Conto corrente cointestato a firma disgiunta – La delega ad un terzo può essere conferita solo congiuntamente

E' legittimo il comportamento della banca che, nel caso di un conto corrente cointestato a firma disgiunta, consente ad uno solo dei cointestatari di conferire ad un terzo soggetto delega ad operare e disporre del conto corrente?

Com'è noto, in un conto corrente cointestato a firma disgiunta, tutti i cointestatari hanno facoltà di compiere operazioni anche separatamente. Ne deriva che la banca, presso la quale viene intrattenuto il rapporto di conto corrente cointestato con firme disgiunte dei contitolari, non potrebbe rifiutarsi di dar seguito all'ordine impartito da uno di questi.

Tuttavia, il discorso è diverso quando si affronta il problema del conferimento ad un soggetto terzo della delega ad operare e disporre relativamente ad un conto corrente cointestato, seppure a firma disgiunta. A tal proposito, va rilevato che le condizioni generali del contratto tipo di conto corrente prevedono che la delega debba essere conferita da entrambi i contitolari del rapporto. Ne deriva che la delega posta in essere da uno solo dei due cointestatari non può dirsi valida, con conseguente inesistenza del conferimento del potere rappresentativo. Pertanto tutti gli importi prelevati dal terzo, privo di valida delega, devono essere restituiti dalla banca alla disponibilità in conto corrente.

In questi termini si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 4334/13.

26 Settembre 2014 · Simone di Saintjust




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2 risposte a “Conto corrente cointestato a firma disgiunta – La delega ad un terzo può essere conferita solo congiuntamente”

  1. Anonimo ha detto:

    Conto corrente cointestato a firma disgiunta. La delega a un terzo può essere conferita solo congiuntamente.

    È chiara la responsabilità della banca nel caso in cui la delega è conferita da uno solo dei cointestatari.

    Sono un erede, ho rilevato,dopo la morte di mio padre (23/12/2017), che mia madre ha sottoscritto una delega a mio fratello nel 2013.
    Dagli estratti conto, dal 2013 al 2016 risultano mensilmente operazioni di prelievo, operazioni di versamenti di assegni intestati a mia madre e contestuali prelevamenti, numerose operazioni di addebito di F24 per pagamento di imposte di mia madre.

    Sono certa, ma naturalmente chiederò a prova documentazione alla banca, che tali numerose operazioni sono state effettuate allo sportello dal falsus procurator.

    Posso agire con reclamo ed eventuale ricorso in qualità di erede invocando la responsabilità della banca per inesistenza del potere rappresentativo?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      In virtù dei principi in tema di rappresentanza negoziale, ed in conformità con le disposizioni tipo contenute nelle condizioni generali di contratto di conto corrente, secondo le quali la delega deve essere conferita da entrambi i contitolari del rapporto, la delega posta in essere da uno solo dei due cointestatari non è valida, con conseguente inesistenza del conferimento del potere rappresentativo. Ne deriva, pertanto, che gli atti posti in essere dal falsus procurator devono considerarsi privi di effetti giuridici.

      Pertanto può agire con reclamo nei confronti della banca: in assenza di risposta entro 30 giorni dalla notifica del reclamo alla banca, oppure in caso di risposta ritenuta non soddisfacente pervenuta prima del decorso di 30 giorni dalla data di notifica alla banca, può adire, in prima battuta, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e successivamente, se necessario, il giudice ordinario.

      Per il ricorso all’ABF non è necessaria l’assistenza tecnico legale, la procedura può essere attivata online e il suo costo è molto contenuto (20 euro).

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