Risarcimento danni al proprietario dell’appartamento sottostante – Ma se poi questi viene indennizzato dall’assicurazione condominiale?

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Costituiscono elementi costitutivi di tale fattispecie l'arricchimento a favore di un soggetto, l'impoverimento subito da un altro soggetto, il nesso di correlazione tra i predetti due requisiti, l'assenza di una giusta causa dell'arricchimento, la mancanza di qualsiasi altra azione in favore dell'impoverito per ottenere la reintegrazione patrimoniale.

Tuttavia, perché possa configurarsi il diritto all'indennizzo per ingiustificato arricchimento in danno altrui é necessario che l'impoverimento e l'arricchimento derivino, in via immediata, dal medesimo fatto con la conseguenza che il fondamento dell'indennizzo viene meno qualora lo spostamento patrimoniale, pur se ingiustificato, tra due soggetti sia determinato da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive, in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro.

Nella fattispecie affrontata dai giudici della Corte di cassazione (sentenza 18878/15) una perdita d’acqua delle tubazioni dell’appartamento di proprietà di A aveva danneggiato l’appartamento sottostante di proprietà di B. Il condomino A aveva provveduto a corrispondere alla ditta esecutrice dei lavori di ripristino dell'appartamento danneggiato, un importo di circa 10 mila euro.

Successivamente, il condomino B si vedeva riconoscere un ulteriore importo a titolo di risarcimento dall'assicurazione condominiale, con conseguente richiesta di restituzione da parte del condomino A di quanto corrisposto alla ditta esecutrice dei lavori di ripristino dell'appartamento di proprietà di B.

A parere dei giudici di legittimità non sussistono gli elementi per poter individuare un ingiustificato arricchimento di B ai danni di A. Nel caso di specie, infatti, manca l’elemento essenziale della identità (e unicità) del fatto causativo dal momento che mentre l’arricchimento era dipeso dal versamento effettuato in favore della danneggiata da parte della compagnia assicuratrice del condominio, l’impoverimento dell’attore era conseguenza del pagamento da lui effettuato in favore della ditta che aveva effettuato i lavori di ripristino, senza che i due danni risarciti (ed i soggetti che avevano effettuato i relativi pagamenti) corrispondessero.

26 Settembre 2015 · Eleonora Figliolia


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