Contenzioso tributario – Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente e giudizio di ottemperanza
A far data dal primo giugno 2016, le sentenze di condanna (anche non passate in giudicato) al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali sono immediatamente esecutive.
Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notifica. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.
Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, puo' essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilita' dell'amministrazione, alla prestazione di idonea garanzia.
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