Al coniuge superstite non può mai essere conferita la qualità di possessore dei beni ereditari in conseguenza dell’esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che corredano la casa familiare
La permanenza del coniuge superstite dopo il decesso dell'altro coniuge nell'abitazione familiare appare qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano.
Questo vale sia qualora il coniuge superstite sia legatario (successione per testamento) sia nell'ipotesi di successione legittima: pertanto deve escludersi che il fatto di continuare ad abitare, dopo l'apertura della successione, nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano possa conferire al coniuge superstite la qualità di possessore di beni ereditari.
Questo il principio giuridico enunciato dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 23406/15.
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