Conto corrente e deposito titoli – diritto di ritenzione illegittimo se interpretato come diritto della banca a vendere i titoli per soddisfarsi di un credito

Contratto di conto corrente con deposito titoli

Spesso, nei contratti di conto corrente con deposito titoli, ritroviamo clausole che prevedono il diritto di ritenzione; il diritto di ritenzione consente alla banca il realizzo dei titoli depositati dal cliente quando il saldo del rapporto di conto corrente risulti negativo ed il debitore non provveda, dopo l'invito della banca, a ripianare lo scoperto. Il diritto di ritenzione si estende anche a garanzia di qualunque credito della banca che dovesse sorgere in futuro verso il cliente.

Il diritto di ritenzione, tuttavia, non attribuisce alcun potere sul bene, di cui non si acquista la proprietà, né la disponibilità, né l'uso, ma solo è in grado di indurre il debitore ad adempiere, al fine di rientrare nella disponibilità della cosa.

Giurisprudenza consolidata ha sancito, da un lato, l'impossibilità per la banca di appropriarsi dei frutti o di imputarli al soddisfacimento del proprio credito; dall'altro, ha affermato nel contempo l'obbligo di conservare integre le ragioni del debitore prevedendo in capo alla banca un generico obbligo di custodia della cosa ritenuta e, qualora questa produca frutti deteriorabili, un obbligo di raccolta e consegna degli stessi al debitore-proprietario.

Conto corrente e deposito titoli - diritto di ritenzione illegittimo se interpretato come diritto della banca a vendere i titoli per soddisfarsi di un credito

E' dunque illegittimo il diritto di ritenzione se inteso ad attribuire alla banca - al ricorrere di determinate condizioni - il diritto di vendere i titoli presenti nel conto di deposito del cliente e di soddisfarsi sul netto ricavo.

Dal diritto di ritenzione discende il solo diritto a rifiutare la restituzione dovuta ma, in nessun modo ed in alcun caso eso può estendersi alla sussistenza di un diritto di vendita dei titoli.

Il diritto di vendere un bene è, infatti, una prerogativa del suo proprietario, prerogativa che eccezionalmente può essere trasferita, ma in forme limitate, a chi abbia acquistato dal proprietario un diritto reale di garanzia sul bene stesso; il diritto di ritenzione, invece, non è e non può essere un diritto reale, posto che esso si collega a, e dipende da, una posizione di mera detenzione.

Peraltro, la posizione di detenzione derivante dall'esercizio del diritto di ritenzione, è del tutto insufficiente ad attribuire il diritto di alienare, sicché le operazioni di vendita dei titoli in conto deposito del debitore, poste in essere dalla banca, configurano la fattispecie della appropriazione indebita.

D'altra parte il diritto di ritenzione, inteso ad attribuire alla banca il diritto di vendere i titoli presenti nel conto di deposito del debitore e di soddisfarsi sul netto ricavo in occasione del verificarsi di determinate circostanze, si pone in netto contrasto con quanto previsto dal Testo Unico Bancaro (TUB), il quale impone ai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi ed attività di investimento ed accessori (tra cui quelli di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi) di comportarsi con correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati.

Sotto il profilo indicato, i difetti della clausola in esame sono evidenti. Trasparenza, infatti, significa essenzialmente che il testo contrattuale predisposto da una parte, e proposto immodificabilmente all'altra, debba essere apprezzato anzitutto come un messaggio mediante il quale il predisponente comunica all'oblato quale sia la fattispecie che per comune consenso viene posta in essere e quali siano i suoi effetti giuridici ed economici. Ora, anche il destinatario del messaggio più provveduto non è in grado di comprendere quale sia la base giuridica del diritto a vendere i titoli attribuito dal contratto alla banca e quali siano, quindi, i limiti in cui tale diritto possa essere esercitato.

Se ne conclude che la clausola che riserva alla banca il diritto di vendere i titoli presenti nel conto di deposito del cliente, e di soddisfarsi sul netto ricavo, non può essere considerata produttiva di effetti giuridici ed è pertanto nulla.

Così, in estrema sintesi, gli arbitri del Collegio di coordinamento dell'ABF nella decisione 4808/13.

14 Settembre 2014 · Simonetta Folliero


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