Contratto H3G e penale per inadempienze – Come ci si deve comportare?

Contratto H3G - Portabilità verso nuovo operatore

A ottobre 2012 ho disdetto anticipatamente un contratto H3G con abbonamento top 400 per l'acquisto di un samsung galaxy S3: il contratto prevedeva un finanziamento da me onorato al momento della chiusura e consigliato dall'operatore.

Ho effettuato la migrazione di operatore usando la portabilità del mio vecchio numero di telefono.

Dopo un paio di settimane ricevo come comunicato dall'operatore una fattura di importo di 30 € pagata regolarmente e a distanza di qualche giorno una nuova fattura di € 370 per inadempienze legate al contratto.

Naturalmente, mi sono rifiutato di pagare.

Ora, mi intimano tramite lettera raccomandata di un avvocato di pagare una somma di 370€.

In caso contrario, dicono, procederanno legalmente.

Vorrei sapere, sono obbligato a pagare questo importo?

Cosa succede se non pago?

A quali conseguenze posso andare incontro?

Contratto H3G - Il decreto Bersani garantisce ai consumatori la possibilità di effettuare la disdetta dal contratto senza costi

Stia tranquillo: il decreto Bersani e la sua successiva conversione, garantisce agli utenti la possibilità di effettuare la disdetta dal contratto senza dover pagare assolutamente nulla.

Infatti, la legge numero 40 del 2007, che ha convertito, con modifiche, il Decreto Bersani numero 7 del 2007, all'articolo 1, comma 1, prevede che “ Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l’applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. E’ altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore”.

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, recita così: I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta’ del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.

Quindi, praticamente, non c'è nessun l’obbligo di contratto per gli utenti, che non devono per forza restare fedeli agli operatori di telefonia e di reti televisive o di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

Il contratto di adesione stipulato con tali operatori deve invece prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese non giustificate da costi dell'operatore.

Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.

Dando disdetta o facendo un recesso anticipato del contratto, il cliente non deve versare al fornitore di servizi alcuna penale, ma solo i cosiddetti "costi di gestione dell'operatore" che, nello specifico, sono spese reali che il gestore sopporta per operazioni quali la disattivazione del servizio o il trasferimento dell'utenza.

Al fine di evitare tempi lunghi, le converrebbe optare per lo strumento della conciliazione che in maniera rapida ed a basso costo permette di poter andare a trovare una soluzione “amichevole” per dirimere le controversie.

Infatti, in caso di problemi con fornitori di servizi di telecomunicazione elettronica, non si può ricorrere immediatamente al giudice di pace o in tribunale.

Le occorrerà prima rivolgersi al Corecom regionale o ad un altro organismo non giurisdizionale per una conciliazione obbligatoria, come impone la delibera dell'Agcom numero 173/07/CONS.

Solo dopo, in caso di esito insoddisfacente per la conciliazione, potrà valutare, anche considerando i relativi costi, la possibilità di far leva sulla giustizia ordinaria.

18 Febbraio 2013 · Marzia Ciunfrini


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