Conto corrente » commissione di messa a disposizione fondi (CMDF)

Conto corrente » Cosa è la Commissione di Massimo Scoperto (CMS)

In passato sono stati riscontrati una pluralità di meccanismi di calcolo dei oneri di messa a disposizione dei fondi. Ovvero oneri fondati sul presupposto che il contratto di apertura di credito legittimerebbe una remunerazione per l'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del credito concesso, il cui corrispettivo è dato, invece, dal pagamento degli interessi.

Assai frequentemente utilizzata dalle banche è sempre stata la commissione di massimo scoperto (CMS), calcolata sull'ammontare massimo dell'utilizzato in un dato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, in genere al permanere di tale ammontare massimo per un certo numero di giorni (variabile da 3 a 10) ma, in certi casi, indipendentemente da qualsivoglia durata minima.

Nella prassi si riscontrava anche, pur se con minore frequenza, la commissione di mancato utilizzo (CMU), calcolata invece, sempre in un dato periodo di riferimento, sull'accordato al netto dell'utilizzato.

Erano pertanto emersi, in dottrina e giurisprudenza, alcuni dubbi in particolare con riguardo alla legittimità della CMS: la giurisprudenza di merito aveva in più occasioni dichiarato la nullità di tale commissione, per il fatto che la dicitura contrattuale (spesso limitata alla sola indicazione "commissione di massimo scoperto") non consentiva effettivamente al cliente di individuare e comprendere il sottostante meccanismo di calcolo.

Fra i motivi che hanno indotto il legislatore ad intervenire in materia, un ruolo primario è stato svolto dall'esigenza di favorire meccanismi di remunerazione più trasparenti rispetto alle CMS in vigore, e soprattutto tali da permettere alla clientela una previsione ragionevole sui costi totali del credito.

In tale prospettiva, la legge 2/2009 è intervenuta superando i dubbi sulla legittimità degli oneri di messa a disposizione fondi, anche sotto forma di CMS, e ponendo, tuttavia, una serie di limiti all'autonomia negoziale delle banche.

Conto corrente » Cosa è la Commissione di Messa a Disposizione Fondi (CMDF)

Più in dettaglio, la nuova normativa per un verso, prevede, con riferimento alle CMS, la nullità di tali clausole se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido; per altro verso, introduce una nuova tipologia di commissione, la commissione di messa a disposizione fondi (CMDF), rigorosamente commisurata all'ammontare dell'accordato indipendentemente dall'utilizzato.

Con riguardo a quest'ultima tipologia di commissione, la commissione di messa a disposizione fondi, il legislatore viene, in particolare, a stabilire la nullità di clausole comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

La normativa regolata dalla legge 2/2009, con riferimento sia alle CMS che alla commissione di messa a disposizione fondi, prevede poi che i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2 Giugno 2014 · Simonetta Folliero


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