Credito al consumo e inadempimento nella consegna del bene acquistato – Il cliente è tutelato anche se il rapporto fra fornitore e venditore è regolato da una convenzione non esclusiva

Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

Il quadro normativo vigente riconosce l'esistenza di un collegamento tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto: contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente.

In pratica, nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

Tuttavia, anche nel caso in cui intercorra tra venditore e finanziatore una forma di convenzione non esclusiva per la concessione del finanziamento, il consumatore può aver diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso.

E' sufficiente che l'operazione di finanziamento risulti finalizzata all'acquisto di un bene (o servizio) determinato, scelto dal consumatore prima di accedere al finanziamento, e perciò individuato già nel contratto di finanziamento e pagato direttamente dal finanziatore al fornitore.

Quello in ultimo esposto è il principio giuridico ribadito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 19522/15.

2 Ottobre 2015 · Giovanni Napoletano


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!