Controversie dei consumatori: c’è l’ok del governo per la risoluzione alternativa » Via libera alla nuova procedura con ADR e senza tribunali

Controversie dei consumatori: c'è l'ok del governo per la risoluzione alternativa » Via libera alla nuova procedura con ADR e senza tribunali

Risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori: c'è il via libera del governo alla nuova procedura ADR (Alternative Dispute Resolution) tra consumatori ed imprese.

Il codice del consumo è pronto ad accogliere la nuova risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il Consiglio dei Ministri, infatti, nella seduta n.

76 del 31 luglio 2015 ha approvato in esame definitivo un provvedimento riguardante le controversie dei consumatori.

Il provvedimento, riguarda un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

Addio, quindi, al vecchio articolo 141 (Composizione extragiudiziale delle controversie) e via libera al titolo II-bis i cui contenuti potranno essere applicati alla procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti in Ue.

Nel dettaglio il testo prevede che gli organismi di Adr (ovvero gli organismi di mediazione), attraverso un costante e tempestivo aggiornamento del sito web, garantiscano alle parti un facile accesso alle informazioni sul funzionamento della procedura. Il tutto, al fine di rendere possibile la presentazione del reclamo e la documentazione necessaria nel più breve tempo possibile e per via telematica.

Attenzione, però, la modalità telematica non è vincolante.

Alle parti, infatti, deve essere lasciata la possibilità di presentare reclamo anche con modalità differenti.

Il testo, inoltre, prevede anche una dettagliata disciplina sui tempi con effetti su prescrizione e decadenza.

Dal momento del ricevimento, da parte dell'Adr, il reclamo produce effetti sulla prescrizione della domanda giudiziale.

E, sempre dalla stessa data, impedisce la decadenza una sola volta.

Nel caso in cui, poi, la procedura non andasse a buon fine i termini di prescrizione e decadenza inizieranno a decorrere dalla data di comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia.

Cerchiamo di spiegare, però, la questione, nel dettaglio, con maggior cura.

Da dove nasce la direttiva europea che vuole regolare le controversie tra i consumatori

Risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori approvata dal governo, in attuazione della direttiva europea precedentemente ratificata: di cosa si tratta?

La direttiva 2013/11/UE nasce dalla necessità di offrire ai consumatori una soluzione semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori ed imprese.

Per il recepimento della direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005), al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile l’impostazione del Codice medesimo.

Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Per organismo ADR si intende qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente (Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico, Consob, AEEGSI, AGCOM e Banca d’Italia).

Ogni Autorità definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.

È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni ma al contempo deve essere consentita al consumatore la possibilità di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica.

Il Ministero dello sviluppo economico è designato come unico punto di contato con la Commissione europea e al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle Autorità competenti è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo.

La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori in linea generale

Come funziona, in linea generale, la nuova risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

Con la nuova risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori l'acronimo ADR (Alternative Dispute Resolution) entra anche nel lessico legislativo italiano, anche se ormai già globalmente adottato per individuare quei procedimenti stragiudiziali di composizione delle liti civili diversi dal processo.

La nuova normativa viene introdotta integrando e modificando il codice del consumo (decreto legislativo 206/2005): più precisamente l’articolo 141 viene sostituito e vengono inseriti altri nove articoli (dal 141-bis al 141-decies).

Accanto agli organismi di mediazione fanno ingresso nell'ordinamento gli organismi Adr, appunto, che proporranno la risoluzione delle liti consumeristiche attraverso una procedura Adr e, a tal fine, dovranno essere iscritti negli appositi elenchi istituiti presso ciascuna autorità competente per le diverse materie.

Queste ultime sono il ministero della Giustizia con il ministero dello Sviluppo economico per la mediazione in materia di consumo; la Consob per le controversie insorte tra investitori e intermediari per la violazione da parte dei secondi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza; l’Autorità per l’energia elettrica, il gas, il sistema idrico (Aeegsi), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e la Banca d’Italia per i rispettivi settori di competenza.

Il ministero dello Sviluppo economico è designato quale unico punto di contatto con la Commissione europea e, al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorità competenti, è istituito presso lo stesso ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo.

I principi fondamentali cui dovranno uniformarsi tutti i sistemi di Adr sono quelli tesi a rendere tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie «indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque». Si prevede per questi procedimenti una durata massima di 90 giorni e dovranno essere gratuiti o disponibili a costi minimi per i consumatori.

Un punto nodale del decreto prevede che le parti potranno partecipare alle procedure Adr senza obbligo di assistenza legale (e tale norma riguarda anche la mediazione nel medesimo ambito di rapporti consumeristici).

Inoltre, le parti dovranno essere informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma che possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura.

Vengono anche disciplinate le negoziazioni paritetiche derivanti dai protocolli di intesa stipulati tra le associazioni dei consumatori e le imprese o loro associazioni le quali, nate dall’esperienza italiana, sono state riconosciute come best practice dal Parlamento europeo.

Una novità particolarmente significativa riguarda la Consob che potrà istituire un sistema Adr sul modello dell’arbitro bancario finanziario (istituito nel 2009 presso la Banca d’Italia). Un procedimento di tipo decisorio, con un collegio composto in maniera tale da assicurare l’imparzialità e al tempo stesso la rappresentatività delle parti, al quale i professionisti dovranno aderire assicurando così l’efficace funzionamento del sistema

Come l’attuazione della direttiva europea sulle ADR nelle controversie tra consumatori va a modificare il codice del consumo

Come l’attuazione della direttiva europea sulle adr nelle controversie tra consumatori va a modificare il codice del consumo.

Come accennato nei precedenti paragrafi, la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie di consumo e di utenza, nonché il regolamento n. 524/2013 relativo alla risoluzione on-line delle controversie dei consumatori originate dai contratti del commercio elettronico, sono stati adottati il 21 maggio 2013.

La direttiva, che va a modificare l'articolo 141 del codice del consumo, doveva essere recepita entro il 9 luglio 2015, mentre il regolamento è progressivamente applicabile dall'8 luglio 2013 al 9 gennaio 2016.

L’articolo 141 del Codice del consumo tratta della composizione extragiudiziale delle controversie di consumo e di utenza: dunque, l’occasione per porre mano alla regolazione organica della materia è ora rappresentata dal recepimento della direttiva 2013/11/UE.

Dell’articolo 141 del codice del consumo è, infatti, proposta la sostituzione, con l’inserimento degli articoli atti ad individuarne la sfera applicativa.

Il consumatore, in relazione ad ogni contratto di vendita o di prestazione di servizi che abbia dato luogo ad una controversia nazionale o transfrontaliera, può attivare con un reclamo una procedura ADR presso un ‘organismo ADR’ sull’operato del quale vigila una ‘autorità competente’.

Sono estranee alla nozione di controversie del consumatore quelle, innanzitutto, che contrappongano i soli imprenditori, così come i sistemi di reclamo offerti ai consumatori dalle imprese e gestiti dalle stesse, le forme di negoziazione diretta fra un consumatore ed un’impresa, i procedimenti attivati da un’impresa nei confronti di un consumatore, le conciliazioni eventualmente raggiunte in sede giudiziale, i conflitti che hanno origine dalla prestazione di servizi non economici d’interesse generale, vale a dire prestati senza un corrispettivo economico da pubbliche amministrazioni, le liti correlate all'assistenza sanitaria e quelle insorte con organismi pubblici di istruzione superiore.

Le procedure extragiudiziali per la composizione delle liti di consumo e di utenza sono volontarie, riferibili tanto ad una lite interna, quanto transfrontaliera, e la loro forma può essere convenzionale o telematica.

Dalla definizione di ADR adottata dalla proposta legislativa apprendiamo che si tratta di una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR: una sequenza di tautologie, fra le quali è calato il verbo ‘eseguire’ che certamente non si addice all'amministrazione di un procedimento extragiudiziale.

Sebbene il d.lgs. 4 marzo 2010 abbia esteso il termine ‘mediazione’ alle controversie di consumo e di utenza, viene ora creata una ulteriore, e generica, figura, la ‘procedura ADR con riferimento al medesimo ambito, figura che accomuna, oltretutto, procedimenti ben diversi fra loro quali mediazione ed arbitrato.

Non vi è dubbio che i procedimenti ADR comprendano entrambe le figure, ma distinguerle non sarebbe stato superfluo.

LA commistione è ulteriormente aggravata dal riferimento alle preesistenti procedure relative alla obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie che sono fatte salve, fra le quali sono comprese quelle in cui l’organismo ADR adotta una decisione, vale a dire l’arbitrato.

Le procedure ADR comprendono anche la conciliazione paritetica, definita negoziazione volontaria e paritetica, definizione della quale l’attuale legislatore non sembra tener conto.

A questa figura corrisponde, come è noto, una forma di superamento dei contrasti di consumo e di utenza resa possibile da specifici accordi fra associazioni di consumatori ed imprese ed è caratterizzata dalla contrapposizione fra due negoziatori rispettivamente espressione delle parti, le quali non necessariamente partecipano alla procedura, ma hanno conferito mandato con rappresentanza ai negoziatori medesimi le cui scelte, pertanto, le vincolano.

Se l’inclusione fra i procedimenti adr di consumo e di utenza di questa modalità di composizione concordata dei conflitti è opportuna, anche perché il decreto del 2010 sulla mediazione la escluse dalla propria sfera applicativa, ci si può, però, interrogare sul senso e l’utilità di regole quali quella che impone di conferire ai soggetti componenti i panel di conciliazione un incarico di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della loro azione: tendenzialmente, anzi, sembra vero il contrario, vale a dire che più si protrae un incarico maggiori sono le tentazioni per i preposti…

Appare eccessiva anche la disposizione secondo la quale per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR al rappresentante delle associazioni dei consumatori è precluso ogni rapporto lavorativo con il professionista, con un’organizzazione professionale o un’associazione d’imprese di cui il professionista sia membro, ed analogo divieto vige per il rappresentante del professionista, se tale rapporto lavorativo non era già in corso al momento del conferimento dell’incarico.

Innanzitutto non sembra essere prevista alcuna sanzione in relazione a questo divieto, in secondo luogo può rammentarsi che neppure nei confronti di magistrati e pubblici dipendenti che assumono rilevanti incarichi arbitrali esistono, per quanto da tempo auspicate, norme simili.

Lo schema di decreto legislativo in esame innova non poco rispetto alla disciplina della mediazione del 2010 relativamente agli organismi preposti all'amministrazione delle procedure, che sono non più le sole persone giuridiche – ‘enti pubblici o privati’ secondo la formulazione dell’art. 16 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – ma altresì persone fisiche.

Ma non è tutto: l’organismo può, infatti, essere costituito da una sola persona fisica creando, in questo modo, una figura di mediatore free lance sino ad ora ignota alla nostra esperienza, a differenza di altre.

Si tratta di una disposizione che, ancora una volta, pone al centro dell’attenzione il problema della formazione, già ignorato precedentemente.

Nel caso degli organismi ADR le carenze appaiono ancor più tangibili, in quanto un’unica persona fisica rappresenta organizzativamente e legalmente l’organismo, e può condurre qualsivoglia procedura adr senza che le sue competenze siano in alcun modo verificabili.

Le disposizioni del nuovo testo si concludono con l’affermazione secondo la quale il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Le nuove procedure alternative ADR per la risoluzione delle controversie dei consumatori in termini semplici

Cerchiamo di spiegare le nuove procedure alternative ADR per la risoluzione delle controversie dei consumatori in termini più semplici.

In sostanza, in futuro, se vorrai contestare, al rivenditore di elettrodomestici la lavatrice che non funziona o, alla catena di centri commerciali, il nuovo smartphone che si è rotto dopo pochi giorni, se avrai da ridire nei confronti del professionista per il servizio di qualità scadente che ti è stato erogato, se vorrai ottenere il risarcimento dal mediatore mobiliare per un investimento sbagliato o poco trasparente non dovrai più ricorrere né al tribunale, né a un avvocato.

Infatti, come ampiamente chiarito, il Governo ha varato un decreto legislativo, ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che istituisce le nuove procedure alternative per la risoluzione delle controversie in favore dei consumatori: si tratta di misure alternative, ovviamente, rispetto al giudice e alla causa tradizionale.

Nella terminologia tecnica si chiamano Adr (alternative dispute resolution) e trovano la loro fonte in una direttiva europea di qualche anno fa che il Governo si è finalmente deciso ad attuare in Italia, tramite la modifica del codice del consumo.

Ma praticamente, chi può rivolgersi agli organismi Adr?

Possono rivolgersi ai mediatori ADR esclusivamente i consumatori. Pertanto, non può azionare un Adr un’azienda nei confronti del proprio fornitore: solo Il professionista che agisca come consumatore può ricorrere agli Adr (si pensi all’avvocato che acquista il cellulare per uso promiscuo).

Peraltro, gli Adr possono essere attivati in tutti i casi di controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione europea e consumatori residenti nell’Ue.

Le caratteristiche del procedimento davanti agli Adr sono di volontarietà, rapidità, efficacia, economicità, equità, trasparenza.

Pertanto, il procedimento dovrà avere una durata massima di 90 giorni e dovrà essere gratuito o disponibili a costi minimi per i consumatori. La procedura verrà poi determinata dal singolo organismo secondo le regole interne, nel rispetto della legge.

I procedimenti disciplinati dalla nuova normativa saranno volontari: resta quindi facoltà del consumatore procedere per la via “tradizionale”, con la causa in tribunale. In ogni caso le parti che avranno scelto per la procedura Adr potranno sempre decidere di ritirarsi in qualsiasi momento.

I procedimenti potranno svolgersi anche in via telematica.

L’organismo avrà la possibilità di proporre una soluzione tra le parti o riunire queste ultime al fine di agevolare una soluzione amichevole (rientra in questo ambito anche la mediazione per la materia del consumo).

L’organismo Adr dovrà indicare se risolvere le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di condotte o altri tipi di regole.

Quali sono gli organismi (ADR) per la risoluzione delle controversie dei consumatori e che caratteristiche hanno

In pratica, chi sono questi organismi (ADR) per la risoluzione delle controversie dei consumatori e che caratteristiche hanno?

I nuovi organismi Adr saranno differenti da quelli di mediazione previsti dalla nostra legge come condizione di procedibilità per le azioni giudiziarie.

In questo caso si tratta di organismi iscritti negli appositi elenchi istituiti presso ciascuna autorità competente per le diverse materie. Queste ultime sono:

  • il ministero della Giustizia e quello dello Sviluppo economico per la mediazione in materia di consumo;
  • la Consob per le controversie insorte tra investitori e intermediari per la violazione da parte dei secondi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza; in particolare la Consob potrà istituire un sistema Adr sul modello dell’arbitro bancario finanziario (ABF);
  • l’Autorità per l’energia elettrica, il gas, il sistema idrico (Aeegsi), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e la Banca d’Italia per i rispettivi settori di competenza.

Le parti potranno partecipare alle procedure Adr senza obbligo di assistenza legale (quindi, senza bisogno di avvocato, commercialista, ecc.). Insomma, tutto il procedimento potrà essere intrapreso e concluso autonomamente dal consumatore. Resta fermo il diritto, se la parte lo preferisce, di essere rappresentati da un professionista.

L’organismo dovrà essere istituito su base permanente e non solo in occasione di una specifica contestazione o filone di controversie; dovrà offrire la risoluzione di una controversia attraverso una procedura Adr (extragiudiziale) ed è iscritto nell’elenco presso l’autorità competente.

4 Agosto 2015 · Andrea Ricciardi


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