Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Il vademecum

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » La riforma Fornero

La riforma del lavoro, detta Riforma Fornero o Legge 92/12, ci ha dato una diversa via per intendere il contratto di collaborazione a progetto, così diversa e nuova che è la stessa legge a precisare che la nuova normativa si applica solo ai rapporti di lavoro a progetto sorti dopo la sua entrata in vigore.

Precedentemente all'entrata in vigore della Legge Fornero, infatti, la collaborazione a progetto era stata teatro delle simulazioni più terzomondiste che si potessero immaginare.

Per nascondere un altro rapporto di lavoro, il cui peso previdenziale sarebbe stato un problema, si contrattava a progetto per non assumere a tempo indeterminato il lavoratore, chiedendogli, tuttavia, di adempiere a mansioni lavorative, proprio come se fosse un lavoratore dipendente e senza autonomia.

Ma le intenzioni di Marco Biagi non erano affatto queste, e la legge 30/2003 ed il decreto legislativo 276/03 non vennero fatte per dare ai datori un’ulteriore possibilità di truffare l’erario ed il prestatore, ma per rendere più agevole e chiaro il lavoro.

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Cosa cambia

Mentre la precedente disciplina stabiliva la necessità che le collaborazioni coordinate e continuative fossero riconducibili a un progetto o programma, adesso non vengono più considerati, come elementi essenziali del contratto a progetto, i semplici programmi di lavoro o le fasi di esso.

Il motivo è comprensibile. Il fallimento del contratto a progetto è stato dovuto al fatto che lo stesso veniva strumentalizzato dai datori di lavoro per la ricerca di personale da utilizzare nelle aziende con mansioni e condizioni tipiche della subordinazione, per evitare i più pesanti oneri fiscali previsti invece per le assunzioni regolari.

La confusione si determinò grazie al colpevole disinteresse della dottrina su questo punto, complice anche il fatto che essa (la dottrina italiana) è tuttora incerta sulla possibilità di discernere il lavoro secondo mansioni dal lavoro per un risultato, ma lachiarissima formulazione dell'articolo 61 decreto legislativo 276/03 adesso impone, superata la paura dei gravi brigatismi che tanto sono costati alla qualità del diritto del lavoro italiano, di pensare e definire l’oggetto del nuovo contratto a progetto, il quale non mostra più quei caratteri che avevano concorso a renderlo la via più facile per mascherare rapporti di lavoro diverso.

Infatti, all'articolo 61 della Riforma Fornero, si legge: Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, numero 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Elementi caratterizzanti

Vediamo ora quali sono gli elementi che hanno caratterizzato il nuovo contratto a progetto dopo la Riforma del Lavoro.

Riassumendo brevemente, i passi più importanti, sono:

  1. la nuova formulazione dell'oggetto del progetto;
  2. l’immediata presunzione di subordinazione, anche per altri rapporti di lavoro autonomo;
  3. la previsione di un minimo sindacale;
  4. il recesso nel caso di scarso rendimento;
  5. le nuove aliquote contributive;
  6. Partite Iva;
  7. incidenza nel pubblico impiego;
  8. garanzie del lavoratore.

Nelle prossime sezioni li vedremo uno per uno.

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Oggetto del progetto

Innanzitutto nei nuovi contratti l'oggetto del progetto non potrà essere riportato in modo generico ma dovrà essere identificato con precisione e circoscritto il più possibile individuando il risultato finale che si intende conseguire.

Dunque non potrà più coincidere con l'oggetto sociale dell'impresa o essere riferito a un programma di lavoro o a una fase dello stesso.

Il progetto commissionato al collaboratore non può comportare lo svolgimento di attività meramente esecutive o ripetitive disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale.

La conseguenza è che, se manca tale progetto, si è considerati dalla legge come lavoratori subordinati, con trasformazione automatica del contratto a progetto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Subordinazione

Nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa il legislatore ha sottolineato la mancanza del vincolo di subordinazione e l'autonomia del lavoratore per evitare gli abusi riscontrati con i cococo negli anni precedenti.

Tuttavia, spesso i co.co.pro. prestano la propria attività all'interno di un'azienda e sono soggetti comunque al coordinamento dell'organizzazione aziendale. Tale aspetto potrebbe limitare all'atto pratico la natura autonoma voluta dal legislatore, facendo celare forme di lavoro subordinato precario anche dietro i contratti a progetto.

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Minimo sindacale

Altra novità riguarda il riconoscimento anche ai collaboratori di un minimo sindacale.

Infatti, il compenso che può essere inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento e, in difetto della stessa, ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva relativa ai lavoratori subordinati per mansioni equivalenti (articolo 63 del decreto legislativo, n 276 del 2003).

È stato inoltre aggiunto l’obbligo della retribuzione meritoria. In altre parole, il compenso stabilito per il lavoratore deve tener conto del pagamento-orario effettuato nella regione per la stessa mansione

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Scarso rendimento

La Riforma Fornero interviene anche sul regime del recesso dal contratto a progetto nel caso di scarso rendimento.

Il recesso da scarso rendimento può essere motivo della conclusione del rapporto di collaborazione, solo nel caso in cui sussistano oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore, tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

Rimane invariato, invece, il concetto di recesso per giusta causa.

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Aliquote contributive

Al fine di disincentivare l’utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, la Riforma Fornero ha incrementato le aliquote di contribuzione alla Gestione Separata dell'INPS, che arriveranno nel 2018 al 33%.

I contributi previdenziali INPS per i lavoratori a progetto dopo la riforma del lavoro 2012 andranno quindi ad aumentare.

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Partite IVA

Le prestazioni lavorative rese da persone titolare di partita IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

  1. che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
  2. che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
  3. che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Incidenza nel pubblico impiego

Il decreto legislativo 276/2003, legge Biagi, aveva esplicitamente escluso dalla propria disciplina le collaborazioni coordinate e continuative rese nella Pubblica Amministrazione; infatti, in ragione del principio di buon andamento che regola la Pubblica Amministrazione, l’accesso alla stessa è riservato esclusivamente ai vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione: disposto inderogabile, salvo riforma costituzionale (che non c’è mai stata).

Sul punto è stata fondamentale la sentenza Corte Cost., 27.3.2003, numero 89.

Questo comporta che una collaborazione coordinata e continuativa in una P.A., anche in assenza di un valido progetto, non può - e non avrebbe comunque potuto - trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato: un collaboratore, ad esempio, che sollevi una questione di tale genere innanzi al Giudice del lavoro, infatti, finirebbe con ottenere solo una qualche forma di risarcimento. Risarcimento che, eventualmente, potrebbe essere commisurato alle retribuzioni spettanti sino alla data di scadenza effettiva del rapporto di collaborazione.

In questa stessa direzione il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è espresso con la circolare del 15 luglio 2004 ed ha ulteriormente rilevato che “…con riferimento ai “co.co.co.”, la norma generale di cui al secondo comma dell'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001 impedisce a priori (indipendentemente dall'applicabilità senz’altro da escludersi del decreto legislativo 276/2003 alla pubblica amministrazione) l’operatività di qualsivoglia meccanismo di automatica conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come invece stabilito per il settore privato dall'articolo 69 decreto legislativo 276/2003.

L’articolo 36 citato, infatti, stabilisce che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.

La Riforma Fornero, lasciando a successivi decreti la possibilità di eventuali modifiche, non ha introdotto novità per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative nel pubblico impiego che, quindi, continuano a seguire la precedente disciplina: non è richiesto alcun progetto, ed una eventuale controversia che accerti la natura subordinata del rapporto di lavoro poterà, come unica conseguenza, il diritto al risarcimento del collaboratore. Rimane esclusa, pertanto, la conversione del rapporto.

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Obbligo assicurativo

L'obbligo assicurativo dei collaboratori a progetto continua a essere assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo si confermano le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati. Il premio assicurativo dovuto (un terzo è a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente) è calcolato in base al tasso applicabile all'attività svolta, sull'ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail.

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Malattia

La malattia comporta la sospensione senza compenso del contratto ma non la sua risoluzione, a meno che la sospensione si protragga per più di 1/6 della durata stabilita (o per un periodo superiore a 30 giorni se la durata non è predefinita). Salvo diverso accordo contrattuale, la sospensione non proroga la scadenza del contratto.

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Maternità

La sospensione per maternità invece proroga il contratto per 180 giorni, ma le parti possono prevedere un periodo maggiore.

I lavoratori padri iscritti alla medesima Gestione separata hanno diritto ad astenersi dall'attività lavorativa durante i periodi per i quali gli stessi beneficiano dell'indennità di paternità.

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Sicurezza lavoro

Ai rapporti di lavoro a progetto si applicano le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente; ai lavoratori che svolgono attività all'esterno troveranno applicazione le disposizioni previste per i lavoratori autonomi (utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale).

Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Attività inventiva

Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore delle invenzioni fatte nel corso dello svolgimento del rapporto e i suoi diritti sono regolati in conformità della legge sul diritto d’autore e dalle leggi speciali, che riconoscono al datore di lavoro la titolarità esclusiva del diritto all'utilizzazione economica del programma per elaboratore e della banca dati creati dal lavoratore nell’esecuzione delle sue mansioni.

2 Agosto 2013 · Giorgio Valli


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2 risposte a “Il nuovo contratto a progetto Co.co.pro. » Il vademecum”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno,
    ho un contratto a progetto e volevo chiedere se il mese di agosto non lavoro non mi viene retribuito e non devo interrompere il rapporto di lavoro mi daranno il listino con importo zero ?
    Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Non credo che il contratto di lavoro che ha sottoscritto preveda la possibilità di non lavorare ad agosto, ma in assenza di altre info, non possiamo che raccomandarle di verificare con attenzione se il lavoratore possa scegliere unilateralmente di non svolgere attività ad agosto. Il datore di lavoro potrebbe anche revocare il contratto.

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