Conto corrente » Se la banca non produce gli estratti conto dall’inizio del rapporto con il cliente il saldo iniziale del conto si considera pari a zero

La banca, per dimostrare la legittimità del proprio credito, deve conservare le scritture contabili del conto corrente dall'inizio del rapporto con il proprio cliente e, comunque, per almeno 10 anni.

Qualora venga accertato il diritto del cliente alla ripetizione delle somme pagate indebitamente, la banca è tenuta a produrre gli estratti conto dall'inizio del rapporto. Altrimenti, si deve ritenere che il saldo iniziale del conto corrente sia pari a zero.

Ciò è quanto deciso dal Tribunale di Brindisi con sentenza 1085/14.

La pronuncia in esame, rappresenta un’altra importante voce in tema di vicinanza della prova.

A parere del Giudice pugliese, la banca, che forma ed emette gli estratti conto periodici, ha pienamente e indubbiamente la possibilità di dimostrare, producendo in giudizio gli stessi, che il saldo iniziale negativo sia legittimo e corretto e non, viceversa, frutto dell'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e di altre voci non dovute.

Il Tribunale ha sottolineato, del resto, che l’obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili non è sufficiente, nei rapporti bancari in conto corrente, a sottrarre la banca dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.

L’obbligo di tenuta, in particolare, risulta volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale.

Ma cerchiamo di rendere le cose più chiare.

Mettiamo che, con riferimento a un rapporto di conto corrente bancario, il giudice accerti il diritto del cliente a ottenere la restituzione delle maggiori somme pretese illegittimamente dalla banca.

Come farà, però, il tribunale a stabilire l’esatta somma dovuta dal cliente all'istituto di credito?

Come detto, da quanto si evince dal verdetto del Tribunale brindisino, per determinare l’esatto ammontare spettante alla banca, quest’ultima è obbligata a produrre gli estratti conto dall'inizio del rapporto: in caso contrario, il magistrato dovrà ritenere che il saldo iniziale del conto fosse pari a zero, con conseguente vantaggio del correntista in termini di somme da restituire.

A questa conclusione, comunque, era arrivata anche la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 3533/2001, aveva chiarito che l’onere della prova va ripartito tenendo conto in concreto delle possibilità per l’uno e per l’altro soggetto in causa di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.

Pertanto non vi è dubbio che la banca, in quanto emette gli estratti conto periodicamente inviati al correntista, ha la piena possibilità di dimostrare che il saldo iniziale negativo sia legittimo e corretto, e non viceversa, frutto dell'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e di altre voci non dovute.

Concludendo, è ormai chiaro che, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Tale obbligo, infatti, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore

29 Luglio 2014 · Andrea Ricciardi




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