti all’incremento delle spese da sostenere per ricorrere al Garante, nell’importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00), aumentabile sino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00), in ragione della eventuale complessità dei singoli procedimenti.

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