Istanza di conversione pignoramento presentata da acquirente immobile » Inammissibile se già avanzata nello stesso processo esecutivo

Nel caso in cui l’acquirente dell'immobile pignorato presenti istanza di conversione del pignoramento, la stessa è inammissibile se già avanzata nel medesimo processo esecutivo.

Infatti, in tema di conversione del pignoramento, l’ultimo comma dell'articolo 495 codice di procedura civile laddove prevede che l’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità, va interpretato nel senso di escludere che l’istanza possa essere avanzata più di una volta nello stesso processo esecutivo dal medesimo debitore sottoposto ad esecuzione o dai suoi successori nella stessa posizione giuridica di quest’ultimo.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 27852/13.

Analizziamo la pronuncia

Con la pronuncia in esame è stata affrontata dagli Ermellini la questione relativa all'istanza di conversione del pignoramento presentata per la seconda volta nel corso di una procedura esecutiva immobiliare.

È opportuno ricordare che l’ultimo comma dell'articolo 495 di codice di procedura civile, aggiunto con la legge 353/1990, prevede l’inammissibilità dell'istanza di conversione del pignoramento nel caso in cui sia depositata per più di una volta.

L'articolo citato, unitamente all'ulteriore modifica normativa intervenuta nel 2005 con la legge numero 80, ha chiarito le idee alla Suprema Corte per l'emissione del verdetto analizzato.

Fattispecie

Nel caso in questione, in una procedura esecutiva immobiliare l’acquirente dell'immobile pignorato, a seguito del proponimento di una istanza di conversione del pignoramento, otteneva dal Giudice dell'esecuzione un’ordinanza di determinazione della somma da sostituire al bene.

Ricorrendo contro questa decisione, la società creditrice proponeva opposizione agli atti esecutivi sostenendo che:

  1. l’istanza di conversione fosse inammissibile, per essere stata la stessa già richiesta nella medesima procedura esecutiva immobiliare dal precedente acquirente dell'immobile pignorato, decaduto poi dal beneficio per non aver eseguito i versamenti nei termini di legge;
  2. l’acquirente fosse privo di legittimazione attiva, per non essere lo stesso soggetto pignorato, bensì terzo acquirente del bene immobile.

Ma il Tribunale rigettava di nuovo l’opposizione della compagnia creditrice, accoglievando l’istanza di conversione del pignoramento e determinando, quindi, la somma da sostituire al bene pignorato.

Così, la società creditrice, portava il caso presso la Corte di Cassazione.

Qui, però, piazza Cavour ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi avanza dal creditore ed ha annullato l’ordinanza di ammissibilità della conversione del pignoramento.

7 Gennaio 2014 · Gennaro Andele


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