conti dormienti

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 3 novembre ha emanato una circolare sulle modalità di rimborso delle somme versate nel fondo depositi dormienti (L. 266/05 articolo 1.343).

La circolare conferma gli importi devoluti al fondo:

  1. Somme depositate in conti correnti, certificati di deposito, libretti di risparmio ecc., non movimentati dal titolare dal titolare o terzi abilitati per 10 anni.
  2. Strumenti finanziari (titoli) in custodia o in amministrazione per i quali non siano state svolte operazioni per almeno 10 anni.

  3. Assegni circolari non incassati entro il termine triennale di prescrizione.
  4. Assicurazioni Rami vita che prevedono il pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario, non reclamate entro due anni.
  5. Buoni fruttiferi postali emessi successivamente al 14 aprile 2001 non incassati dai beneficiari entro il termine prescrizionale di 10 anni.

Le somme depositate possono essere richieste, purché nei termini prescrizionali (a partire dalla data di versamento al fondo) dai titolari dei rapporti o dai loro aventi causa. La richiesta può essere emessa dai richiedenti gli assegni circolari, sempre nei termini prescrizionali (decorrenza data di emissione assegno).

Non possono chiedere il rimborso i beneficiari degli assegni circolari, di contratti di assicurazione vita, di buoni fruttiferi postali, successivamente alla scadenza del termine di prescrizione, rispettivamente tre, due, dieci anni.

Le domande di rimborso possono essere chieste a:

CONSAP S.p.A. Rif. Rapporti Dormienti- V. Yser 14 – 00198 Roma

La domanda deve essere presentata su un modello scaricabile sul sito www.consap.it

Le informazioni possono essere richieste a rapportidormienti@consap.it.

Al modulo devono essere allegati:

  1. Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente e dell'eventuale delega nel caso la domanda sia presentata da un terzo; in quest’ultimo caso il delegato al momento dell'incasso deve essere munito di procura notarile o di delega all'incasso dove sia riportato, tra l’altro, il codice fiscale del beneficiario.
  2. Copia del codice fiscale del beneficiario.
  3. Eventuale certificato di morte dell'avente diritto. Nel caso eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la qualità di erede del titolare del rapporto dormiente.
  4. Copia del libretto di deposito o dell'assegno circolare. I titoli originali devono essere presentati alla Consap prima del rimborso; il titolo annullato sarà restituito al richiedente dopo il rimborso. Nel caso di smarrimento, sottrazione, distruzione del titolo originale deve essere prodotto l’originale del decreto d ammortamento del titolo.
  5. Attestazione rilasciata dagli intermediari, su modello pubblicato sul sito www.consap.it. L’attestazione deve riportare l’estinzione del rapporto, l’avvenuto versamento al fondo, con accertamento dei requisiti di “dormienza”, la dichiarazione di non aver già provveduto direttamente al rimborso al cliente.

La Consap, ai fini di verificare i presupposti per la restituzione, potrà richiedere ulteriore documentazione.

La Consap esamina le domande secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Le domande presentate in passato al Ministero dell'Economia o ancora indirizzate erroneamente allo stesso, saranno “girate” alla Consap che comunicherà ad ogni singolo interessato la “presa in carico” della pratica.

Verificata la sussistenza del diritto al rimborso e successivamente al versamento delle somme necessarie da parte del Ministero dell'Economia, la Consap effettuerà il rimborso al soggetto legittimato per bonifico bancario o postale o assegno circolare.

In caso di mancato accoglimento della richiesta la Consap fornirà la risposta informando dei motivi del diniego.

Infine, nel caso di erroneo trasferimento al fondo da parte dell'intermediario, il rimborso, previa comunicazione della Consap, dovrà essere effettuato direttamente dall'intermediario o, se possibile sarà ripristinato il rapporto alle condizioni pregresse. Gli intermediari richiederanno poi alla Consap il rimborso dei fondi rimborsati/ripristinati.

Considerazioni:

La procedura applicata è abbastanza burocratica e quindi lunga. I tempi complessivi tra invio della documentazione, esame della domanda, versamento dei fondi da parte del Ministero dell'Economia alla Consap, rimborso finale, potrebbero arrivare sino ad un anno.

Al momento le domande presentate sono varie migliaia, ma quelle esaminate sono poco più di mille.

Gli intermediari non sono particolarmente attivi nell’invio della documentazione di loro pertinenza.

In proposito si fa presente che il consumatore potrà richiamare alla banca la circolare della Consap del 5 ottobre 2010 che chiedeva alle banche di eseguire rapidamente le incombenze di loro pertinenza.

4 Marzo 2011 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

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2 risposte a “conti dormienti”

  1. mmarta ha detto:

    buonasera, ho due ‘libretti antichi’ uno al portatore e uno nominale a me intestati uno del 1958 ed uno del 1963, vorrei sapere se esiste davvero la possibilità di ottenere il pagamento anche se non penso siano così esorbitanti. Potreste comunque darmi qualche informazione.
    grazie
    Marta

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