Contratto simulato di compravendita immobiliare con interposizione fittizia – effetti per il coniuge in comunione di beni
Quando Caio vuole nascondere ai suoi creditori o al fisco di essere l'acquirente di un immobile, si accorda con Tizio, venditore, affinché nell'atto di acquisto figuri Sempronio, prestanome. Colui che acquista effettivamente e si impegna a pagare il prezzo è tuttavia Caio e tutti gli effetti del contratto ricadono su di lui. Si tratta di un contratto simulato di compravendita di immobile con interposizione fittizia di persona (Sempronio).
Ora, in tema di compravendita di immobile, la prova della interposizione fittizia (che si ha, come abbiamo detto, quando la proprietà del bene viene simulatamente intestata a persona diversa dall'effettivo acquirente, con la partecipazione del venditore, il quale è consapevole che il vero compratore è un terzo, nei cui confronti assume diritti ed obblighi) può essere addotta mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori.
Invece, l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti.
Il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, è terzo, legittimato a far valere la simulazione mediante testimoni o presunzioni, rispetto all'acquisto di un bene non personale, effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale.
Così ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza 13634/15.
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