Conto corrente e decesso del titolare

Morte del titolare di conto corrente con unico intestatario o cointestato a firma congiunta

Il decesso del titolare di un conto corrente con unico intestatario, o a firma congiunta, dà luogo all'estinzione del rapporto di conto corrente, in quanto riconducibile al rapporto di mandato.

Qualora vi sia una pluralità di eredi si instaura la comunione ereditaria con riferimento al credito rappresentato dal saldo attivo del conto corrente ed è necessaria una disposizione congiuntamente impartita da tutti i coeredi per la liquidazione di tale saldo attivo.

Infatti, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, in tema di divisione di beni ereditari, le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota. I crediti, tuttavia, non si dividono automaticamente ma vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione di tutta la massa ereditaria, per cui è vietato al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti ed è perciò necessario che qualsiasi atto che a essi si riferisca sia posto in essere congiuntamente da tutti i coeredi.

La scelta del legislatore di mantenere la comunione ereditaria dei crediti fino alla divisione, peraltro, soddisfa due diverse esigenze: da un lato, quella di conservare l'integrità della massa ereditaria e, dall’altro lato, quella di evitare che una qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l'esito della divisione stessa.

Per quanto concerne il deposito di titoli in amministrazione, il decesso del depositante dà invece luogo al subentro degli eredi nell'intestazione dei titoli che ne sono oggetto.

Va, infine, tenuto presente che il codice civile riconosce effetto liberatorio al pagamento effettuato in buona fede dalla banca a chi appare legittimato a riceverlo. La norma, secondo giurisprudenza consolidata, è applicabile anche nel caso di pagamento delle somme depositate in conto corrente effettuato dalla banca dopo la chiusura del conto stesso per morte del correntista, perché tale chiusura determina la cessazione del rapporto di mandato tra il correntista e la banca, con la conseguenza che la seconda assume solo l'obbligo della custodia delle somme depositate e della loro restituzione alla persona designata dal depositario, o autorizzata dalla legge o dal giudice, a riceverle.

Morte del contitolare di conto corrente a firma disgiunta

Nel caso di cointestazione del conto corrente a firma disgiunta, l'evento morte di uno dei contitolari non porta allo scioglimento del rapporto.

Pertanto, nel caso di conto corrente cointestato a firma disgiunta, il cointestatario superstite può continuare ad utilizzare il conto dovendosi riconoscere una piena continuità, pure successivamente alla morte di uno dei cointestatari, dell'efficacia del patto di firma disgiunta e quindi della potestà di compiere operazioni disgiuntamente anche oltre le rispettive quote.

Peraltro, la Corte di cassazione ha chiaramente affermato (seppure in tema di deposito bancario) che nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare.

In conclusione, nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto corrente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme (in comunione) ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato.

Fermo restando, naturalmente, il diritto per il contitolare superstite del conto corrente a firma disgiunta di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo; l’adempimento così conseguito libera la banca anche verso gli eredi dell’altro contitolare.

Le considerazioni fin qui svolte trovano riscontro nella giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenze numero 640/2000 e 15231/2002) nonché in quella dell'Arbitro Bancario Finanziario (decisioni numero 1557/10, 2415/13, 1673/13 e 1576/13).

31 Maggio 2015 · Tullio Solinas


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