Conti dormienti estinti – cosa fare per riavere indietro i soldi

Sono un italiano emigrato all'estero che ha scoperto di avere il libretto dormiente

Chiedo il vostro aiuto: sono un emigrato che ha scoperto di avere il libretto dormiente e non so come sbloccare i miei soldi.

Mi spiego, ero andato all'ufficio postale italiano a giugno per cambiare il vecchio libretto cartaceo con quello computerizzato. Il direttore mi consegnò alcuni documenti da compilare per l’operazione e richiese il vecchio libretto che io, in quel momento, non avevo con me.

A dicembre ho consegnato libretto e i documenti compilati, ma mi è stato detto che il mio libretto é dormiente e non si può fare niente… PERCHE’ NON DIRMELO PRIMA?

Volete sapere la risposta? Il direttore non mi aveva detto niente in quanto pensava che l’operazione di accredito degli interessi sul libretto effettuata dall'ufficio nei sei anni precedenti potesse bastare a non far diventare dormiente il mio libretto…

Ora vi chiedo é vero che entro Marzo del 2009 posso richiedere i miei soldi alle poste?

Grazie per la Vostra attenzione, aspetto una gradita risposta.

Salvatore

La buona notizia sui conti dormienti estinti

I titolari (o anche i loro delegati,  compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come "conto dormiente estinto",  e come tale devoluto al Fondo potranno, entro 10 anni dal trasferimento, rivendicare  il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.

La cattiva notizia sui conti dormienti estinti

Ad oggi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora definito il provvedimento attuativo che stabilisce le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall'avvenuto traferimento.

Noi di "Recuperare Credito" renderemo note, appena i tecnocrati del MEF lo renderanno possibile,   le procedure con cui tutti coloro, che versano nella stessa situazione di Salvatore, potranno rimediare a questa "espropriazione di Stato".

Come evitare di ritrovarsi nella situazione di Salvatore

La tabella seguente  è utilissima per comprendere quali siano i rapporti interessati, e quando si verifica la condizione di dormienza.

tabella condizioni dormienza dei conti correnti

Bisogna poi sapere che, non appena il conto diventa dormiente le banche devono informarne i depositanti (con raccomandata A/R) allo scopo di permettere loro di risvegliarlo. Per i depositi a risparmio al portatore la comunicazione avviene mediante affissione presso le filiali dell'elenco dei depositi al portatore dormienti.

A questo punto, non resta che movimentare il conto o comunicare, entro 180 giorni, la volontà di voler proseguire il rapporto. Come illustrato dal grafico che segue.

Altrimenti la banca classifica come "dormiente estinto" il conto corrente o il libretto di risparmio in questione, dando il via alla procedura di espropriazione.

procedura-conti-dormienti

Ma ci si può fidare della solerzia delle banche nell'inviare la dovuta comunicazione A/R o nella affidabilità delle poste e dei postini incaricati nel consegnare la raccomandata A/R?

Direi proprio di no, senza contare il fatto che l'indirizzo di residenza associato al rapporto che cade "in sonno" potrebbe essere ormai datato.

Eppoi bisogna anche considerare che per i depositi di risparmio al portatore l'unico modo di venire a conoscenza della loro "prossima estinzione" è quello di leggere gli elenchi affissi nelle filiali dove è stato formalizzato il rapporto.

E allora? L'unica strada sicura è la movimentazione dei rapporti di deposito, almeno quelli di cui siamo a conoscenza.

Errore dell'intermediario

Sulla Gazzetta Ufficale numero 44 è stata pubblicata la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (13 febbraio 2009, numero 11439) con la quale si sono fornite le indicazioni operative per facilitare la gestione delle richieste dei rimborsi da parte dei titolari dei cosiddetti conti dormienti.

Ciò al fine di ottenere un rimborso delle somme finite per errore in tali conti e versate da banche e Poste al fondo creato.

La Circolare precisa che l'intermediario che abbia erroneamente applicato la disciplina di riferimento, versando al fondo l'importo dei rapporti in assenza delle condizioni per la dormienza, é tenuto a soddisfare direttamente le richieste di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo.

di seguito la circolare del 13 febbraio 2009

Agli intermediari di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007,  numero 116Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, numero 116 (di seguito Regolamento») ha dettato la prima disciplina di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, numero 266, che ha istituito un Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.L'articolo 4 del regolamento contiene le norme per la comunicazione ed il successivo versamento al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «MEF») dei rapporti qualificabili come dormienti, mentre il successivo articolo 7 riguarda la disciplina transitoria.A seguito del versamento al MEF delle relative somme, e' pervenuto a questa amministrazione un considerevole numero di richieste di rimborso inviate dai titolari di rapporti qualificati come dormienti.Di conseguenza appare opportuno fornire le seguenti indicazioni operative, per facilitare la gestione delle richieste di rimborso da parte dei titolari dei suddetti conti e loro aventi causa.

L'intermediario che abbia erroneamente applicato la disciplina di riferimento, versando al fondo l'importo dei rapporti in assenza delle condizioni per la dormienza, e' tenuto a soddisfare direttamente le richieste di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo. Successivamente lo stesso intermediario potrà' avanzare al Fondo richiesta di rimborso delle somme restituite ai titolari dei rapporti o loro aventi causa.

Come richiedere la restituzione

I titolari (o anche i loro delegati, compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come “conto dormiente estinto”, e come tale devoluto al Fondo per il risarcimento delle vittime dei crack finanziari (Cirio, Parmalat, bond argentini) potranno, da domani, rivendicare il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.

Infatti, a far data da lunedì 14 Giugno 2010 - CONSAP spa, società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - in relazione all'affidamento alla stessa della gestione delle richieste di rimborso di somme affluite al Fondo "rapporti dormienti" (articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, numero 266) - gestirà i contatti telefonici con gli istanti attraverso la linea dedicata 06-85796444, attiva nei giorni feriali dal lunedì al giovedì nell'orario 9,00 - 17,00 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00.

Il ruolo di CONSAP

In particolare, Consap fornirà assistenza e indicazioni a quanti abbiano già inviato le domande di rimborso al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché a coloro che - consultando gli elenchi pubblicati sul sito del Ministero del Tesoro o ricevendo direttamente informazioni dagli Intermediari - risultino tra i titolari o gli aventi diritto di rapporti confluiti al citato Fondo.

Nota importante - non è possibile chiedere il rimborso per depositi e libretti non movimentati da più di 10 anni

Da rilevare che nel 2008 è entrata in vigore la legge che ha previsto che le somme dimenticate sui conti a partire dal 1997 fossero versate al Tesoro e non più incamerate dalle banche, come avveniva in precedenza sempre allo scadere dei 10 anni di prescrizione. Questo significa che tutte le somme giacenti su depositi o libretti sui quali non sono state compiute operazioni negli ultimi 10 anni non sono più riscuotibili in nessun caso.

In generale, comunque, il termine di legge per la prescrizione dei crediti è di 10 anni, e questo vale anche per i conti dormienti, ossia per tutti quei depositi dimenticati e sui quali non sono state compiute operazione da parte del titolare nell'ultimo decennio.

Il DPR 116/07

Ricordiamo che il DPR numero 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.

La qualificazione di conto dormiente

Il Ministero aveva altresì precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudicava il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo avrebbe potuto richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all'Intermediario presso cui risultava sussistere il rapporto. Oppure  direttamente al MEF, entro il normale termine prescrizionale, nel caso in cui i relativi importi fossero già stati trasferiti dalla Banca o dall'Intermediario al relativo Fondo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non aveva però definito il provvedimento attuativo con le procedure attraverso le quali gli aventi diritto potevano rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall'avvenuto trasferimento. Lasciando nel panico e nell'incertezza migliaia di correntisti e di titolari di libretti di risparmio.

Nei giorni scorsi sono usciti diversi articoli riguardanti i libretti di risparmio dormienti, con la possibilità di reclamarne capitali ed interessi

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05674 - Pubblicato il 21 luglio 2011 - Seduta numero 585

LANNUTTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.

Premesso che:

nei giorni scorsi, anche a causa di un servizio su un Tg Rai, sono usciti diversi articoli riguardanti i libretti di risparmio dormienti, con la possibilità, paventata da taluni legali, di reclamarne capitali ed interessi;

il 9 luglio 2011, sul “Corriere del Veneto”, Marika Damaggio racconta la storia di un pensionato che ritrova un libretto con 49.000 lire e chiede alle Poste 8 milioni di euro tra rivalutazioni ed interessi;

si legge sul citato articolo: «Sarà la prima class action italiana dedicata alla riscossione dei libretti “antichi”, sia bancari che postali. E lui, pensionato classe 1931, potrebbe diventare milionario. Virginio Oro, ex maresciallo di Castagnole di Paese, nel Trevigiano, ha finalmente ritrovato il libretto postale smarrito il 24 gennaio del 1957. Quelle 49.000 lire depositate nel conto di Poste italiane oggi potrebbero rivelarsi un vero tesoro. L’uomo di 80 anni si è rivolto allo studio associato Orecchioni e Canzona di Roma. Un consulente dei legali ha stabilito che oggi l’ex militare dell'Arma, tenuto conto di interessi e rivalutazioni, avrebbe diritto a 8 milioni di euro. Questo sarebbe infatti il valore del conto rimasto silente per più di cinquant’anni. Il 21 dicembre prima udienza nella capitale con le perizie. Sono dieci, in tutto, le persone che si sono rivolte allo studio laziale per avanzare una causa civile nei confronti di Poste italiane, Banca d'Italia e ministero dell'economia. Ognuno ha una storia diversa. Proviene da una regione diversa e si aspetta una rivalutazione diversa. Ma il denominatore comune è sufficiente per sollevare una querelle comune. Un’azione curiosa e allo stesso tempo pionieristica. Il filo conduttore che avvicina i protagonisti è la volontà di recuperare i risparmi contenuti nei libretti antichi. Smarriti e poi ritrovati. Tra loro c’è anche il cavaliere della Repubblica Virginio Oro. Nel corso della sua vita ha prestato servizio nell’arma e nel 1955 è stato nella legione di Bolzano per circa un anno. “Poi sono stato trasferito a Malcesine, a San Bonifacio e a Bari” racconta. Tutto inizia quando apre un libretto postale. Complice la vita frenetica e il continuo cambio di città, perde il conto. “Quando ho perso il libretto il saldo era di 49.182 lire” spiega Oro. L’equivalente contemporaneo di quella somma è paragonabile a 3.000 euro. Ma la rivalutazione potrebbe far lievitare la somma. Poco tempo fa l’uomo ha ritrovato in un cassetto il conto ingiallito. “Stavo facendo pulizie e l’ho trovato proprio in fondo a una scatola - spiega -, non pensavo fosse rimasto lì per tutto quel tempo”. Incuriosito ha deciso di battere cassa e incalzare Poste italiane. Ora lo studio Orecchioni e Canzona assisterà l’ex maresciallo. “Un nostro consulente ha stabilito che oggi il valore del libretto potrebbe ammontare a 8 milioni di euro - racconta Anna Orecchioni -. La rivalutazione monetaria e della capitalizzazione tiene conto della media dei tassi e degli interessi maturati nel corso degli anni”. Accanto a Oro ci sono altre persone. “Sono dieci in tutto i nostri clienti” spiega il legale. A risarcire gli smemorati dovrebbero essere Poste italiane, Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e della finanza. I convenuti potrebbero però cambiare. Infatti nel corso degli anni gli assorbimenti e i passaggi di proprietà delle banche dovranno essere ricostruiti. La prima udienza è fissata per il 21 dicembre. Oro si affida alla sorte: “Non so bene quanto mi spetterà, ritrovare il libretto è stato comunque una vera fortuna”»;

in data 7 luglio, è Marcello Francesco Simone a raccontare su “Il quotidiano italiano”, «la fortuna di ritrovare le cose andate perdute. Un uomo di 71 anni di Agrigento, Giuseppe Provenzano, ha ritrovato per caso un libretto bancario del 1947 in cui vennero a quel tempo depositate 7 mila lire e che oggi, dopo “soli” 64 anni, varrebbe circa 1 milione e 600 mila euro. L’uomo ha ritrovato il libretto bancario per caso durante i lavori di ristrutturazione della vecchia casa paterna nel centro storico di Agrigento. L’abitazione era rimasta chiusa per decenni e là dentro, nel cassetto di una vecchia credenza, fra foto antiche e francobolli, Provenzano ha ritrovato il libretto bancario che era stato aperto da suo padre, alto ufficiale dell'Esercito Italiano, nel 1947, proprio per lui. A raccontare la storia del fortunato signore è l’avvocato Marco Angelozzi che afferma: “Il libretto bancario era stato smarrito e, soltanto nei giorni scorsi, è stato ritrovato. Provenzano ha deciso di richiedere quella somma, tramite il nostro studio legale che si occupa del recupero delle somme dei libretti bancari ‘antichi’, tramite una class-action, della Banca d'Italia e del Ministero delle Finanze che subentrano, a garanzia, nei rapporti di credito degli istituti bancari”. Le sole 7 mila lire depositate 64 anni fa dal padre di Provenzano valgono oggi “un patrimonio” fra interessi, rivalutazione monetaria e capitalizzazione. Ma i soldi non sono già nelle tasche dell'anziano signore e il suo legale, Marco Angelozzi, infatti dice: “Adesso, dopo 64 anni di giacenza in banca, quel libretto è milionario. Intanto faremo una lettera di diffida per far corrispondere quei soldi al nostro cliente alla Banca d'Italia e se avremo, come crediamo, risposte evasive o che parlano di prescrizione, il nostro cliente aderirà alla class-action”». La favola milionaria, o meglio la “bufala” fa il giro delle redazioni e viene pubblicata sul sito del TG1, (http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-d81a4ac3-21de-4e6d-b29c-bf1771ff900d.html); lo stesso che probabilmente aveva diffuso la notizia, di “Lettera 43″ ed altri quotidiani, alimentando molte telefonate di speranza, in una fase di crisi durissima, arrivate alle associazioni di consumatori, quale Adusbef;

si legge ancora sul sito del TG1: «Le settemila lire del 1947, tra interessi, rivalutazione monetaria e capitalizzazione, sono diventate oggi circa un milione e seicentomila euro. Il problema, però, ora è riscuotere la somma. La legge sul punto è chiara. I depositi dormienti, questo il nome dato ai gruzzoli dimenticati, si estinguono dopo dieci anni e le somme finiscono al fondo istituito presso il ministero dell'Economia e delle finanze per risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Ma Provenzano a quelle settemila lire diventate un tesoro non ha alcuna intenzione di rinunciare. Tanto da aver deciso di rivolgersi a un legale per riscuoterle. “Il libretto bancario - racconta l’avvocato scelto dal potenziale Paperon de’ Paperoni, Marco Angelozzi - era stato smarrito e, soltanto nei giorni scorsi, è stato ritrovato. Provenzano ha deciso di richiedere quella somma, tramite il nostro studio legale che si occupa del recupero delle somme dei libretti bancari antichi, tramite una class action della Banca d'italia e del ministero delle Finanze”. “Intanto - spiega il legale - faremo una lettera di diffida per far corrispondere quei soldi al nostro cliente alla Banca d'Italia e se avremo, come crediamo, risposte evasive o che parlano di prescrizione, il nostro cliente aderirà alla class action”. L’azione sarebbe proponibile, allegando la documentazione necessaria, anche senza l’assistenza di un avvocato. La storia di Provenzano è arrivata presto oltreconfine, addirittura in Germania, dove un altro agrigentino, Angelo Peritore, emigrato nel 1990, ha raccontato di avere ritrovato un libretto aperto nel 1965 e ritrovato solo mesi fa. Anche lui annuncia battaglia”»;

considerato che:

su “La Nuova Ferrara” del 12 luglio, analogo articolo di Stefano Ciervo, dal titolo “Migliaia di euro per ogni lira antica. Nasce una class action per rivalutare i depositi storici al portatore. Boom di richieste d’informazione nel Ferrarese” alimenta le speranze. Si legge nel citato articolo: «Un lettore di Vigarano ha trovato qualche settimana fa un libretto bancario al portatore del 1960 che i genitori gli intestarono, con un deposito di 500 lire. A una signora di Ostellato è capitato di recente tra le mani un libretto del ’72 con 30mila lire. Segnalazioni su altri casi del genere, nelle ultime ore, sono arrivate un po’ da tutta la provincia, da Argenta a Ferrara. Ritrovamenti che fino a ieri rappresentavano una curiosità da raccontare agli amici, al massimo, ma che oggi si trasformano improvvisamente nella speranza di mettere le mani su di un vero e proprio tesoretto. Merito delle notizie uscite in questi giorni sul diritto alla rivalutazione dei libretti bancari e postali “dormienti”, cioè dimenticati e ritrovati oppure ereditati non più tardi di dieci anni fa, che hanno fatto scattare numerose richieste d’informazione. Comprensibile, considerato che nel caso di un risparmiatore ravennate, ad esempio, è stato calcolato che 100 lire depositate su di un libretto del 1942 valgono oggi 200mila euro. “Sono calcoli dei nostri consulenti sulla base dei tre fattori (interessi legali, capitalizzazione e rivalutazione monetaria) che sono di fatto automatici in casi come questi. Per trasformarli in rimborsi - spiega Giacinto Canzona, uno dei legali del pool nato nel Lazio per seguire la questione-libretti - bisogna attivare la class action nei modi previsti dalla nuova legge. Si può fare al foro di Roma, dove ne abbiamo già incardinata una con 800 partecipanti e la prima udienza prevista il 21 dicembre 2011, oppure nelle città di residenza”. L’aspetto singolare è che, stando al pool legale romano (“molte richieste arrivano dal Nord Est, stiamo cercando corrispondenti in zona”), la controparte non è rappresentata dai singoli istituti depositari del libretto, ma Bankitalia e ministero delle Finanze in caso di libretti bancari, e Poste italiane, che sono considerati in qualche modo garanti della salvaguardia in termini reali di questi risparmi. Chi può partecipare a questa class action? “I possessori di vecchi libretti che possano dimostrare di essere venuti a conoscenza della loro esistenza non oltre i dieci anni dall'adesione alla class action - spiega Canzona - Non si applica in questo caso il decreto legge sui cosiddetti depositi dormienti, perché i conti correnti sono diversi dai libretti, che considerati veri e propri titoli di credito”. Chi è interessato può ottenere delle prime informazioni, “gratuitamente” assicura il legale, inviando una mail a infolibrettiantichi@libero.it oppure aprendo la pagina Facebook “libretto antico”. La legge sulla class action consente anche di incardinare il procedimento presso il tribunale di residenza, anche se per il momento la strada della richiesta di maxi-rivalutazione dei depositi “storici” è stata battuta in particolare dal pool legale romano”»;

la legge sulla class action, rinviata e a parere dell'interrogante snaturata dal Governo Berlusconi, esclude l’azione collettiva per eventi fraudolenti a danno dei consumatori precedenti all'entrata in vigore della legge, avvenuta il 1° gennaio 2010. Sono stati quindi esclusi tutti i crac finanziari ed industriali ad esempio, come quelli di Parmalat, Cirio, Giacomelli, tango bond, Lehman Brothers, perché concretizzati prima dell'entrata in vigore della legge. L’azione collettiva è prevista dall'articolo 49 della legge 23 luglio 2009, numero 99, che ha inserito nel cosiddetto “codice del consumo” (decreto legislativo 6 settembre 2005, numero 206) l’articolo 140-bis, con il quale è stata disciplinata l’azione di classe per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

essa può essere proposta con atto di citazione al Tribunale competente dal singolo cittadino, da un comitato o da un’associazione. Se più soggetti si aggregano e presentano gli stessi illeciti e gli stessi fatti, le procedure vengono riunite. Il testo vigente toglie alle associazioni dei consumatori l’esclusività nel promuovere l’azione, prevista invece nella vecchia versione della legge. Il giudice ha facoltà di fissare l’importo minimo dei risarcimenti, valido non solo per chi ha presentato il ricorso con la class action, ma per quanti agiscono in giudizio successivamente alle sentenze dell'azione collettiva, ottenendo dal giudice l’assimilazione della causa individuale all'azione collettiva. Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Sono dunque esclusi dalla normativa i diritti delle persone giuridiche e dei professionisti. La legge esclude il danno punitivo, limitando il risarcimento al solo riconoscimento dei danni subiti, senza prevedere una penalità, anche devoluta allo Stato, per la violazione delle norme e i casi di recidiva. Tuttavia, il risarcimento del danno ammesso è inteso in senso lato, non limitato al solo danno materiale, ma anche morale, esistenziale o di immagine, e quindi afferente a un importo che può essere sensibilmente maggiore e penalizzante rispetto a quanto introitato attraverso pratiche illecite;

resta la non-appellabilità delle sentenze di primo grado favorevoli alle imprese, che escludono la responsabilità civile delle imprese e respingono le richieste di risarcimento. La norma, a giudizio dell'interrogante di dubbia costituzionalità, consente alle società di accordarsi, promuovere e perdere una class action preventiva, in modo da precludere ai consumatori la libertà di azione in giudizio. Dopo tre gradi di giudizio e sentenza di Cassazione favorevole ai consumatori che hanno promosso la class action, la legge obbliga i singoli consumatori ad avviare una seconda causa civile individuale con relativi nuovi tre gradi di giudizio, per ottenere quanto loro spetta, tramite l’esecuzione forzata delle sentenze relative alla causa collettiva;

se il consumatore perde la causa, può essere obbligato a pagare la pubblicizzazione della sentenza e citato in giudizio per il risarcimento dei danni di immagine alla controparte. Il decreto legislativo numero 198 del 2009 ha anche introdotto nell’ordinamento italiano l’azione collettiva per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Quest’ultimo tipo di azione può essere esercitato contro una pubblica amministrazione o un concessionario di pubblico servizio se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici;

scrive un consumatore di aver scoperto che un anno fa, con la morte della nonna, sua madre ha ritrovato in un cassetto un libretto di risparmio a lei (la madre) intestato. Dopo aver appurato la veridicità e l’autenticità del libretto datato 1948 e rilasciato dall'istituto bancario Cassa di risparmio delle province lombarde, meglio conosciuta come Cariplo in seguito diventata banca Intesa ed ora riconosciuta come Intesa Sanpaolo, con all'attivo 1.096 lire, si è messo alla ricerca dell'avvocato che, sulle pagine dei giornali, adduceva di essere in procinto di promuovere una class action nei confronti della Banca d'Italia, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Poste italiane per chi aveva libretti di risparmio postali. Tramite Internet ha trovato diversi nominativi. Il primo, il più acclamato è quello dell'avvocato Marco Angelozzi che collabora con l’avvocato Orecchioni che, a sua volta, è spesso in collaborazione con l’avvocato Canzona. Sempre tramite Internet ha mandato una richiesta all'indirizzo infolibrettiantichi@libero.it per avere maggiori dettagli e delucidazioni, Ricevendo risposta in 15 minuti con della documentazione standard per conferire la procura, con una copia della lettera di mandato e con una richiesta di 100,00 euro per sostenimento spese di segreteria. Preso dall'euforia di riuscire a ricavare da 2.000 lire “del vecchio conio” una ingente fortuna (potrebbero essere, secondo gli articoli di giornale e secondo i calcoli effettuati dai professionisti legati a questi tre avvocati, circa 450.000 euro) ha resistito alla tentazione di inviare immediatamente il bonifico bancario, avendo scoperto su Internet che di Canzona e di Orecchioni si parla da tempo come di avvocati con il vizietto di dare notizie farlocche e fantasiose con il solo scopo di finire sui giornali o nelle televisioni. Una persona, in un blog, asserisce addirittura di conoscere questi due personaggi, dell'avvocato Angelozzi dice di non aver mai sentito parlare e di sapere per certo che sono avvezzi a raggiri, piccoli inganni e fantomatiche e fumose azioni legali al solo scopo di fare soldi facili e di farsi pubblicità e di essere quasi certo, oltre tutto, che anche per questa faccenda si tratti di una “bufala” estiva,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di un fenomeno propagandistico di taluni legali, privi, a giudizio dell'interrogante, di un solido fondamento giuridico, tendenti ad alimentare speranze di rivalutazioni dei propri libretti di risparmio, con la finalità di incassare almeno 100 euro a pratica dai possessori dei titoli di risparmio, con il miraggio di improbabili rivalutazioni;

quale sia il fondamento giuridico sul quale si possa basare una class action per i possessori dei libretti di risparmio, posto che l’azione collettiva non può essere esercitata per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge, avvenuta il 1° gennaio 2010;

se tale propagandata azione collettiva, che induce molti risparmiatori o loro eredi al miraggio di rivalutazioni milionarie, non integri un abuso della credulità popolare sanzionato dall'articolo 661 del codice penale;

se tali atti propagandistici, finalizzati alla divulgazione di notizie destituite di solide basi giuridiche, non siano volti a produrre un illecito arricchimento a danno di consumatori, risparmiatori e famiglie stretti nella morsa di una crisi e che si attaccano ad ogni promessa di facili guadagni;

se non intenda verificare i comportamenti di iscritti ad albi professionali, quindi soggetti al rispetto della deontologia, per sanzionarne comportamenti che sembrano debordare dal codice deontologico e che appaiono incompatibili con l’esercizio stesso dell'attività professionale.

Per porre una domanda sulla penosa vicenda riguardante l’espropriazione dei conti dormienti, sull'assegno bancario, sulla cambiale,  su altri strumenti di pagamento, sui libretti di risparmio nominativi o al portatore, sui conti correnti, sulle nuove norme antiriciclaggio, sui servizi bancari, nonché su tutti gli argomenti correlati all'articolo, clicca qui.

1 Febbraio 2009 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

61 risposte a “Conti dormienti estinti – cosa fare per riavere indietro i soldi”

  1. ida ha detto:

    ho trovato dei libretti al portatore dei miei nonni: risalgono al 1950. Le banche mi hanno detto che non sono passati come “dormienti” in quanto sono al portatore. è ancora possibile fare qualcosa per riavere le somme?

  2. marianna ha detto:

    se trovo un conto dormiente devo riscuoterlo con tutti gli altri eredi?

  3. lulù ha detto:

    Buongiorno, anche io ho scoperto di avere un libretto postale datato 1961 intestato a me e regalatomi alla nascita con ben 2.000 lire versate. Ho qualche speranza di riavere la somma con i relativi interessi ? Visto il momento di crisi anche pochi soldi mi farebbero comodo
    Ho chiamato tempo fa Altroconsumo per chiedere lumi ma la loro risposta è stata superficiale e negativa.
    Mi hanno semplicemente detto che il libretto è estinto e che non ho nessuna possibilità. Ho anche provato a cercarlo fra i libretti postali dormienti ma è impossibile induviduarlo visto che il pdf ha migliaia di pagine.
    Ho letto proprio oggi che si vuole fare una class action contro questo soppruso fatto ai danni dei consumatori, perchè è vero che il mio conto è irrisorio ma credo che ci siano stati casi anche di conti ben più congrui del mio. Grazie per la risposta che vorrete darmi.
    Lulù

    • Io credo che Altroconsumo non abbia tutti i torti. Instaurare un contenzioso da soli non è assolutamente conveniente, dal punto di vista economico. La class action è lo strumento ideale contro questo tipo di abuso perpetrato ai danni dei titolari di libretti postali. ma, si tratta di un istituto ancora non rodato in Italia.

      La questione del rimborso di libretti di risparmio così datati è, del resto, assai complessa.

  4. Luigi ha detto:

    Sul sito del Ministero è stato pubblicato questo comunicato http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=24475, che specifica che si può richiedere la restituzione delle somme versate. Vi chiedo se è stato,finalmente, instituito un regolamento di come effettivamente procedere per rientrare in possesso delle somme sottrattici?

    • cocco bill ha detto:

      Quel comunicato dice solo che prima che i soldi siano trasferiti al fondo statale (quando cioè sono ancora in banca o presso le Poste) il titolare del conto può effettuare operazioni per interrompere la dormienza e, quindi, impedire il trasferimento al fondo.

  5. ANTONINO ha detto:

    mio suocero pace all’anima sua il 20/03/1987 ha emesso un buono postale fruttifero ha scadenza dopo 5 anni raddoppiavano dopo 8 triplicavano trascorsi 10 anni sono scaduti nonostante ciò c’era la possibilità di altri 10 anni per riscuoterlo senza fruttare “per perdita del buono ritrovato dopo 3 mesi sono andato per riscuoterlo è mi è stato riferito che era andato in prescrizione.il buono è cointestato con la moglie ancora in vita.grazie anticipatamente per una risposta “

  6. raffaele ha detto:

    Sono possessore di 2 libretti di risparmio, uno al portatore intestato a mia moglie e l’altro nominativo intestato a me. Nella trasmissione del 26/11/2009 di striscia la notizia sono venuto a conoscenza della legge sui depositi di risparmio divenuti dormienti, così mi recavo in banca e chiedevo informazioni sui miei depositi,a questo punto uno dei libretti quello al portatore e con saldo superiore risultava chiuso e mi invitavano a tornare un altro giorno per verificare chi e come lo avesse chiuso, dopo svariati tentativi fatti nel mese di dicembre mi veniva comunicato che quel libretto era andato a defluire fra i depositi dormienti,cosa che io ho potuto verificare successivamente in pochi minuti attraverso internet.
    A questo punto chiedevo come mai soltanto un libretto e quello con saldo superiore era andato a defluire nelle casse dello stato, e non mi veniva data nessuna risposta convincente e certa, tra le altre cose entrambi i libretti avevano fatto i medesimi movimenti, ma cosa più sconcertante è che il libretto dormiente era stato rilasciato in data 26/06/2003 in quanto l’ agenzia era stata acquistata dal gruppo Carife e quindi aveva cambiato denominazione ed era diventata banca Popolare di Roma, allora chiedo se il fatto di essermi recato fisicamente in banca avere fatto la fila e avere preteso il cambio di entrambi i libretti e l’aggiornamento degli interessi sugli stessi non sia una operazione valida ai fini della prescrizione, visto che entrambi mi libretti mi sono stati rilasciati in data 26/06/2003,solo per il fatto che io quel giorno non ho versato somme, veniva trasmesso tra i fondi dormienti ?
    Credo che la mia banca abbia fatto un errore pertanto vorrei sapere come devo comportarmi per riavere i miei risparmi.
    grazie

    • cocco bill ha detto:

      Gentile Raffaele, il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.

      Come vede, purtroppo, il dispositivo di legge è molto vago e lascia (era questa l’intenzione, del resto) ampio spazio all’espropriazione forzata dei beni.

      Come fare per riappropriarsi dei beni illegittimamente espropriati?

      Sul sito web del Ministero Economia e Finanze (MEF) si legge:

      “Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.

      Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione su questo sito dell’elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari.”

      C’è dunque (o almeno sembra esserci) una buona notizia: i titolari (o anche i loro delegati, compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come “conto dormiente estinto”, e come tale devoluto al Fondo potranno, entro 10 anni dal trasferimento, rivendicare il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.

      La cattiva notizia è invece che ad oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora definito il provvedimento attuativo che stabilisce le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall’avvenuto trasferimento.

      Si dice infatti che “la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.“

      Ma in che modo è possibile richiedere la restituzione delle relative somme? Quale la procedura da seguire? Provate ad inviare una e-mail di richiesta informazioni all’indirizzo indicato (dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it) ed aspettate …

      Un’ultima annotazione sulle Associazioni dei consumatori.

      Le abbiamo spesso sentito starnazzare con comunicati stampa e dichiarazioni oltranziste sulle questioni più risibili.

      Ancora oggi si lamentano per la formulazione della legge sulla “class action” dove avrebbero potuto (e voluto) gestire milionarie cause collettive così come accade altrove.

      Ed io chiedo: sull’esproprio dei conti dormienti avete letto una critica al governo? Una informazione di come il malcapitato possa muoversi per rientrare in possesso del maltolto?

      Eppure riempiono i loro siti con vademecum sul come farsi assistere per risparmiare qualche euro.

      Conoscete la ragione di questo comportamento così marcatamente ed apparentemente anomalo?

      Bene. Il motivo è semplice. Il fondo di solidarietà per le vittime dei crack finanziari, alimentato dagli introiti dell’esproprio relativo ai conti dormienti, è co-gestito proprio dal governo e dalle Associazioni dei Consumatori.

      Concludendo, la situazione al momento è questa:

      [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=cGUEmq1tLA0]

  7. paola ampollini ha detto:

    sono in possesso di un libretto aperto negli anni 60 dove sono depositate 1000 lire – negli anni 80 mi è stato detto (da un ipiegato della banca) che non potevo più fare nulla – è tutto (poco o tanto) perso?

    • cocco bill ha detto:

      Temo di sì. La situazione si è poi ulteriormente complicata con il trasferimento dei libretti al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

      Quello che posso suggerire è di affidarsi ad un avvocato che accetti di sottoscrivere un patto di quota lite (almeno fino a quando sarà possibile farlo).

      Il patto di quota lite prevede la corresponsione di una somma a titolo di spese (fissa ed indipendente dall’esito) più una percentuale (concordata prima) sull’importo che si riuscirà (eventualmente) a strappare alla banca.

      In questo modo si può anche rischiare un contenzioso dall’esito incerto (si stabilisce in anticipo quanto si è disposti a perdere). E soprattutto si ha la sicurezza di affidare il caso a qualcuno che ci crede veramente e che non prospetta ottime possibilità di vittoria solo per spillare soldi al cliente.

  8. MM ha detto:

    Salve a tutti,
    oggi mi sono recato alle Poste perché sono in possesso di un libretto postale di risparmio al portatore dell’anno 1952. Ci sono 2000 lire dell’epoca sul conto (che non sono pochi).
    Mi hanno detto che dopo 30 anni il conto è andato in prescrizione. Non ho avuto alcuna comunicazione in merito.
    Non c’è veramente più possibilità di recuperare i soldi che con tanta fatica sono stati messi da parte da mio nonno? Grazie.

    • cocco bill ha detto:

      Che sia andato in prescrizione è tutto da vedere, ma obiettivamente la cosa è difficile da gestire a livello legale.

      La situazione si è poi ulteriormente complicata con questa maledetta storia dei conti dormienti.

      Quello che posso suggerire è di affidarsi ad un avvocato che accetti di sottoscrivere un patto di quota lite (almeno fino a quando sarà possibile farlo).

      Il patto di quota lite prevede la corresponsione di una somma a titolo di spese (fissa ed indipendente dall’esito) più una percentuale (concordata prima) sull’importo che si riuscirà (eventualmente) a strappare alla banca.

      In questo modo si può anche rischiare un contenzioso dall’esito incerto (si stabilisce in anticipo quanto si è disposti a perdere). E soprattutto si ha la sicurezza di affidare il caso a qualcuno che ci crede veramente e che non prospetta ottime possibilità di vittoria solo per spillare soldi al cliente.

  9. anna lucia ha detto:

    Ho avuto 2 libretti di c/c bancario con banco di roma, uno dal 23/12/1966 al 1968 lasciando 1.000 lire e l’altro dal 1970 al 1974 lasciando sempre 1.000 lire. vorrei sapere che importo avevano rispettivamente i 2 c/c prima della legge del 2008, tenendo conto che la banca non ha mai inviato prima, durante e sino alla data odierna nessun tipo di comunicazione per poter permettere di valutare in quale situazione mi trovo e che fare di conseguenza e infine se sono stati accreditati gli interessi di tutti gli anni.chiedo a chi rivolgersi, dichiarando che ho i libretti “incriminati”. Grazie in anticipo e distinti saluti. AnnaLucia

    • cocco bill ha detto:

      Gentile Anna Lucia, il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.

      Come vede, purtroppo, il dispositivo di legge è molto vago e lascia (era questa l’intenzione, del resto) ampio spazio all’espropriazione forzata dei beni.

      Come fare per riappropriarsi dei beni illegittimamente espropriati?

      Sul sito web del Ministero Economia e Finanze (MEF) si legge:

      “Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.

      Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione su questo sito dell’elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari.”

      C’è dunque (o almeno sembra esserci) una buona notizia: i titolari (o anche i loro delegati, compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come “conto dormiente estinto”, e come tale devoluto al Fondo potranno, entro 10 anni dal trasferimento, rivendicare il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.

      La cattiva notizia è invece che ad oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora definito il provvedimento attuativo che stabilisce le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall’avvenuto trasferimento.

      Si dice infatti che “la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.“

      Ma in che modo è possibile richiedere la restituzione delle relative somme? Quale la procedura da seguire? Provate ad inviare una e-mail di richiesta informazioni all’indirizzo indicato (dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it) ed aspettate …

      Un’ultima annotazione sulle Associazioni dei consumatori.

      Le abbiamo spesso sentito starnazzare con comunicati stampa e dichiarazioni oltranziste sulle questioni più risibili.

      Ancora oggi si lamentano per la formulazione della legge sulla “class action” dove avrebbero potuto (e voluto) gestire milionarie cause collettive così come accade altrove.

      Ed io chiedo: sull’esproprio dei conti dormienti avete letto una critica al governo? Una informazione di come il malcapitato possa muoversi per rientrare in possesso del maltolto?

      Eppure riempiono i loro siti con vademecum sul come farsi assistere per risparmiare qualche euro.

      Conoscete la ragione di questo comportamento così marcatamente ed apparentemente anomalo?

      Bene. Il motivo è semplice. Il fondo di solidarietà per le vittime dei crack finanziari, alimentato dagli introiti dell’esproprio relativo ai conti dormienti, è co-gestito proprio dal governo e dalle Associazioni dei Consumatori.

      Concludendo, la situazione al momento è questa:

      [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=cGUEmq1tLA0]

      Quello che posso suggerire è di affidarsi ad un avvocato che accetti di sottoscrivere un patto di quota lite (almeno fino a quando sarà possibile farlo).

      Il patto di quota lite prevede la corresponsione di una somma a titolo di spese (fissa ed indipendente dall’esito) più una percentuale (concordata prima) sull’importo che si riuscirà (eventualmente) a strappare alla banca.

      In questo modo si può anche rischiare un contenzioso dall’esito incerto (si stabilisce in anticipo quanto si è disposti a perdere). E soprattutto si ha la sicurezza di affidare il caso a qualcuno che ci crede veramente e che non prospetta ottime possibilità di vittoria solo per spillare soldi al cliente.

  10. amedeo ha detto:

    ho letto attentamente tanti messaggi,ma quello giusto per togliere il “la refurtiva” al rapinatore cosa bisogna fare ancora non l’ho letto ! aiutatemi 1
    Grazie.

    • cocco bill ha detto:

      Bisogna avere un pò di pazienza. Prima o poi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il ministro Tremonti ci dirà cosa bisogna fare per rientrare in possesso dei soldi espropriati ai cittadini.

  11. ALESSANDRO ha detto:

    Salve!vorrei sapere se e’ vero (questo mi e’ stato detto da un funzionario di banca) che il diritto di riscuotere le somme depositate su un libretto in questo caso al portatore si PRESCRIVE IN 25 ANNI..se cosi’ fosse non avrebbe senso la normativa sui conti dormienti per molti depositi magari riscoperti in occasioni di aperture di testamenti …e’ possibile AGIRE anche in ritardo rispetto alla scadenza di MARZO 2009?

    Grazie mille della risposta

    • c0cc0bill ha detto:

      Io non posso dire se ciò che afferma il funzionario di banca sia vero o falso.

      Se ha asserito che il diritto di riscuotere le somme depositate su un libretto al portatore si prescrive in 25 anni quel funzionario di banca avrà informazioni che io non ho.

      In assenza di tali informazioni, per quanto mi riguarda, un qualsiasi credito finanziario si prescrive in 10 anni.

  12. Maria ha detto:

    Mio marito è morto a 42 anni il 4 Ottobre 2007.Dopo il contraccolpo mi sono data da fare per cercare di mettere in ordine tutto.Quando sono venuta a conoscenza che c’erano soldi investiti in fondi della CreditRas vendutigli dall’Unicredit era troppo tardi! I soldi sono infatti finiti nei fondi dello Stato. Cosa posso fare?

    • c0cc0bill ha detto:

      Il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.

      Come vede, purtroppo, il dispositivo di legge è molto vago e lascia (era questa l’intenzione, del resto) ampio spazio all’espropriazione forzata dei beni.

      Che questa sorta di esproprio proletario sia stato ordito dalla destra è la migliore esemplificazione del fatto, da sempre noto, che di fronte ai soldi non esiste alcuna ideologia.

      Come fare per riappropriarsi dei beni illegittimamente espropriati?

      Anche da questo punto di vista è evidente la volontà dello Stato di non lasciare alcuno spazio di manovra.

      Sul sito web del Ministero Economia e Finanze (MEF) si legge:

      “Il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.

      Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.

      Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione su questo sito dell’elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari.”

      C’è dunque (o almeno sembra esserci) una buona notizia: i titolari (o anche i loro delegati, compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come “conto dormiente estinto”, e come tale devoluto al Fondo potranno, entro 10 anni dal trasferimento, rivendicare il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.

      La cattiva notizia è invece che ad oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora definito il provvedimento attuativo che stabilisce le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall’avvenuto trasferimento.

      Si dice infatti che “la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.“

      Ma in che modo è possibile richiedere la restituzione delle relative somme? Quale la procedura da seguire? Provate ad inviare una e-mail di richiesta informazioni all’indirizzo indicato (dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it) ed aspettate …

      Nel frattempo può innanzitutto presentare reclamo scritto alle Poste, preannunciando ricorso all’ ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      Oppure consulti questa guida.

      arbitro bancario finanziario - guida pratica alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

      .

      Infine, un’ultima annotazione sulle Associazioni dei consumatori.

      Le abbiamo spesso sentito starnazzare con comunicati stampa e dichiarazioni oltranziste sulle questioni più risibili.

      Ancora oggi si lamentano per la formulazione della legge sulla “class action” dove avrebbero potuto (e voluto) gestire milionarie cause collettive così come accade altrove.

      Ed io chiedo: sull’esproprio dei conti dormienti avete letto una critica al governo? Una informazione di come il malcapitato possa muoversi per rientrare in possesso del maltolto?

      Eppure riempiono i loro siti con vademecum sul come farsi assistere per risparmiare qualche euro.

      Conoscete la ragione di questo comportamento così marcatamente ed apparentemente anomalo?

      Bene. Il motivo è semplice. Il fondo di solidarietà per le vittime dei crack finanziari, alimentato dagli introiti dell’esproprio relativo ai conti dormienti, è co-gestito proprio dal governo e dalle Associazioni dei Consumatori.

    • Luigi ha detto:

      Buon giorno, sono Luigi da Genova, anche a me hanno dirottato verso i depositi dormienti del Ministero i fondi che avevo acquistato presso Finanza e Futuro, per l’ammontare di 40.000 euro.
      Sto impazzendo per contattare il Ministero ma da Giugno non rispondono più al telefono e non hanno ancora attuato una procedura per il recupero.
      Chiedo aiuto, non credo di essere l’unico in questa situazione.

    • c0cc0bill ha detto:

      Lei non è sicuramente l’unico cittadino a cui sono stati espropriati i depositi su conto corrente ed i libretti di risparmio.

      Ma, come potrà leggere negli altri commenti le Istituzioni latitano e le associazioni dei consumatori sono state risucchiate in un conflitto di interesse grande come una casa, più evidente di quello che coinvolge il Presidente del Consiglio di cui le associazioni non perdono occasione per lamentarsi con pianti da prefiche.

      In pratica il governo ha blandito Adusbef, Aduc, Adiconsum ecc., assegnando loro la gestione del fondo per le vittime dei crack finanziari alimentato proprio con parte del ricavato dell’espropriazione dei conti dormienti.

  13. gaetano ha detto:

    signori io ho un libretto di deposito al portatore acceso nel 1997 per cui,purtroppo,credo che ormai faccia parte dei conti dormienti.avendo letto sopra che il MEF mi ha derubato dei pochi risparmi messi da parte anni addietro per mia figlia,io povero disabile al 100%,quanti anni dovrò attendere che Tremonti possa ridarmi i miei sudati risparmi?vi ringrazio anticipatamente per la risposta

    • c0cc0bill ha detto:

      Sul sito web del Ministero Economia e Finanze (MEF) si legge:

      “Il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.

      Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.

      Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione su questo sito dell’elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari.”

      C’è dunque una buona notizia: i titolari (o anche i loro delegati, compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come “conto dormiente estinto”, e come tale devoluto al Fondo potranno, entro 10 anni dal trasferimento, rivendicare il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.

      La cattiva notizia è invece che ad oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora definito il provvedimento attuativo che stabilisce le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall’avvenuto trasferimento.

      Si dice infatti che “la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.“

      Ma in che modo è possibile richiedere la restituzione delle relative somme? Quale la procedura da seguire? Provate ad inviare una e-mail di richiesta informazioni all’indirizzo indicato (dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it) ed aspettate …

      Nel frattempo può innanzitutto presentare reclamo scritto alle Poste, preannunciando ricorso all’ ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      Oppure consulti questa guida.

      arbitro bancario finanziario - guida pratica alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

      .

  14. aldo ha detto:

    nel fare un trasloco è stato rinvenuto un libretto di risparmio bancario di cui ne era stata totalmente dimenticata l’esistenza. Ultimo movimento nel 1996 con saldo attivo.
    Può essere considerato dormiente questo libretto di risparmio benchè lo stesso intestatario possedesse con la stessa banca, fino a poco tempo fa, un conto corrente sul quale venivano effettuate movimentazioni regolarmente?
    L’intestatario non ricorda di aver ricevuto avvisi ed iterpellata la banca ha ottenuto solo risposte vaghe.
    Cosa dovrebbe fare per avere informazioni certe e precise circa la condizione del suo libretto di risprmio?

  15. gaetano ha detto:

    scusate ma se il governo non definisce la procedura, e sono stati trasferiti i soldi al fondo non è possibile effettuare un’ azione civilistica di tipo ordinario?

    • c0cc0bill ha detto:

      Certamente. Il problema è che l’importo da recuperare molto spesso non giustifica l’onorario di un avvocato e le spese legali da affrontare.

      Poi, come ben sappiamo gli avvocati nel 99% dei casi non rilasciano fattura (o rilasciano fattura per importi parziali) e dunque non c’è nemmeno da sperare nella condanna della banca al pagamento delle spese legali.

  16. gianfranco piccoli ha detto:

    Un tesoretto di centinaia di migliaia di euro – Dopo il 6 dicembre i soldi finiranno allo Stato – Si tratta dei libretti di risparmio delle poste «dimenticati» da 10 anni

    Quasi 1.400 libretti di risparmio postali «dimenticati» dagli altoatesini, un tesoretto di centinaia di migliaia di euro.

    E se nessuno li reclamerà entro il 6 dicembre, andranno allo Stato.

    Sono questi i numeri diffuse dalle Poste, che anche in questi giorni invitano i clienti a verificare se sono titolari di uno dei 1.345 libretti di risparmio, aperti presso le filiali postali altoatesine, che da oltre dieci anni non registrano un movimento contabile. La «dead line» è fissata per il 6 dicembre prossimo, data oltre la quale i depositi non reclamati dai legittimi proprietari finiranno nel Fondo sociale di garanzia, così come previsto dalla legge sui cosiddetti «conti dormienti».

    In tutto si tratta di alcune centinaia di migliaia di euro, un tesoretto che fa gola: quasi impossibile stabilire la ciffra esatta, considerando che gran parte del materiale risale all’epoca pre-informatica. Insomma, per fare i conti si dovrebbero spulciare i vecchi libroni cartacei.

    Normalmente – spiega l’ufficio stampa delle Poste – i libretti di risparmio «dormienti» non contengono che poche centinaia di euro. In alcuni casi si tratta di piccoli depositi lasciati a suo tempo proprio per non estinguere il libretto, ma poi finiti nel dimenticatoio. Insomma, sbadati sì, ma nessuno ha «abbandonato» cifre da capogiro.

    La situazione per i libretti di risparmio postali è più complessa rispetto, ad esempio, ai conti correnti, che permettono alle banche di risalire facilmente al titolare o ai familiari. Gran parte dei libretti, infatti, sono al portatore e non nominali e l’unico modo per identificare il titolare è sperare che riconosca il codice identificativo diffuso dalle Poste sul proprio sito.

    Non è un caso che fino ad oggi non c’è stata la fila di clienti agli sportelli per reclamare il vecchio deposito.

    La cifra di partenza – i 1.345 libretti – subirà una considerevole potatura nelle prossime settimane. I vari uffici postali della provincia, infatti, sono impegnati nella verifica di ogni singolo deposito per capire se rientrano nei casi che escludono l’estinzione.

    Non rientrano, infatti, nella categoria dei «conti dormienti» i depositi inferiori ai 100 euro, i depositi cauzionali (ad esempio quelli per gli affitti immobiliari), i libretti intestati a persone minorenni e i libretti giudiziari.

    Questi ultimi hanno una funzione cautelare: accolgono le somme derivanti da procedimenti giudiziari (pignoramenti o sequestri ad esempio) su richiesta dell’autorità giudiziaria.

    Situazione analoga per quanto riguarda i conti correnti bancari. In Alto Adige quelli «dormienti» sono circa 400, ma già nei mesi scorsi i vari istituti di credito si sono mossi per comunicare ai clienti lo stato del conto e parecchi clienti si sono presenti per incassare o per rinnovare il rapporto con la banca (è sufficiente una comunicazione scritta alla propria banca per interrompere i dieci anni previsti).

    La parte del leone, in questo caso, la fa la Raiffeisen, che raccoglie quasi un quarto di tutti i conti dormienti della provincia. Tra i titolari vi sono anche clienti nati alla fine dell’Ottocento.

    In Italia, secondo il Tesoro, sono circa un milione i conti dormienti, per una cifra complessiva che sfiora il miliardo di euro. Non proprio bruscolini.

  17. Saverio ha detto:

    Ma se, come nel mio caso , oltre a non ricevere alcuna comunicazione per posta , non c’era nemmeno il mio nome nell’ elenco online del Mef posso rivalermi nei confronti della banca ? Anch’io come la signora sotto avevo fatto un aggiornamento dalle lire in euro nella banca dove , peraltro , riscuoto la mia pensione.

    • c0cc0bill ha detto:

      Signor Saverio,

      cosa dovrei rispondere alla sua domanda? E’ facile dire “può rivalersi!”.

      Ma è una possibilità solo teorica, perchè poi lei va da un avvocato e questi le chiede 500 euro solo per ascoltarla dieci minuti …

      Le banche lo sanno questo: e si comportano con arroganza ed irresponsabilità proprio in ragione delle difficoltà che incontra il singolo cliente per ottenere giustizia.

      Più realisticamente aspettiamo di vedere se almeno il MEF rende nota la procedura (che aveva promesso) per poter richiedere indietro i soldi.

  18. Livia ha detto:

    può essere considerata movimentazione di un libretto postale la richiesta e poi il successivo passaggio effettuato dalle lire in euro?

    • c0cc0bill ha detto:

      Inutile tergiversare. C’è poco da fare se le Poste le hanno detto di no, classificando come dormiente il libretto.

      Bisogna pazientemente attendere che venga resa operativa la procedura per consentire di rientrare in possesso, a chi ne faccia richiesta e ne abbia titolo, dei libretti e dei conti espropriati dal ministro Tremonti e dal governo Berlusconi.

    • nesentotante ha detto:

      Voglio rispondere a chi dice che questo esproprio dei conti dormienti sia fatto dal Ministro Tremonti o dal Governo Berlusconi. Questa legge è stata fatta dall’FdT(vedi antica città greca) Prodi, che oltre ad aver fatto andare a gambe all’aria l’IRI, la Cirio ed altre industrie italiane, lo ha messo in quel posto anche alla povera gente e soprattutto agli anziani ignari di questa manovre o quegli emigrati che da anni non rientrano in Italia.

    • c0cc0bill ha detto:

      La ringrazio per queste pillole di storia.

      La legge che espropria i conti dormienti prevede la possibilità, entro il termine decennale di prescrizione, di rientrarne in possesso attraverso una richiesta al MEF.

      Ho scritto numerose e-mail all’URP del MEF ed agli Uffici competenti per ottenere indicazioni circa la procedura da seguire. Nessuno si è degnato di rispondere o almeno pubblicare sul sito una qualche notizia in merito.

      Rettifico allora e concludo, per par condicio, affermando che l’assenza di informazioni sul come rientrare in possesso dei conti espropriati da Prodi è imputabile al ministro Tremonti. Va bene così?

  19. Linda ha detto:

    Sono figlia di emigrante, deceduto da un anno, residente in Canada, ho scoperto a giugno 2009 di avere un Libretto Postale, intestato a mio padre e sua madre, rientrante nella categoria dei libretti dormienti, nessuno mi saputo darmi una indicazione o procedura di come fare per prelevare i soldi….no comment…ma molto delusa e arrabbiata per aver fatto un viaggio a vuoto dal Canada senza sapere inoltre se potrò un giorno avere quei pochi risparmi lasciatemi da mio padre.

    • weblog admin ha detto:

      Il ministro Tremonti ed il MEF (Ministero Economia e Finanze) non hanno ancora reso noto le procedure da seguire per rientrare in possesso dei risparmi espropriati dal governo.

      Noi stiamo seguendo la vicenda (disgustosa ed aberrante). Appena si muoverà qualcosa e ci saranno notizie certe le pubblicheremo sicuramente.

  20. Anonimo ha detto:

    Salve, il mio caso è veramente grottesco…ho un libretto di deposito a risparmio al portatore della cassa di risparmio ora carime/ubi banca.
    Il mio libretto è troppo vecchio per esistere sui database della banca e comunque non posso recuperare i miei soldi perchè è ritenuto come conto dormiente..
    a me è parso di capire che doveva esserci una comunicazione della banca ma questa non c’è mai stata.
    Cosa posso fare?
    il direttore della banca mi ha detto che volendo posso fare una richiesta e sperare di recuperare un 80% della somma versata 30 anni fa da mio nonno e sognarmi di vedere gli interessi maturati…
    non è per i soldi ma per il ricordo affettivo di un nonno che ha voluto fare un regalo alla propria nipotina. Se non riuscirò a recuperare il mio libretto me lo terrò vecchio per ricordo.
    Grazie per la vostra risposta

    • weblog admin ha detto:

      Il MEF doveva approntare una procedura per consentire agli espropriati di rientrare in possesso dei propri averi. Ancora non l’ha fatto. Ironia della sorte proprio un governo anticomunista si è reso responsabile di un esproprio (che proletario non è perchè quei soldi vanno a rimediare i guati prodotti da altri eccelsi capitalisti).

      E comunque può darsi che non si abbia più diritto agli interessi maturati da quando libretti e conti sono transitati nel fondo delle vittime dei crack finanziari (bond argentini, Tanzi Parmalat, lehman brothers ecc…). Cioè dall’anno scorso.

      Ma non riesco a comprendere come ci si debba accontentare dell’80% del capitale rinunciando ad interessi maturati per 30 anni.

      L’unica cosa certa è che proprio ai direttori di banca (servi dei banchieri e della classe politica al governo) non bisogna dare ascolto.

      Per ora le consiglio di preparare la documentazione e restare in attesa. Molte associazioni di consumatori si stanno organizzando per promuovere, su questo versante, azioni giudiziarie contro le banche (che spesso, come nel suo caso, si sono ben guardate dall’avvertire i risparmiatori come previsto dalla procedura) e contro il governo autore di esproprio che neanche Stalin ha mai commesso e che, cosa più aberrante, servirà per togliere ai poveri e dare ai ricchi.

  21. vincenzo e rosa ha detto:

    Salve; vorrei sapere come mai una banca che ha trasferito l’importo di un certificato di deposito vincolato, definito conto dormiente al fondo delle vittime dei crac finanziari, a seguito di mia richiesta non vuole o non può comunicarmi un documento che attesta la transazione e l’entità del’importo devoluto? Ciò mi potrebbe essere utile al fine di avere una documentazione certa per dimostrare al MFE l’esproprio del mio danaro e quindi poter richiedere la restituzione del maltolto. Grazie per l’attenzione

    • weblog admin ha detto:

      Le banche fanno un pò come gli pare in questo paese.
      Avete certamente bisogno di un legale serio e determinato per risolvere la questione.

  22. mario ha detto:

    novità sui libretti estinti? come richiedere i soldi al ministero?
    possibile nessuna novità ancora?
    grazie ciao

  23. Elena ha detto:

    Buonasera,
    la banca mi ha comunicato che avevo dei libretti dormienti però un libretto l’ho smarrito la Banca mi ha dettodi fare la Denuncia ai Carabinieri del libretto e la richiesta al Tribunale per farmi autorizzare alla ritiro dei soldi;il Tribunale mi ha dato esito positivo(tutto questo è avvenuto nei tempi previsti) però a tutt’ora che siamo al 27 Aprile 2009 la Banca dice che non è autorizzata a darmi i soldi ma che deve essere lo stato che gli da questa autorizzazione.Come devo fare per riavere quei soldi?Qual’è la Legge che mi spiega in questi casi come muoversi? Se è lo stato che deve dare l’autorizzazione come devo procedere?In attesa di una risposta soddisfacente porgo i miei saluti

    • weblog admin ha detto:

      In effetti è così.

      Gli importi relativi a conti dormienti, non reclamati nei tempi, sono stati trasferiti, per legge, allo Stato.

      Chi, come te, non è riuscito a rientrare, nei termini previsti, in possesso dei soldi depositati nei conti dormienti può richiedere il “maltolto”.

      Ma deve farlo attraverso una procedura che, ahimé, non è stata ancora messa a punto dai tecnici del Ministero della Economia e delle Finanze.

      Appena sapremo a chi bisogna fare domanda, ed in che modo, pubblicheremo le informazioni sul Blog.

    • Elena ha detto:

      cercano su internet ho trovato che per risvegliare conto dormiente e nel mio caso era un libretto al portatore della Cassa di risparmio dovevo ex. fare la denuncia che come ho detto ho fatto ma in data 28 agosto 2008 che ormai i tempi erano scaduti ma c’era scritto anche questo, riporto testuali parole “Se il cliente ha più rapporti,il risveglio di uno di essi vale per tutti.”Perchè allora in questo caso la colpa non è mia dato che io ho risvegliato altri libretti al portatore ma della Banca che non conosceva bena la Legge dato che ora mi dice che questa cosa non vale per il libretto al portatore.Se ciò che ho letto vale per il mio caso mi date il nome della Legge e dove la trovo da ritornare in Banca e dire che non hanno fatto bene il loro lavoro.In risposta positiva posso rivalermi anche se i tempi sono scaduti sulla Banca o devo per forza aspettare che esca la Legge per fare domanda e riprendermi i soldi dal “Fondo dello Stato”?

    • weblog admin ha detto:

      Elena, un libretto al portatore è un libretto al portatore. La banca non poteva associarlo a te e quindi “risvegliarlo” in conseguenza al fatto che ne avevi già “risvegliati” altri.

      Devo dire mi sembra (e non lo faccio spesso) che la banca abbia, purtroppo, ragione.

      Comunque deve essere messo a punto dai tecnici del MEF, a breve, un regolamento che indica la procedura da seguire, per rientrare in possesso dei propri soldi, a tutti i soggetti (e sono tanti) che si trovano nelle tue stesse condizioni.

      Una cosa è certa: riavrai quanto è tuo. Con qualche fastidio in più, certo, e sarà necessario avere molta pazienza.

      Ma, almeno non è stato ancora legalizzato l’esproprio di Stato per i c/c.

  24. Luca ha detto:

    Scusatemi, una domanda: Come è possibile reperire i soldi di una persona deceduta (essendo eredi ovviamente) depositati in Svizzera ma senza aver nulla in mano ossi nome della banca, libretto ecc.?

    • Sviss ha detto:

      Dipende di quali soldi si tratta se sono soldi di un conto deposito è difficile, perché le banche non forniscono informazioni, anche sapendo il nome e gli altri dati della persona. Se invece la persona ha lavorato in svizzera ci sono dei metodi.

  25. mario ha detto:

    sapete se il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito il provvedimento attuativo che stabilisce le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall’avvenuto traferimento?
    grazie

  26. Mario ha detto:

    avete novità sui libretti postali e bancari estinti?
    come recuperare? entro il 31 marzo?
    come? grazie dell’aiuto

  27. betty ha detto:

    avete novità sul come richiedere i propri soldi al ministero riguardo ai conti e libretti “dormienti estinti?”
    grazie

  28. c0cc0bill ha detto:

    Sono Salvatore proprietario del libretto:
    una precisione il libretto é rimasto all’ufficio postale, i documenti li ho portati a settembre lasciandoli insieme al libretto (non dimenticate che vivo in svizzera)… a dicembre ho chiesto se l’operazione era avvenuta così ho trovato la sorpresa… il mio libretto é sempre rimasto al direttore…
    grazie per la Vostra attenzione

    Certo Salvatore,

    in ogni caso adesso bisogna risolvere il problema.

    In queste pagine pubblicheremo certamente la procedura per rientrare in possesso dei tuoi soldi, appena essa sarà stata definita.

    Così alla prima occasione di ritorno in Italia potrai avviare la pratica.

  29. c0cc0bill ha detto:

    una domanda sul caso di Salvatore:
    Salvatore andando a Giugno all’ufficio postale e chiedeno di variare, giustamente, il libretto in quanto ormai cartaceo ha espresso anche la volontà a voler mantenere il rapporto con le poste, quindi ciò non può esere considerata movimentazione in quanto ha espresso una volontà? inoltre non si può rifare sul direttore? a chi rivolgersi?
    grazie

    Salvatore non aveva con sè il libretto e non ha compilato i moduli a giugno. Dunque non ha espresso la volontà a voler mantenere il rapporto, perchè l’operazione di variazione non è stata effettuata.

    Ha tentato di fare l’operazione di conversione a dicembre, ma ormai era troppo tardi!

    Rifarsi sul direttore? E come? Con una causa civile? Così passano anche i 10 anni per poter chiedere la restituzione al Fondo per le vittime dei crack finanziari, dove sono confluiti i suoi soldi.

    Eppoi tu te lo immagini il direttore che ammette che è colpa sua? Io, più realisticamente, vedo il direttore che dice: “E chi lo ha mai visto questo Salvatore ….”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!