Lotta alla povertà: arrivano i contributi dal governo » Via libera al reddito d’inclusione che modifica il sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA)

Lotta alla povertà: arrivano i contributi dal governo » Via libera al reddito d'inclusione che modifica il sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)

In tema di contributi e lotta alla povertà, diventa legge il reddito d'inclusione, che va a modificare i benefici già attivati dal sostegno per l'inclusione attiva (SIA).

Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega per il contrasto della povertà che introduce il reddito di inclusione.

L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il ddl - che aveva ottenuto il disco verde della Camera a luglio scorso - con 138 sì, 71 no e 21 astenuti.

Con il "sì" finale del Parlamento il testo diventa legge: la palla passa di nuovo al governo, con il ministro Giuliano Poletti che ha promesso tempi rapidi per l'unico decreto di attuazione necessario.

Il reddito di inclusione, figlio della sperimentazione regionale del Sia e prossimo strumento accentratore delle varie iniziative di lotta alla povertà, prevede una dotazione di 1,6 miliardi, che il ministro Poletti ha innalzato a quota 2 miliardi considerando anche le risorse europee.

Questi denari, prevede specificatamente la delega, dovranno esser distribuiti solo dopo la prova dei mezzi: l'Isee sarà necessario per accedere al supporto. Il ministro punta a raggiungere 400mila famiglie con figli minori a carico, che tradotti in persone significa 1,77 milioni di teste.

Rispetto al Sia, l'assegno dovrebbe essere portato da 400 a 480 euro mensili, ed è probabile che vengano trasferiti ai destinatari in forma di carta prepagata.

Nel solco del difficile rilancio delle politiche attive, chi riceverà il sostegno dovrà "sottoscrivere un patto con la comunità", che va dal buon comportamento civico all'accettazione delle proposte di lavoro che possono essere girate dagli sportelli regionali.

Approfondiamo la questione nei paragrafi successivi.

Il reddito d'inclusione che va a modificare il SIA è stato approvato dal governo

Scopriamo quali sono i vantaggi del reddito d'inclusione, appena approvato dal governo, che va a modificare il SIA.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il Ministro dell'Economia) vengono modificati alcuni criteri di accesso al SIA - il Sostegno per l'Inclusione Attiva - la misura "ponte" messa in campo dal Governo a sostegno delle famiglie in povertà fino alla definitiva attuazione del Reddito di inclusione, atteso nei prossimi mesi.

Il fine è quello di ampliare considerevolmente il numero di beneficiari per avvicinarsi alla copertura di tutte le famiglie con minori in condizioni di povertà, primo grande obiettivo del Reddito di inclusione.

Il grande elemento di novità è l'abbassamento della soglia di accesso relativa alla valutazione multidimensionale del bisogno, un punteggio che viene attribuito sulla base dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa.

Fino ad oggi per accedere al SIA era necessario raggiungere 45 punti, da domani ne basteranno 25.

Ciò significa che buona parte delle famiglie con un ISEE fino a 3.000,00 euro in cui sia presente almeno un figlio minorenne o disabile o ci sia un figlio in arrivo, potranno ora accedere al beneficio.

Nell'ampliamento saranno inclusi anche coloro che hanno già presentato domanda per il SIA, e ne erano rimasti esclusi per il mancato raggiungimento dei 45 punti necessari.

Queste persone, nel caso soddisfino i nuovi requisiti, si vedranno riconosciuto il beneficio d'ufficio, nel caso in cui abbiano presentato la domanda nelle ultime settimane, oppure saranno contattate direttamente dall'INPS che le informerà della possibilità di ripresentare la domanda, ad esempio qualora sia necessario aggiornare prima l'ISEE.

Si tratta di circa 80 mila famiglie, un numero più o meno equivalente a quelle che già percepiscono il SIA, cui potrebbero aggiungersi le famiglie che, pur avendone diritto, non l'hanno ancora richiesto e le nuove famiglie potenzialmente beneficiarie.

Complessivamente, sulla base dei dati disponibili, i nuclei familiari che potranno potenzialmente accedere al sostegno economico e al connesso progetto personalizzato sono 400 mila.

In virtù del nuovo decreto, inoltre, le famiglie composte esclusivamente da un genitore solo e da figli minorenni avranno diritto a un incremento del beneficio di ulteriori 80,00 euro, che si applicherà anche agli attuali beneficiari del SIA.

Altre modifiche riguardano le famiglie con persone disabili e non autosufficienti.

Per quest'ultime, in particolare, la soglia di eventuali altri trattamenti economici percepiti compatibile con il SIA si innalza da 600,00 a 900,00 euro mensili, permettendo quindi l'accesso a un maggior numero di nuclei familiari.

Il decreto prevede infine il prolungamento anche nel 2017 della sperimentazione dell'ASDI, l'assegno di disoccupazione riconosciuto agli ultra55enni e/o ai disoccupati con figli minorenni che - dopo aver percepito l'indennità di disoccupazione (NASPI) per la sua intera durata - non hanno trovato un nuovo impiego e si trovano in una condizione di particolare disagio economico.

In parallelo con l'ampliamento della platea dei beneficiari, prosegue il lavoro di potenziamento della rete dei servizi territoriali per l'accesso e la presa in carico delle famiglie che hanno diritto al SIA e, successivamente, al Reddito di inclusione. A questa finalità sono stati destinati 485 milioni di euro per un triennio; a oggi, sono stati ammessi al finanziamento 357 progetti presentati da Comuni e associazioni di Comuni su 539 ambiti territoriali presenti in Italia.

I cittadini che ritengono di avere diritto al SIA possono quindi rivolgersi al loro Comune per avere informazioni e assistenza per la presentazione della domanda per ottenere il beneficio.

il SIA prima e dopo l'approvazione del reddito d'inclusione

Come è cambiato il SIA (sostegno inclusione attiva) dopo l'approvazione del reddito d'inclusione.

Il Decreto 2017 amplia il novero delle amministrazioni deputate alla trasmissione delle domande e dei flussi informativi.

Infatti, la lettera b) dell'articolo 2, comma 1, prevede che "gli ambiti territoriali, in caso di gestione associata, attivino i flussi informativi nei confronti dell'INPS", ciò modificando l'articolo 3, comma 3, del Decreto 2016, che consentiva tale adempimento ai soli Comuni.

Specularmente, il nuovo decreto individua, alla lettera l) dell'articolo 2, primo comma, gli ambiti come destinatari delle comunicazioni effettuate dall'INPS, in qualità di Soggetto Attuatore, relativamente all'elenco dei nuclei familiari destinatari della misura, innovando in tal senso l'articolo 8, comma 1, del Decreto 2016.

Modifiche dei requisiti di accesso

Il Decreto 2017 amplia la platea dei potenziali beneficiari del SIA, modificando alcune previsioni del Decreto 2016.

In primo luogo, la lettera c) dell'articolo 2, comma 1, della novella del 2017 integra la previsione di cui all'originario articolo 4, comma 3, lettera b), punto ii), prevedendo che in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, il valore complessivo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre amministrazioni, non debba essere superiore a 900 euro mensili.

Di seguito, la lettera d) dell'articolo 2, comma 1, del Decreto 2017 innova il requisito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punto iv), prevedendo che non osti alla concessione della misura il possesso di autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente.

La successiva lettera e) dell'articolo 2, comma 1 del Decreto 2017 modifica l'articolo 4, comma 3, lettera c) del Decreto 2016, stabilendo cheil punteggio minimo che deve scaturire dalla
valutazione multidimensionale del bisogno per l'accesso alla misura sia pari almeno a 25 punti.

Infine, la norma di cui alla lettera f) dell'articolo 2, comma 1, del Decreto 2017 innova l'articolo 4, comma 3, lettera c), punto iii) del decreto 2016, esonerando dall'obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015,, le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.

Modifiche relative all'importo della misura.

In relazione all'importo del beneficio, il Decreto 2017, alla lettera g) dell'articolo 2, comma 1, che integra l'articolo 5, comma 1 del Decreto 2016, prevede che "ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, sia attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro".

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto 2017, tale incremento è riconosciuto anche ai beneficiari correnti del SIA, al momento dell'entrata in vigore dello stesso Decreto, per l'intera annualità del beneficio.

Durata del beneficio

L'articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto 2017 completa la formulazione dell'articolo 5, comma 2, del Decreto 2016, che prevedeva una durata massima del beneficio pari a 12 mesi.

In virtù del proseguimento della sperimentazione, infatti, il correttivo stabilisce che una nuova domanda di SIA possa essere presentata solo trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito.
La norma si applica anche nei casi di revoca del beneficio, per i quali è necessario ugualmente che intercorrano almeno tre bimestri tra la revoca e l'eventuale nuova richiesta.

Sottoscrizione del progetto personalizzato

L'articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto 2017 modifica il testo dell'articolo 6, comma 1, del Decreto 2016. Nel dettaglio, si prevede che la sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico avvenga, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario, entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, e non più entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre.

Gestione delle domande respinte in applicazione dei criteri del Decreto 2016

L'articolo 6, comma 2, del Decreto 2017 contiene una norma transitoria relativa a coloro che si sono visti respingere, prima dell'entrata in vigore del predetto Decreto, la domanda di SIA, in virtù del mancato soddisfacimento di uno o più dei requisiti oggetto di modifica da parte della novella del 2017.

Pertanto, l'Istituto provvederà a rielaborare d'ufficio, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017 in base ai nuovi criteri, tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017, che siano state rigettate esclusivamente per effetto dell'applicazione di uno dei criteri modificati dal Decreto 2017 (si veda il paragrafo 2 della presente circolare).

Al fine di evitare duplicazioni delle domande, i Comuni e gli ambiti sono invitati a non far ripresentare domanda di SIA ai componenti dei nuclei che si trovino nella situazione sopra descritta.

Nuovo modello di domanda e adeguamento procedurale

In virtù del mutato quadro normativo, e di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è provveduto ad aggiornare il modulo di domanda per il SIA, (all.2).
Con successivo messaggio verranno comunicate le modifiche procedurali, volte ad adeguare al Decreto 2017 l'istruttoria e la gestione delle domande nuove e di quelle in corso.

Modello SIA

Si comunica che, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata data attuazione alla norma di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punto i), del Decreto 2016.

Tale norma prevede che, nel corso del periodo di erogazione del beneficio, debbano essere comunicate all'INPS tutte le eventuali variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei componenti il nucleo familiare, rispetto a quanto rilevato nella dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda per il SIA.

A tal fine, dovrà essere utilizzato l'allegato modello SIA-com, che dovrà essere compilato entro 30 giorni dall'inizio della attività lavorativa, con l'indicazione del reddito annuo previsto.
Il SIA -com dovrà essere presentato anche in caso di variazione del predetto reddito previsto.

Analogamente, tale modello dovrà essere utilizzato all'atto della richiesta del beneficio, qualora uno o più componenti del nucleo stiano percependo redditi da lavoro che non siano, tuttavia, stati valorizzati nell'attestazione ISEE in corso di validità al momento della domanda.

La comunicazione all'INPS del reddito annuo previsto, attraverso il modello SIA - com, verrà utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di
bisogno (valore attestazione ISEE inferiore o uguale a euro 3.000).

Il reddito d'inclusione per tutti

Infine, spieghiamo ai non addetti ai lavori, con parole più semplici, quali sono i benefici del nuovo reddito d'inclusione.

I punti d’intesa raggiunti nel memorandum firmato a Palazzo Chigi dal premier Paolo Gentiloni e l’Alleanza contro le povertà riguardano i criteri per determinare l’accesso dei beneficiari della misura, i criteri per stabilire l’importo del beneficio, i meccanismi per evitare che si crei un disincentivo economico alla ricerca di occupazione, l’attivazione di una linea di finanziamento strutturale per i servizi alla persona, il finanziamento dei servizi, l’individuazione di una struttura nazionale permanente che affianchi le amministrazioni territoriali competenti, la definizione di un piano operativo per la realizzazione delle attività di monitoraggio continuo della misura e la definizione di forme di gestione associata della stessa.

Nell’intesa raggiunta tra l’Alleanza e il governo è previsto che il reddito Isee non sia l’unico criterio per l’accesso al Reddito Inclusione sociale (Reis), ma si tenga conto anche del reddito disponibile, così da permettere l’accesso alla misura anche a chi è proprietario della casa in cui abita, ma versa in stato di povertà.

Per accedere al Reis bisogna non avere un reddito ISEE superiore ai 6 mila euro, superiore a quella usata oggi per il Sia stabilita a 3 mila euro.

L’importo del beneficio economico è calcolato sulla differenza tra il reddito disponibile e la soglia di riferimento ISR che è la parte reddituale dell’Isee (tenuto conto della scala di equivalenza).

Si ritiene – si legge nel memorandum – che l’erogazione debba coprire il 70 per cento della differenza calcolata e comunque in sede di prima applicazione della misura l’importo non deve essere inferiore all’assegno sociale mensile.

Dall’importo così calcolato vengono comunque sottratte le somme percepite dalle altre misure assistenziali percepite dal nucleo familiare, ad eccezione dell’indennità di accompagnamento.

Per evitare che il beneficio si trasformi in un disincentivo alla ricerca di un’occupazione stabile, il Ministero del Lavoro sta studiando dei meccanismi per i quali la misura, in versione ridotta, venga erogata anche nel caso di incremento del reddito al di sopra della soglia di accesso al beneficio.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali s’impegna a introdurre nel Fondo alla lotta alla povertà una specifica linea di finanziamento strutturale per i servizi connessi al Reis in forma di quota vincolata da destinare ai territori.

La quota vincolata destinata ai territori non dovrà scendere mai al di sotto del 15 per cento del Fondo alla lotta alla povertà e la quota destinata ai servizi d’inclusione sociale non scenderà mai al di sotto del 25 per cento del Fondo stesso.

Nel decreto legislativo sarà prevista una struttura nazionale permanente di affiancamento alle amministrazioni territoriali per garantire una applicazione uniforme del Reis.

Nel memorandum si legge che alla struttura devono essere garantite risorse umane ed economiche adeguate al fine di svolgere in maniera continuativa al fine di fornire strumenti adeguati alle amministrazioni coinvolte.

Tra i compiti della struttura nazionale sono previsti: attività di promozione, sostegno e implementazione del Reis, supporto nello sviluppo delle competenze necessarie, costituzione di una comunità di pratiche, diffusione di linee guida, di protocolli formativi e operativi, realizzazione di incontri, interventi di tutoraggio alle realtà locali in difficoltà.

Entro la fine dell’anno, il Ministero del Lavoro presenterà un piano di monitoraggio per verificare l’applicazione del Reis su tutto il territorio nazionale. Il piano definirà le modalità operative per la raccolta dei dati e i soggetti coinvolti; gli indicatori qualitativi e quantitativi per la verifica dell’attuazione del Reis, sia per la parte di sostegno al reddito che per i servizi alla persona.

22 Maggio 2017 · Andrea Ricciardi




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