Conto corrente e deposito titoli – Il diritto di ritenzione della banca non implica quello di vendita dei titoli

I contratti di conto corrente possono contenere clausole che garantiscono la banca in caso di inadempimento da parte del correntista e che spesso rinviano anche a disposizioni del Codice civile. In particolare:

  1. l’articolo 1853 del codice civile prevede che, quando esistano tra la banca e il correntista più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario;
  2. l’articolo 2794, comma 2, codice civile in tema di pegno dispone che se lo stesso è stato costituito dal debitore e questi ha verso il creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha solo il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito (e non anche un diritto di prelazione);
  3. – l’art.

    2756, comma 3, c.c. in materia di privilegio speciale prevede che il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non sia soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Il rapporto tra diritto di ritenzione e diritto di vendita è stato oggetto della decisione del Collegio di coordinamento 4808/2013. In tale sede è emersa la diversa natura dei due istituti: il diritto di ritenzione consiste, esclusivamente, nel diritto di rifiutare la restituzione dovuta.

Ma, dalla sussistenza di un diritto di ritenzione non può in nessun caso derivare quello alla vendita. Il diritto di vendere un bene è infatti una prerogativa del proprietario, che può essere eccezionalmente trasferita a chi abbia acquistato un diritto reale di garanzia (pegno, ipoteca o privilegio).

9 Agosto 2016 · Lilla De Angelis


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