La liquidazione delle somme e/o dei titoli depositati sul conto corrente del de cuius nell’ipotesi di successione mortis causa con pluralità di eredi

La liquidazione delle somme e/o dei titoli depositati sul conto corrente del de cuius nell'ipotesi di successione mortis causa con pluralità di eredi

Come avviene la liquidazione delle somme e/o dei titoli depositati sul conto corrente (e/o nel deposito titoli) del de cuius nell'ipotesi di successione mortis causa con pluralità di eredi?
In merito alla sorte dei crediti ereditari nell'ipotesi di successione mortis causa con pluralità di eredi si registrano, in giurisprudenza e in dottrina, due diversi orientamenti.

Da un lato, infatti, si afferma che i crediti del de cuius dovrebbero seguire lo stesso destino dei debiti, conseguentemente dividendosi automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote - in forza di quanto prevede il noto principio secondo il quale nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur (I debiti ereditari si ripartono di diritto fra tutti i coeredi).

Secondo un diverso indirizzo, invece, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividerebbero automaticamente, ma entrerebbero a far parte della comunione ereditaria; ciò in quanto l'articolo 752 cod. civ., che prevede il principio tradizionale della ripartizione automatica tra coeredi, si riferirebbe unicamente ai debiti ereditari.

Le somme ed i titoli depositati sul conto corrente del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria

In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di legittimita', la quale, in più occasioni, ha statuito che "in tema di divisione di beni ereditari le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota.

I crediti non si dividono automaticamente, ma vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione di tutta la massa ereditaria, per cui è vietato al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti ed è perciò necessario che qualsiasi atto che a essi si riferisca sia posto in essere congiuntamente da tutti i coeredi".

Infatti, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti (articolo 752 del codice civile), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria e, poiché il mantenimento della comunione ereditaria dei crediti sino alla divisione soddisfa l'esigenza di conservare l'integrità della massa e di evitare qualsiasi iniziativa individuale idonea a compromettere l'esito della divisione stessa, i compartecipi assumono la veste di litisconsorti necessari nei giudizi diretti all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento.

I crediti, dunque, farebbero parte della comunione, come espressamente stabilito dall'articolo 727 cod. civ., ai sensi del quale le porzioni ereditarie devono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili, anche i crediti.

La scelta del legislatore di mantenere la comunione ereditaria dei crediti fino alla divisione, del resto, soddisfa due diverse esigenze: da un lato, quella di conservare l'integrità della massa ereditaria e, dall'altro lato, quella di evitare che una qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l'esito della divisione stessa.

Da quanto appena rilevato ne consegue il divieto, per il singolo coerede, di compiere atti individuali dispositivi dei predetti crediti: un solo coerede, infatti, non potrà agire unicamente in nome proprio per riscuotere in tutto o in parte il credito e, negli eventuali giudizi diretti all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro conseguente soddisfacimento, tutti i coeredi sarebbero litisconsorti necessari, essendo inammissibile un'azione individuale.

In via generale, inoltre, in caso di comunione, il legislatore riconosce a ciascun soggetto partecipante il diritto di esercitare le azioni a vantaggio della cosa comune e tale facoltà, nel caso di comunione ereditaria avente ad oggetto crediti del de cuius, dovrà essere interpretata restrittivamente, come rigorosamente limitata all'agire in giudizio, e con l'esclusione di ogni altro atto. Argomentando diversamente, infatti, verrebbe frustrata l'esigenza di proteggere il patrimonio ereditario da atti arbitrari ed incontrollati compiuti dai singoli coeredi senza il necessario concorso della volontà degli altri.

In sintesi, la liquidazione delle somme e/o dei titoli depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli della de cuius potrà essere effettuata dall'intermediario solamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli eredi.

9 Aprile 2013 · Annapaola Ferri




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