Condominio e debiti » Tutto sulla privacy del condomino

Condominio e debiti » Tutto sulla privacy del condomino

Condominio e privacy: come abbiamo accennato in articoli precedenti, a partire dal 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della riforma del condominio, la musica è cambiata, in peggio, per i condomini morosi.

Condominio ed inquilini morosi: Cosa è cambiato

Con la riforma, infatti, l’amministratore è adesso obbligato (se l’assemblea non decide di esonerarlo da quest’obbligo - cosa peraltro poco probabile, a meno che non si tratti di un intero condominio a maggioranza costituito da soggetti che non pagano le quote di competenza) ad agire giudizialmente contro i condomini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio che ha originato il credito (sei mesi dall'approvazione del rendiconto annuale).

Il mancato ricorso per decreto ingiuntivo è motivo di revoca, per giusta causa, del mandato conferito all'amministratore.

Attraverso l’esibizione delle sole tabelle di ripartizione delle spese condominiali approvate dall'assemblea, l’amministratore potrà chiedere, ed ottenere dal giudice, un decreto ingiuntivo che, come ben sappiamo, costituisce titolo immediatamente esecutivo per avviare la riscossione coattiva (ipoteca, pignoramento, etc.).

Ma non finisce qui, purtroppo.

I fornitori hanno ora la possibilità di ottenere i nominativi dei condomini morosi e devono avviare le eventuali procedure giudiziali di recupero prima di tutto nei loro confronti.

L’azione di riscossione dei creditori può riguardare i condomini in regola con i pagamenti delle quote solo dopo aver tentato (inutilmente )l’escussione coattiva di quelli morosi.

Ed ancora:

  1. se il mancato pagamento delle quote si protrae per sei mesi, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni;
  2. chi subentra nei diritti di un condomino moroso (l'acquirente dell'unità immobiliare che vi trasferisca il domicilio o il soggetto che acquisisca diritto di abitazione) e' obbligato solidalmente per le quote condominiali relative all'anno in corso nonché a quello precedente.
  3. chi acquisisce i diritti sull'unita' immobiliare (proprietà o usufrutto) anche senza abitarla rimane comunque obbligato solidalmente con il condomino moroso per le quote maturati fino al momento in cui viene trasmessa all'amministratore la copia autentica del titolo di trasferimento
  4. .

La privacy dei debitori del condominio

Per quanto riguarda la privacy, l’amministratore deve sempre saper conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la riservatezza dei singoli.

L’assemblea può decidere di designarlo anche formalmente responsabile del trattamento dei dati personali dei partecipanti al condominio (proprietari, locatari, usufruttuari), attribuendogli uno specifico ruolo in materia di privacy.

Le bacheche condominiali sono utilizzabili per avvisi di carattere generale (ad esempio relativi ad anomalie nel funzionamento degli impianti) e non per comunicazioni che comportano l'uso dei dati personali riferibili a singoli condomini.

Sono pertanto vietati avvisi tipo il sig. Rossi è pregato di passare in portineria per le quote relative alla riparazione della colonna pluviale, si prega la signora Bianchi di non far giocare i figli a pallone nel cortile.

Sono considerati illeciti anche gli avvisi che contengono indicazioni precise sulle autovetture dei singoli condomini (targa dell'automobile e relativo posto auto).

Gli spazi condominiali sono utilizzabili solo per diffondere avvisi a carattere generale.

Per comunicazioni individualizzate è necessario fare ricorso a modalità alternative che scongiurino il rischio che soggetti terzi vengano a conoscenza delle informazioni relative, ad esempio, ai singoli condòmini o affittuari.

È consentito, al contrario, lasciare i verbali dell'assemblea, in busta chiusa, nella cassetta delle lettere del singolo condomino.

Pertanto si evince che se un condomino è in ritardo con i pagamenti l'amministratore non può indicarlo come moroso con un avviso nella bacheca condominiale.

Tuttavia eventuali inadempienze possono essere comunicate dall'amministratore agli altri condomini al momento del rendiconto annuale oppure a seguito della richiesta effettuata da un condomino nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo.

Infatti, l’amministratore può rivelare la situazione contabile del condomino moroso coi pagamenti agli altri condomini che ne facciano richiesta: e ciò per garantire una gestione trasparente del bilancio.

Il singolo proprietario esclusivo non deve attendere il bilancio-rendiconto annuale per sapere se il vicino di casa non versa gli importi stabiliti dall'assemblea. Può infatti richiedere in ogni momento informazioni all'amministratore, il quale ben può dargliele senza il consenso degli altri proprietari.

Non solo. Anche ai creditori del condominio, che non hanno ottenuto il pagamento di quanto spetta loro, hanno diritto a conoscere i nominativi dei condomini non in regola con i pagamenti.

I creditori, come abbiamo visto, hanno infatti l’obbligo di aggredire, con l’esecuzione forzata, prima i proprietari che non hanno versato gli oneri condominiali, e dopo tutti gli altri condomini.

Anche in assemblea, davanti a tutti i proprietari, se richiesto, l’amministratore deve fornire i nomi dei morosi, senza timore di subire contestazioni di sorta.

Condominio: garante privacy

Proprio per facilitare un dialogo equilibrato tra tutti gli abitanti del condominio, dai condomini agli inquilini in affitto, dal portiere ai fornitori esterni, il Garante privacy ha predisposto un sintetico manuale che affronta i temi più caldi in materia di trattamento di dati personali: Il condominio e la privacy.

Il vademecum prende in esame i casi che più frequentemente emergono nella vita condominiale: dall'assemblea all'accesso agli archivi, dalle comunicazioni agli interessati ai rapporti con l'amministratore.

12 Dicembre 2013 · Giuseppe Pennuto




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