Credito al consumo e inadempimento nella consegna del bene acquistato – Il cliente è tutelato anche se il rapporto fra fornitore e venditore è regolato da una convenzione non esclusiva
Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
Il quadro normativo vigente riconosce l'esistenza di un collegamento tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto: contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente.
In pratica, nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
Tuttavia, anche nel caso in cui intercorra tra venditore e finanziatore una forma di convenzione non esclusiva per la concessione del finanziamento, il consumatore può aver diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso.
E' sufficiente che l'operazione di finanziamento risulti finalizzata all'acquisto di un bene (o servizio) determinato, scelto dal consumatore prima di accedere al finanziamento, e perciò individuato già nel contratto di finanziamento e pagato direttamente dal finanziatore al fornitore.
Quello in ultimo esposto è il principio giuridico ribadito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 19522/15.
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