Conto corrente cointestato a firma congiunta – La banca deve restituire gli importi prelevati separatamente da uno dei cointestatari

Il conto corrente cointestato a firma congiunta

E' corretta la condotta della banca che consente un prelievo sulla base di un'autorizzazione rilasciata da uno solo dei cointestatari di un conto corrente che prevede la necessità della firma congiunta di entrambe i contitolari?

Se i cointestatari optano per un regime a firma congiunta del conto corrente, è sicuramente illegittima la condotta della banca che abbia dato corso all'operazione di prelievo sulla base di un'autorizzazione sottoscritta da uno solo dei cointestatari a firma congiunta, dal momento che questi non avrebbe potuto efficacemente autorizzare alcunché, se non con il concorso della volontà dell'altro contitolare.

L'articolo 1854 del codice civile, infatti, prevede che nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, da tale disposizione deriva una presunzione relativa alla facoltà di operare sul conto congiuntamente, essendo l'ipotesi della firma disgiunta limitata ai casi in cui essa sia espressamente prevista. In altri termini, la firma congiunta rappresenta la regola e la firma disgiunta l'eccezione.

D'altra parte la logica della cointestazione a firma congiunta del conto corrente, normalmente, risiede proprio nell'intento delle parti di garantirsi reciprocamente il controllo dei relativi prelevamenti.

Cosa accade se uno dei cointestatari opera separatamente sul conto corrente cointestato a firma congiunta

Ne consegue che la facoltà di compiere separatamente le operazioni sulle disponibilità del conto corrente deve necessariamente trovare fondamento in una inequivoca pattuizione convenzionale, in difetto della quale tali operazioni non risultano efficaci se non attuate col consenso di tutti i cointestatari.

Come recentemente statuito dalla Corte di cassazione, in caso di cointestazione di un conto corrente, ove non vi sia, o non sia provata, una clausola contrattuale che dia facoltà al singolo di operare separatamente sul conto, è chi invoca gli effetti dell'atto individuale di disposizione (ovvero la banca, ndr) ad avere l'onere di dimostrare che esso è riferibile anche agli altri intestatari o che, comunque, costoro lo hanno approvato, trattandosi altrimenti di un atto di per sé privo della possibilità di produrre effetti.

Deve di conseguenza ritenersi inefficace qualsiasi operazione posta in essere separatamente dal cointestatario del conto corrente a firma congiunta. Con l'ulteriore effetto dell'insorgere, in capo alla banca, di un'obbligazione a restituire gli importi illegittimamente prelevati. In altri termini, la banca è tenuta a corrispondere, sul conto corrente cointestato a firma congiunta, l'importo oggetto dei prelievi illegittimamente consentiti in palese violazione delle disposizioni contrattuali e degli stringenti obblighi di diligenza su di essa incombenti.

Questo è quanto stabilito dall'Arbitro Bancario finanziario nella decisione numero 3041/13.

26 Settembre 2014 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!