Confisca per equivalente – In caso di rateizzazione del debito tributario il sequestro deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati

In tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente va riferito all'ammontare dell'imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di profitto del reato, costituito dal risparmio economico conseguente alla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo; a tal fine, per la quantificazione di questo risparmio, deve tenersi conto anche del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all'accertamento del debito tributario.

Le norme vigenti che regolano il sequestro e la confisca per equivalente nei reati tributari, impone di ritenere che solo l'adempimento completo del debito tributario fa venir meno la ragione giustificativa della misura cautelare, non rilevando, quindi, ai fini della revoca della confisca la mera rateizzazione del pagamento, non essendo questa un'ipotesi equiparata all'adempimento.

Il mantenimento del sequestro preventivo è giustificato, pertanto, fino al momento in cui si realizza il recupero completo delle imposte evase a favore dell'amministrazione finanziaria.

Tuttavia, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il debitore e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati, poiché, altrimenti, con il provvedimento finalizzato a sottrarre al debitore il godimento di un bene (ablazione) verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dal reato commesso.

Analogamente, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa non può essere mantenuto qualora, a seguito di procedura coattiva di pignoramento presso terzi, intrapresa dall'agente della riscossione, il debito di imposta sia stato integralmente adempiuto dal terzo debitore in luogo del contribuente effettivamente obbligato verso l'Amministrazione finanziaria, posto che, per effetto di questa operazione, non residua all'indagato alcun indebito arricchimento o vantaggio economico conseguito al reato commesso.

Sono questi i principi, in materia di sequestro preventivo e confisca per equivalente, enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 25339/15.

19 Giugno 2015 · Giorgio Valli




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