Conto corrente on line e bonifico non autorizzato a terzi – Responsabile la banca o il cliente?

A quale fra i due soggetti, correntista e banca, va posta a carico la responsabilità per un’operazione di bonifico bancario non autorizzata dal titolare e disposta utilizzando le chiavi di accesso del servizio di home banking?

Se, per l’esecuzione dell'operazione, vengono correttamente utilizzate le chiavi di accesso al conto on-line, ciò non significa necessariamente che si possa poter ritenere l’accesso non autorizzato al conto corrente, e l'invio dell'ordini di bonifico, imputabile ad un comportamento negligente del titolare del conto corrente correntista, per non avere osservato le misure volte a garantire la sicurezza del servizio così come contrattualmente concordato.

Tale argomentazione presupporrebbe, infatti, che il rispetto da parte del cliente delle norme di sicurezza stabilite contrattualmente sia condizione necessaria, ma anche sufficiente, ad escludere la possibilità di effettuare operazioni di pagamento non autorizzate a danno della clientela home banking.

Il che non risponde al vero, sia perché l'intrusione non autorizzata potrebbe derivare da un insufficiente grado di protezione del sistema informatico e del servizio offerto dall'istituto di credito; sia perché costituisce ormai un dato di comune esperienza che i codici personali di accesso ai sistemi di home banking possono essere carpiti da terzi non autorizzati anche in assenza di comportamenti negligenti da parte del cliente, che quei codici è tenuto diligentemente a custodire, come dimostrano fenomeni quali il phishing o la clonazione delle carte di credito.

L'articolo 10, 1° comma, decreto legislativo numero 11/2010 (entrato in vigore il 1° marzo 2010) dispone che qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.

L'articolo 10, 2° comma, decreto legislativo numero 11/2010 dispone, a sua volta, che quando l'utilizzatore neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7, fra i quali figurano anche quelli di custodire diligentemente i codici di accesso ai sensi del contratto.

Pertanto, qualora il cliente contesti alla banca l'effettuazione di operazioni elettroniche di pagamento non autorizzate chiedendo il riaccredito delle somme addebitategli in conto, grava sulla banca l'onere di provare che l'operazione è stata correttamente autorizzata, ovvero che il cliente si è reso inadempiente agli obblighi scaturenti dal contratto. L'utilizzo non autorizzato dei codici di accesso non costituisce, di per sé, necessariamente prova di un comportamento negligente da parte del cliente.

9 Aprile 2013 · Giovanni Napoletano


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