Rottamazione delle cartelle esattoriali – Ecco quanto si risparmierà con il condono delle sanzioni civili e tributarie iscritte a ruolo

Quanto si risparmierà con il condono delle sanzioni civili e tributarie iscritte a ruolo

Secondo quanto previsto nella legge di conversione del decreto governativo 193/16le cartelle esattoriali condonabili (perché è inutile girarci intorno, si tratta di un vero e proprio condono delle sanzioni) sono quelle affidate per la riscossione coattiva entro il 31 dicembre 2016 (non ancora pagate o oggetto di dilazione). La definizione agevolata è stata estesa anche ai Comuni che non affidano a Equitalia la riscossione, ma la effettuano direttamente o affidandosi a un soggetto privato iscritto all'albo dei concessionari della riscossione.

In pratica si dovrà versare solo l'importo preteso con l'avviso di accertamento emesso a suo tempo dall'Agenzia delle entrate o con l'avviso di addebito notificato dall'Istituto di previdenza, con esclusione delle sanzioni applicate. Naturalmente, saranno dovuti gli interessi legali che decorreranno sull'accertato (quindi senza applicazione di sanzioni) dal 31.mo giorno successivo data di notifica dell'atto di accertamento fino al momento in cui il debito verrà estinto in un'unica soluzione o verrà presentata istanza di rateazione. Gli interessi legali per il 2016 sono fissati nella misura dello 0.2%.

Verranno posti a carico del debitore che aderisce al condono, anche l'aggio (6% del dovuto) che avrebbe comunque dovuto essere corrisposto ad Equitalia per l'esazione della cartella esattoriale non condonata, e le spese per le notifiche già effettuate.

Per quanto riguarda l'aggio (ovvero gli oneri di riscossione che costituiscono la remunerazione di Equitalia per la sua attività) la misura è cambiata nel corso degli anni, secondo lo schema seguente:

  1. nelle cartelle riferite ai ruoli consegnati a Equitalia fino al 31 dicembre 2012 gli oneri di riscossione sono pari al 9%. Se il pagamento della cartella viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica, la parte a carico del debitore è del 4,65% mentre la restante parte è a carico dell’ente creditore. Oltre i 60 giorni, gli oneri sono interamente a carico del debitore;
  2. per le cartelle riferite a ruoli consegnati a Equitalia a partire dal 1° gennaio 2013 gli oneri di riscossione sono pari all’8%. Se il pagamento della cartella viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica, la parte a carico del debitore è del 4,65% mentre la restante parte è a carico dell’ente creditore. Oltre i 60 giorni, invece, gli oneri sono interamente a carico del debitore;
  3. a partire dalle cartelle riferite ai ruoli consegnati dal 1° gennaio 2016 gli oneri sono fissati al 6%. Per i pagamenti effettuati entro i 60 giorni dalla notifica, gli oneri sono ripartiti nella stessa misura del 3% tra contribuente ed ente creditore. Dopo i 60 giorni, questi sono interamente a carico del contribuente.

Prima di addentrarci nei meandri del provvedimento di condono (o di sanatoria o di definizione agevolata, a seconda di come lo si preferisce indicare) va innanzitutto chiarito che l’omissione contributiva o tributaria si concretizza nel mancato o ritardato pagamento dei contributi o dei tributi rilevabili da denunce e registrazioni obbligatorie, mentre l’evasione contributiva o tributaria è un comportamento (sanzionato più severamente) caratterizzato dalla specifica intenzione di non versare i contributi ed i tributi: si tratta di una inadempienza normalmente accertata d'ufficio.

Ma vediamo, giusto per farci un'idea di quanto si potrà risparmiare aderendo al condono, quali sono, nello specifico, gli importi relativi alle varie tipologie di sanzioni tributarie (legge 471/97) e contributive (articolo 116, comma 8, lettere a e b nonché comma 10 della legge 388/2000) che potranno essere condonate. Prima di approfondire la questione, diamo allora uno sguardo alla tabella che segue per capire cosa paga normalmente il cittadino senza condono (o rottamazione o definizione agevolata) della cartella esattoriale.

cosa paga il cittadino con la cartella esattoriale

Le sanzioni civili per omissione ed evasione di contributi previdenziali

In caso di omissione contributiva, la sanzione civile che si applica è pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d’anno (parliamo, dunque, di una sanzione pari all'8.25% per il solo 2016). Le sanzioni civili non possono superare il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicheranno gli interessi di mora.

Con il condono si pagherà oltre al contributo omesso, solo un interesse pari al tasso legale annuo (lo 0.2% per il 2016). Verranno azzerate le sanzioni civili.

Per l'evasione contributiva, invece, la sanzione civile è pari al 30% in ragione d’anno del contributo accertato. Le sanzioni non possono tuttavia superare il tetto massimo del 60% dei contributi dovuti. Raggiunto tale tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora.

Con il condono si pagherà oltre al contributo omesso, solo un interesse pari al tasso legale annuo (lo 0.2% per il 2016). Verranno azzerate le sanzioni civili che, già soltanto dopo due anni di ritardo nel pagamento, arrivano a pesare per il 60% del contributo evaso: un ottimo affare, senza dubbio!

Allo scopo di facilitare la quantificazione, anche approssimativa, dell'importo dovuto per le sanzioni civili, aggiungiamo la tabella relativa all'andamento del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) nell'ultimo decennio:

andamento del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) nell'ultimo decennio

La tabella relativa agli interessi di mora che devono essere normalmente corrisposti per il ritardato pagamento di contributi e sanzioni:
interessi di mora che devono essere normalmente corrisposti per il ritardato pagamento di contributi e sanzioni INPS

Nonché la tabella relativa all'andamento del tasso di interesse legale che sarà applicato agli importi di contributi e sanzioni civili al posto del tasso di interesse di mora:

andamento del tasso di interesse legale a partire dal 1942

Le sanzioni amministrative non penali per omissione ed evasione di tributi dovuti allo Stato

Allo scopo di facilitare la quantificazione, anche approssimativa, dell'importo dovuto per le sanzioni tributarie, aggiungiamo il quadro sinottico delle principali sanzioni tributarie non penali, con minimi e massimi laddove sussistono:

sanzioni tributarie non penali 1.a parte

sanzioni tributarie non penali 2.a parte

sanzioni tributarie non penali 3.a parte

la tabella relativa agli interessi di mora che devono essere normalmente corrisposti per il ritardato pagamento di tributi erariali e sanzioni:

interessi di mora che devono essere normalmente corrisposti per il ritardato pagamento di tributi e sanzioni erariali

Nonché la tabella relativa all'andamento del tasso di interesse legale che sarà applicato agli importi di tributi e sanzioni al posto del tasso di interesse di mora:

andamento del tasso di interesse legale a partire dal 1942

23 Ottobre 2016 · Giorgio Valli


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2 risposte a “Rottamazione delle cartelle esattoriali – Ecco quanto si risparmierà con il condono delle sanzioni civili e tributarie iscritte a ruolo”

  1. Anonimo ha detto:

    Bungiorno, mio marito era Architetto e sto definendo con Inarcassa la situazione debitoria. Le hanno adebitato sanzioni di 60% sui contributi mancanti e su un totale di 14410.54 ci sono 12255.54 di sanzioni. Secondo voi debbo pagare le sanzioni sul ritardo dei contributi o solo gli interessi?

    • In qualità di erede del coniuge premorto deve corrispondere solo capitale dovuto ed interessi, in quanto le sanzioni amministrative non sono trasmissibili agli eredi. Anche sul sito INARCASSA è riportato che la sanzione per omissione o ritardo nei versamenti, essendo di natura “amministrativa”, non è trasmissibile agli eredi.

      Se lei non ha ereditato beni immobili (o altro) da suo marito, può prendere in esame la possibilità di rinunciare all’eredità, evitando anche il pagamento degli interessi e il capitale: la pensione di reversibilità derivante dall’iscrizione di suo marito, come libero professionista, alla gestione separata INPS le spetta di diritto e non in quanto erede.

      Tuttavia, se lei sta concordando con INARCASSA la definizione della posizione previdenziale di suo marito per poter accedere alla pensione di reversibilità erogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, allora il discorso è diverso e dovrà corrispondere anche le sanzioni, oltre al capitale dovuto ed agli interessi per poter fruire della pensione di reversibilità INARCASSA.

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