Quando ricorre la responsabilità esclusiva del pedone investito da un veicolo

Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo, il codice civile pone a carico del conducente una presunzione di colpa.

Per vincere tale presunzione il conducente ha l’onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e ponendosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.

Da cò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quanto attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per se’ ad escludere in toto la colpa del conducente.

Pertanto:

  1. il pedone puo’ essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
  2. la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest’ultimo;
  3. la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso nel sinistro.

Queste le indicazioni giuridiche che è possibile estrapolare dalla sentenza 24472/14 della Corte di cassazione.

3 Dicembre 2014 · Giuseppe Pennuto


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