Contratto di noleggio e prestito finalizzato d’auto – una beffa ben congegnata

Accade a Napoli. Una società stipula contratti assimilabili al noleggio di veicoli. Poi fallisce, lasciando le controparti senza garanzia assicurativa e con un patto diventato nullo per inesigibilità della prestazione. Le vittime decidono, quindi, di sospendere il pagamento delle rate del prestito finalizzato d'auto, richiesto ed ottenuto dalla banca. Ben presto, tuttavia, il loro nominativo viene segnalato alle Centrali Rischi dei cattivi pagatori.

La domanda è » può il contraente, adire con successo l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria di estinzione del mutuo di scopo e la cancellazione del proprio nominativo dal registro della centrale rischi dei cattivi pagatori?

A quanto sembra, la risposta è negativa ((Tribunale di Napoli, sezione II Civile, ordinanza numero 9820/13).

Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto, alla risoluzione del contratto di credito. Ma, nel caso in esame, la banca ha finanziato l'acquisto, e non il noleggio di un'autovettura, e pertanto, le vicende del contratto di noleggio, non collegato al finanziamento di credito al consumo, non possono venire opposte al creditore.

Il prestito finalizzato d'auto, regolato dall'articolo 125 TUB, prevede, la vendita o l’esecuzione di un servizio specifico. Il contratto stipulato dai ricorrenti, anche se denominato rental od in altri modi (start up per l'acquisto di una vettura) è, in sostanza, un noleggio di un'auto, nuova od usata, a determinate condizioni contrattuali. Nello specifico, ed a conferma della corretta qualificazione del patto, erano garanti una pluralità di servizi accessori come la copertura assicurativa, il localizzatore, la disponibilità di un’auto nuova in caso di guasti, un certo chilometraggio. E' allora evidente che non possa ravvisarsi la vendita o l’esecuzione di un servizio specifico, tanto più che in uno degli accordi impugnati le parti concordavano espressamente un noleggio "a lungo termine senza riscatto", escludendo, così, anche il leasing. Infine se si fosse trattato di una vendita e, quindi, di un prestito finalizzato, il costo della RCA sarebbe andata a gravare sull'acquirente proprietario e non sulla società venditrice.

I giudici non escludono che il pagamento, se l’obbligazione per cui esso è stato concordato è diventata inesigibile, possa essere annullato. Ma, servirà un’apposita domanda. Risultano, infatti, errati i presupposti che la cessazione del noleggio si estenda automaticamente al finanziamento.

6 Settembre 2013 · Giovanni Napoletano


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