Contratti stipulati fra consumatori e professionisti » La suprema corte fa chiarezza

Nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale è esclusivamente quella del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore; è vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località.

Le direttive comunitarie che vietano clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori sono applicabili a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore. Per consumatore deve intendersi la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Il professionista è, invece, la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

Ne consegue, fra l'altro, che la disciplina del consumatore si estende anche al professionista prestatore d’opera intellettuale e, pertanto, anche agli avvocati.

Inoltre, deve essere considerato consumatore la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato professionista tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'impresa.

Si tratta di un orientamento che fornisce un'interpretazione estensiva del concetto di consumatore, fondata sulla distinzione tra atti della professione e atti inerenti alla professione e con la tendenza ad escludere da1l'ambito di applicazione della tutela dei consumatori solo quegli atti che presentino una pertinenza specifica con l'attività professionale svolta e non quelli in cui il collegamento sia riconducibile ad un rapporto di pertinenza generica, sul presupposto che in tali situazioni il soggetto vessato, pur agendo per finalità diverse dal puro consumo privato, è sostanzialmente un profano, sfornito di quelle competenze specifiche che possono farlo ritenere in posizione di parità con il contraente forte. Ne deriva che può aspirare a godere della protezione riservata al consumatore anche un professionista.

In questi termini il contenuto della sentenza emessa nel gennaio 2014 dalla Corte di Cassazione e rubricata al numero 1464.

2 Febbraio 2014 · Giovanni Napoletano


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