Conto corrente cointestato a firma disgiunta – Bilanciamento fra esigenze di operatività e di tutela dei cointestatari

L’articolo 1854 del codice civile stabilisce che, nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto corrente.

L'articolo 1292 del codice civile, nel dettare la nozione di solidarietà, prevede, per l’ipotesi del concredito, che l’obbligazione è in solido quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Ne consegue che, di norma, la banca non può rifiutarsi di eseguire gli ordini disposti da uno dei contestatari con firma disgiunta relativi alle somme presenti sul conto corrente, in quanto la posizione dei cointestatari è quella propria dei creditori in solido, e dunque ciascuno di loro ha diritto di ottenere l’intera prestazione dalla banca, la quale è perciò liberata una volta eseguita la propria prestazione ad uno soltanto dei creditori solidali.

E' d'altra parte innegabile che sulla banca gravi un obbligo di approfondimento delle scelte o delle richieste avanzate dal cliente ove ricorrano circostanze anomale, come, ad esempio, richieste di prelievo di somme in contanti non in linea con la normale operatività del cliente, richiesta di effettuare operazioni mai eseguite per importi non trascurabili, allo scopo di prevenire le conseguenze di eventuali truffe alla clientela più bisognosa di protezione, come ad esempio quella composta da persone anziane, sulle quali anche l’ABI ha ripetutamente richiamato l’attenzione delle banche.

Allo stesso tempo, però è evidente che il criterio di autoresponsabilità della clientela debba essere assolutamente preponderante, allo scopo di evitare cautele esagerate, le quali finirebbero con il produrre effetti di incapacitazione di tali categorie di correntisti, della cui qualità della vita si determinerebbe così il sicuro peggioramento.

Ne consegue che, in assenza di evidenti anomalie o del carattere inusuale delle operazioni contestate le esigenze di tutela di tali categorie di correntisti, e fra queste anche dei contitolari dei rapporti bancari rimasti estranei ad operazioni effettuate dal cointestario degli stessi, debbano cedere innanzi alla necessità di evitare che agli intermediari sia consentito di interferire arbitrariamente con le libere e legittime scelte di autonomia privata assunte dalla propria clientela.

Quello appena riportato è il parere dell'Arbitro Bancario Finanziario (decisione 1098/15) sulla delicata questione del bilanciamento fra esigenze di operatività dei contitolari di un conto corrente cointestato a firma disgiunta e la tutela degli altri cointestatari rispetto ad eventuali operazioni anomale poste in essere da uno di essi.

8 Agosto 2016 · Annapaola Ferri




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2 risposte a “Conto corrente cointestato a firma disgiunta – Bilanciamento fra esigenze di operatività e di tutela dei cointestatari”

  1. Anonimo ha detto:

    Un contestatario di conto corrente a firma disgiunta preleva una somma consistente di denaro.
    Può l’altro contestatario pretendere la restituzione?

    • Sì, se riesce a dimostrare che il conto corrente cointestato è alimentato esclusivamente dai redditi di chi non ha prelevato. Come spiegato nell’articolo, infatti, la cointestazione del conto corrente può essere motivata da esigenze di operatività, ma non equivale ad una donazione del 50% del saldo attribuibile agli accrediti riconducibili ad uno solo dei cointestatari.

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