La conciliazione giudiziale

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

In presenza di un ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale, la conciliazione giudiziale permette di chiudere la lite in tempi brevi, evitando così il rischio e i costi di un eventuale proseguimento della lite.

Rispetto al campo di applicazione dell'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale si estende ad un maggior numero di tributi.

Ad esempio, anche le controversie riguardanti i tributi locali, per i quali non sempre è ammessa la definizione attraverso l’istituto dell'accertamento con adesione (vedi cap.

4), possono essere conciliate.

La conciliazione giudiziale può essere proposta:

La conciliazione giudiziale si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.

I VANTAGGI PER I CONTRIBUENTI DERIVANTI DALLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Gli evidenti vantaggi che il contribuente può trarre dal ricorso all'istituto della conciliazione giudiziale sono:

Il tentativo di conciliazione non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l'accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire nel contraddittorio con il contenzioso.

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia in udienza che fuori udienza.

La conciliazione “in udienza” può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare si può verificare uno dei seguenti casi:

Se l'accordo viene raggiunto, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.La conciliazione “fuori udienza” viene avviata formalmente una volta che sia intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia. In questa ipotesi lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo.

Se l'accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio.

LA CONCLUSIONE E IL PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Una volta raggiunto l'accordo, la “conciliazione” si conclude con la redazione di un atto scritto in doppia copia.

La conciliazione si perfeziona, e quindi produce i suoi effetti, solo se il contribuente provvede al versamento delle somme dovute secondo le modalità seguenti:

Il contribuente deve consegnare all'ufficio una copia dell'attestazione del versamento accompagnata, nell'ipotesi di pagamento rateale, dalla documentazione della garanzia prestata.

In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

Come versare le somme dovute

Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie è effettuato utilizzando il modello F24 per le imposte dirette, per le imposte sostitutive e per l'Iva, il mod. F23 per le altre imposte indirette, indicando gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all'istituto conciliativo a cui si è aderito.

Per le Imposte dirette e per l'Iva è consentito effettuare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 1997, la compensazione di tutte le somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale, con i crediti d'imposta del contribuente.

Per fare una domanda sulla possibilità di conciliazione giudiziale nel contenzioso tributario,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

12 Dicembre 2007 · Andrea Ricciardi





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