Coniugi separati in casa – per essere ammessi al gratuito patrocinio i redditi non vanno sommati

Come molti sanno, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24. Se l'interessato ad essere ammesso al gratuito patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Ma, secondo i giudici di legittimità, non è sufficiente di certo la mera situazione di fisica convivenza o di mera coabitazione per includere tout court i redditi del soggetto coabitante o convivente nel coacervo reddituale del soggetto istante.

Infatti, scrivono a Piazza Cavour, ben possono verificarsi situazioni nelle quali la mera coabitazione non equivale ad effettiva contribuzione del coabitante: situazioni la cui fenomenologia è certamente transitoria (separazioni "in casa" e "di fatto", che preludono ad ulteriore formalizzazione e sviluppo) e che non autorizzano di certo la presunzione di un incremento reddituale sulla base del solo dato formale della (temporanea) coabitazione in attesa della definitiva separazione.

Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione numero 29302/14, che ha una importante ricaduta anche per quel che riguarda la determinazione del nucleo familiare ai fini ISEE, nel caso di coniugi separati e conviventi, in assenza di figli.

Quando sotto lo stesso tetto vivono anche i figli comuni della coppia, entrambi i coniugi, pur legalmente separati, costituiscono un'unico nucleo familiare cementato dai vincoli affettivi che legano entrambi verso i figli.

Meno definita è la normativa di riferimento nel determinare il nucleo familiare, ai fini ISEE, riguardo a coniugi separati e conviventi in assenza di figli, quando cioè non esistono vincoli affettivi che giustifichino l'individuazione di un'unico nucleo familiare. La sentenza appena esaminata sembrerebbe propendere per una soluzione con due nuclei familiari distinti pur ricompresi nella medesima famiglia anagrafica.

7 Luglio 2014 · Ornella De Bellis


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