Conto corrente cointestato a firma disgiunta – quando il prelievo si configura come appropriazione indebita

E' configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario, il quale, pur se autorizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dal codice civile, secondo cui le parti di ciascun cointestatario si presumono, fino a prova contraria, uguali.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 29019/14.

In pratica, il cointestatario di un conto corrente a firma disgiunta, che dispone, senza il consenso degli altri cointestatari, delle giacenze del conto corrente per una quota maggiore di quella a lui teoricamente assegnata dal codice civile (il 50% se i cointestatari sono due, il 33,3% laddove ci siano tre cointestatari ecc…) può essere chiamato a rispondere del reato di appropriazione indebita.

Si tratta di una pronuncia che pone dei limiti alla libertà di azione del soggetto cointestatario di un conto corrente bancario o postale e che si discosta dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione in tema di conti correnti cointestati con firma disgiunta.

Almeno fino ad aggi, infatti, secondo i giudici di legittimità e gli arbitri bancari, quando il rapporto di conto corrente è intestato a più persone con facoltà di compiere operazioni anche in modo disgiunto, le disposizioni relative al rapporto stesso, anche se relative alla sua estinzione, potevano essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.

Inoltre, nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conservava il diritto di disporre separatamente sul rapporto medesimo. Analogamente lo conservavano gli eredi del cointestatario, che erano però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

15 Luglio 2014 · Simonetta Folliero




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20 risposte a “Conto corrente cointestato a firma disgiunta – quando il prelievo si configura come appropriazione indebita”

  1. Anonimo ha detto:

    Grazie per la tempestiva risposta, ho già nominato un avvocato ma volevo la sua opinione visto che la seguo da tempo, per completare il quadro le dico anche che avevo fatto domanda per fare l’amministratore di sostegno ma ovviamente mia sorella si è opposta e l’incarico è andato a terzi, l’amministratore attuale non sembra intenzionato a procedere in una causa quindi dovrò sbrigarmela ma ho paura, se ha qualche altro consiglio è ben accetto.

    PS da oggi vi seguo anche su Facebook, grazie complimenti per il vostro lavoro.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      L’amministratore di sostegno dovrebbe salvaguardare l’interesse de sua madre, non quello dal figlio: difficile dare un parere sulla convenienza di intentare causa civile: tutto dipende dall’entità delle somme in gioco, dall’onorario chiesto dall’avvocato, dal preventivo che l’avvocato deve fare sulle spese di giustizia (Contributo Unificato), dal rapporto intercorrente con sua sorella, dalla possibilità di recuperare l’importo fissato da una eventuale sentenza favorevole. Insomma, c’è un bel po’ di variabili da esaminare e sono tutte incognite, per noi.

      Comunque, grazie davvero per l’interesse verso indebitati.it. La sua è un’attestazione che ci gratifica e ci stimola a tentare di fare sempre meglio.

  2. Anonimo ha detto:

    Io e mia sorella e la mamma avevamo un conto corrente cointestato a firma disgiunte, in questo conto l’ unico accredito era la pensione di morte del papà: mia sorella poichè vive vicino alla mamma affetta da malattia psichica provvedeva come accordi alle varie spese esclusive della mamma stessa ma dopo un controllo è emerso un ammanco di migliaia di euro svuotando praticamente il conto. Cosa posso fare per recuperare il denaro?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Può trascinare in tribunale sua sorella accusandola di appropriazione indebita per aver utilizzato fondi del conto cointestato superiore alla quota di spettanza nominale pari al 33%. Ha bisogno, quindi, di un avvocato.

  3. Anonimo ha detto:

    Non credo sia solo una minaccia, nel frattempo ha fatto sparire tutto dai conti portandosi via la mia ultima parte rimanente :(
    Per cui credo pure si sia messa dalla parte del torto , ma vedremo.
    Grazie ancora per la disponibilità

  4. Anonimo ha detto:

    si un conto cointestato fra me e mia madre a firma disgiunta , e li è confluito la mia parte di soldi che non ho preso e ho lasciato li.
    non ho preso la metà di oggi del patrimonio ma1/4 e ora mi sta denunciando per truffa, mah!!!
    anche perchè non ci parliamo da 5 anni e non vedo dove sia la truffa.
    la ringrazio tantissimo per le risposte

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Di nulla, credo si tratti solo di una minaccia. E, aggiungo che se il conto è stato intestato a lei e sua madre, raccogliendo il patrimonio mobile di suo padre, a lei tocca la metà e non 1/4.

  5. Anonimo ha detto:

    Grazie ,
    ero maggiorenne e sposata, non ho fatto nessuna rinuncia all’eredità e c’è stata la sucessione e abbiamo aperto un conto cointestato a firma disgiunta. di cui ripeto non ho mai prelevato nulla in 18 anni., ho chiesto un aiuto economico nel 2017 e mi è stato concesso solo per 2000 euro contro un patrimonio di 355000 ad oggi.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Un conto cointestato fra lei e sua madre? Se e così, se nel conto cointestato sono confluite le liquidità lasciate da suo padre defunto, allora il discorso cambia e non vedo come sua madre possa denunciare alcunchè, se lei, nel prelievo, non ha superato la metà del saldo disponibile.

  6. Anonimo ha detto:

    ok grazie mille.
    Anche se questa eredità è andata su questi conti cointestati a me a firma disgiunta ?
    e io non ho mai toccato nulla in 18 anni?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Bisognerebbe sapere se è stata fatta la successione, se lei aveva nel 2002 maggiore o minore età, se nella successione, essendo lei maggiorenne, risulta la sua rinuncia all’eredità. La rinuncia del legittimario a richiedere quanto dovutogli, può essere espressa (in sede di successione), ma può anche essere tacita, facendo decorrere il termine (decennale) entro cui esercitare le azioni poste a tutela del legittimario.

      In assenza di un quadro di riferimento storico più preciso, impossibile rispondere alla sua domanda.

  7. Anonimo ha detto:

    Bisognerà quindi vedere anche l’ammontare dell’eredità al marzo 2002, di cui io non ho mai usufruito, giusto?
    grazie mille

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Certamente, lei ha diritto alla metà di tutti i beni lasciati da suo padre: dubito però che possa ancora esercitare, se il decesso è avvenuto nel 2002, azione finalizzata a recuperare la quota di legittima che le spettava.

  8. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, dopo la morte di mio papà sono diventata cointestataria del conto corrente con mia madre a firma disgiunta, premetto che alla morte di mio papà io non ho ereditato nulla e non mi ha dato nulla mia madre e in tutti questi anni non ho mai toccato il conto corrente.

    Dopo 18 anni vengo a scoprire che il patrimonio é parecchio cospicuo ed è fatto di fondi e liquidità. I rapporti con mia madre sono inesistenti, due anni fa chiesi di essere aiutata e mi bonifico’ solo 2.000 euro.

    Oggi ritrovandomi di nuovo in gravi difficoltà economiche mi sono presa 1/4 del patrimonio bancario.
    Ora mi vuole denunciare.

    Lo può fare? Se si che cosa rischio?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La cointestazione del conto corrente fra suo padre defunto e sua madre le conferisce, senz’altro, il diritto di ottenere la metà del saldo teoricamente riconducibile a suo padre, ovvero un quarto dell’intera disponibilità in conto corrente, sia in fondi di investimento che in liquidità. Il problema nasce se sua madre riuscisse a dimostrare che quanto afferisce in titoli e liquidità nel conto corrente cointestato con il marito è riferibile esclusivamente ad entrate proprie (ratei di pensione, bonifici, eredità, liquidazione di beni personali).

      Nella quale ipotesi, rischia di dover restituire quanto prelevato dal conto corrente ed essere incriminata per furto: chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro (articolo 624 codice penale). Naturalmente stiamo parlando di ipotesi teoriche, dal momento che, fino a quando sua madre non dimostra la proprietà esclusiva di quanto depositato in conto corrente, lei può senz’altro eccepire l’attenuante di presumere, in buona fede, di essere erede di 1/4 delle sostanze giacenti nel conto corrente cointestato.

  9. Luigi Bianchi ha detto:

    Avevo sempre ritenuto la cointestazione a firme disgiunte come una designazione di un ‘alter ego’ cui si dava la piena facoltà di agire. Avevo un conto titoli cointestato con mio zio; nel 1994, tre mesi prima del suo decesso, avevo trasferito tutto su altro conto: una sentenza del 1/2015 mi condanna alla restituzione agli eredi della metà del conto. La sentenza di cui sopra (2014 n.29019) ha valore anche sul mio operato del 1994?
    grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Ha valore nel senso che l’orientamento indicato dai giudici di legittimità è stato evidentemente seguito proprio dalla Corte che l’ha giudicata.

  10. letizia.martines ha detto:

    Desideravo sapere se la sentenza 29019/14 ha efficacia retroattiva.

    • Si tratta di una sentenza che interpreta il combinato disposto dagli articoli 1298 e 1854 del codice civile.

      Articolo 1298 – Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

      Articolo 1854 – Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

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