Contenzioso giudiziale fra avvocato e cliente – Decorrenza degli interessi moratori per la parcella contestata

In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella.

Tuttavia quando insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento e nei limiti di quanto liquidato dal giudice.

E' da tale data, e non da prima, che va riportata la decorrenza degli interessi.

Questo perché il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore, avendo ad oggetto una somma di denaro. Ne consegue che la sopravvenuta svalutazione monetaria non consente una rivalutazione d'ufficio di esso, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio.

Tanto meno, può essere applicato, nel contenzioso fra avvocato e cliente, quanto disposto dal codice di procedura civile per i crediti di lavoro: il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Infatti, la rivalutazione monetaria è dovuta solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei cosiddetti rapporti di "para subordinazione".

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 11587/15.

5 Giugno 2015 · Loredana Pavolini


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!