Conto corrente cointestato – firma congiunta o disgiunta delega e pignoramento
Nel caso in cui il conto è intestato a più persone, la possibilità per i cointestatari di compiere operazioni anche separatamente (cosiddetta firma disgiunta) deve essere espressamente prevista dal contratto. Le condizioni contrattuali possono prevedere peraltro l’inversione di tale regola, precisando che in assenza di specifica disposizione deve presumersi che il conto sia a firma disgiunta.
Quanto agli effetti dell’esecuzione forzata sui rapporti di conto corrente cointestati, il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario, cointestato al debitore e ad altra persona, non può riguardare l’intero ammontare del denaro depositato.
Anche in ipotesi di cointestazione con firma disgiunta, la delega a terzi a operare sul conto da parte di uno solo dei cointestatari non può dirsi valida, con conseguente inesistenza del conferimento del potere rappresentativo: gli atti posti in essere dal "falso delegato" sono quindi privi di effetti giuridici e la banca è tenuto alla restituzione dei relativi importi.
Questi i principi dettati dall'Arbitro Bancario Finanziario in numerose decisioni.
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