Cosa fare quando ci viene notificato un verbale di violazione delle norme del codice stradale

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Da un pò di tempo mi vengono notificate multe per violazione del codice della strada

Da un pò di tempo mi vengono notificate multe per violazione del codice della strada: si tratta evidentemente di violazioni che non mi sono mai state contestate immediatamente. Io sono convinto che sanzionare gli automobilisti sia ormai per i Comuni un modo alternativo e redditizio con cui fare cassa. Mi chiedo, potreste fornirci un vademecum che indichi al cittadino vittima di multe, il più delle volte ingiuste, come comportarsi quando riceve una sanzione?

Grazie per l'attenzione,

Augusto Contini, Roma

Sempre più automobilisti si chiedono cosa fare quando siano stati resi destinatari di una sanzione amministrativa 

Sempre più automobilisti si chiedono cosa fare quando siano stati resi destinatari di una sanzione amministrativa  in seguito ad una contestazione di violazione alle norme contenute nel codice stradale.

Perciò, forniremo di seguito una serie di indicazioni standards su come muoversi, anche alla luce delle più recenti novità introdotte dalle nuove norme.

Il verbale può essere consegnato direttamente dagli agenti accertatori al momento della contravvenzione (contestazione immediata) oppure essere notificato in via differita, nel caso in cui la polizia della strada abbia rilevato l’infrazione senza la presenza materiale del trasgressore oppure si fossero dichiarati posti nell’impossibilità di intimare l’alt.

Qualora la violazione non possa venir immediatamente contestata, il verbale deve venire notificato entro 150 giorni (tassativi) dall'accertamento, che decorrono dal momento in cui la polizia ha verificato il cambiamento di residenza risultante dalla registrazione al PRA o alla Motorizzazione.

L’automobilista ha tempo 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica per pagare oppure per presentare ricorso, in carta semplice, all'Autorità amministrativa (il Prefetto) del luogo della commessa violazione, per il tramite dell'ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, a mezzo consegna diretta o con raccomandata con avviso di ricevimento.  L’ente accertatore deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso una memoria (scritto difensivo) per confermare o per respingere i contenuti della opposizione.

In alternativa al ricorso al Prefetto, l’automobilista può ricorrere, entro 30 giorni (per le violazioni commesse prima del 6/10/2011 il termine per ricorrere contro il verbale presso il giudice di pace è di 60 giorni) dalla contestazione o dalla notifica, al Giudice di pace del luogo della commessa violazione. Il ricorso può essere presentato personalmente oppure spedito a mezzo posta., come previsto da una recente sentenza della Corte Costituzionale (la numero 98 del 2004). All’udienza di discussione del ricorso il ricorrente deve essere presente personalmente. Occorre:

a) controllare che il verbale vi sia stato notifcato regolarmente entro 90 giorni (150 se l'infrazione e' stata commessa prima del 13/8/2010) dalla violazione;

b) valutare se sussistano motivi validi e dimostrabili per contestare la multa; questi vanno esposti chiaramente nel ricorso; altrimenti c’è il rischio che il Prefetto o il Giudice di pace respingano il ricorso e la multa venga raddoppiata;

c) allegare, eventualmente, dichiarazioni di terzi (sostitutive di atto notorio, redatte nelle forme previste dalla legge sulla semplificazione amministrativa), che possano servire da supporto alle vostre ragioni.

Il Prefetto ha tempo complessivamente 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell'ente accertatore per accogliere o rigettare il ricorso, emettendo in questo ultimo caso ingiunzione di pagamento per il doppio della sanzione iniziale.

L’ordinanza-ingiunzione, con cui viene respinto il ricorso, deve essere notificata entro 150 giorni dall'adozione del provvedimento. Quindi in pratica i tempi di attesa per conoscere quale sia stato l’esito di un ricorso sono (60+120+150) 330 giorni dal momento della sua presentazione. Il silenzio, cioè la mancanza di risposta da parte del prefetto, significa invece accoglimento del ricorso.

Se l’ingiunzione di pagamento del prefetto vi viene notificata oltre i 330 giorni dalla presentazione del ricorso, l’automobilista può impugnare l’ingiunzione davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica, chiedendone l’annullamento per prescrizione. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla avvenuta notifica all'ufficio indicato sull’ingiunzione.

Invece, se non si è d’accordo con i contenuti dell'ingiunzione, vi è ancora la possibilità di proporre opposizione contro la stessa davanti al Giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica. In questo caso, il ricorso può essere inoltrato con plico postale, o essere depositato presso la cancelleria con consegna nelle mani dell'Ufficio di cancelleria.

Occorre sempre:

a) guardare la data riportata sull’ordinanza-ingiunzione per verificare se sono trascorsi più di 330 giorni dalla data di presentazione o spedizione tramite raccomandata AR del ricorso. Per i 120 giorni entri cui deve essere adottato il provvedimento del Prefetto vale la data in cui l’ingiunzione è stata emessa e non quella in cui è stata notificata all'automobilista. Particolare non di poco conto!

b) Se si vuole fare ricorso contro l’ingiunzione, bisogna considerare anche qui bene se i motivi di ricorso in vostro possesso siano più che validi.

Per fare una domanda su multe e ricorsi in genere, su cartelle esattoriali originate da multe nonché su tutti gli argomenti correlati a questo articolo,  cliccaqui.

16 Febbraio 2009 · Giuseppe Pennuto




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