Morosità e condominio – chiude anche l’ultimo paradiso del debitore

Azioni giudiziali intraprese dall'amministratore o dai creditori del condominio nei confronti dei condomini morosi

Brutte notizie per i condomini morosi: fino ad oggi le procedure di recupero delle quote condominiali non pagate risultavano piuttosto farraginose e poco efficaci. Ma, a partire dal 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della riforma del condominio, la musica è cambiata e, ahimé, in peggio per noi debitori.

Infatti, l'amministratore è adesso obbligato (se l'assemblea non decide di esonerarlo da quest'obbligo - cosa peraltro poco probabile, a meno che non si tratti di un intero condominio a maggioranza costituito da soggetti che non pagano le quote di competenza) ad agire giudizialmente contro i condomini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio che ha originato il credito (sei mesi dall'approvazione del rendiconto annuale).

Il mancato ricorso per decreto ingiuntivo è motivo di revoca, per giusta causa, del mandato conferito all'amministratore.

Attraverso l'esibizione delle sole tabelle di ripartizione delle spese condominiali approvate dall'assemblea, l'amministratore potrà chiedere, ed ottenere dal giudice, un decreto ingiuntivo che, come ben sappiamo, costituisce titolo immediatamente esecutivo per avviare la riscossione coattiva (ipoteca, pignoramento, etc.).

Ma non finisce qui, purtroppo.

I fornitori avranno la possibilità di ottenere i nominativi dei condomini morosi e dovranno avviare le eventuali procedure giudiziali di recupero prima di tutto nei loro confronti. L'azione di riscossione dei creditori potrà riguardare i condomini in regola con i pagamenti delle quote solo dopo aver tentato (inutilmente )l'escussione coattiva di quelli morosi.

Si tratta di una novità molto importante perché indirizzano immediatamente i creditori (in genere fornitori) del condominio verso i condomini morosi.

Condomini morosi - Sospensione dalla fruizione dei servizi comuni e responsabilità solidale dei condomini subentranti

Ed ancora:

  1. se il mancato pagamento delle quote si protrae per sei mesi, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni;
  2. chi subentra nei diritti di un condomino moroso (l'acquirente dell'unità immobiliare che vi trasferisca il domicilio o il soggetto che acquisisca diritto di abitazione) e' obbligato solidalmente per le quote condominiali relative all'anno in corso nonché a quello precedente.
  3. chi acquisisce i diritti sull'unita' immobiliare (proprietà o usufrutto) anche senza abitarla rimane comunque obbligato solidalmente con il condomino moroso per le quote maturati fino al momento in cui viene trasmessa all'amministratore la copia autentica del titolo di trasferimento
  4. .

19 Giugno 2013 · Simone di Saintjust


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