Comunione legale fra coniugi e azione surrogatoria del creditore particolare di uno dei coniugi

La comunione legale è una istituto diverso dalla comunione ordinaria. Nella comunione ordinaria, le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali, e ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa comune nei limiti della sua quota. La comunione dei beni fra coniugi, invece, è una comunione senza quote. In essa, i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione.

Conseguentemente il trasferimento di un bene appartenente alla comunione legale fra coniugi dà luogo all'obbligo, a carico del coniuge intestatario del bene, di riconoscere all'altro coniuge il "credito" relativo al valore del bene alienato: inteso tale credito non come una pretesa immediatamente azionabile dall'altro coniuge, ma soltanto come quello di una "posta attiva" da conteggiare nella determinazione finale dei rapporti di dare ed avere in sede di divisione della comunione legale.

Solo in quella sede si può ipotizzare l'esistenza di un credito vantato dal coniuge che fosse risultato aver effettuato prelevamenti inferiori dal patrimonio comune. Inoltre, l'acquisto separato da parte di uno dei coniugi, in epoca successiva allo scioglimento della comunione legale, non fa entrare in comunione il bene acquistato, quand'anche tale acquisto fosse stato effettuato con l'impiego di un bene appartenente alla comunione legale, dal momento che, in sede di scioglimento della comunione legale, come si è già detto, si crea eventualmente l'obbligo per il coniuge che ha alienato il bene appartenente alla comunione, di corrispondere all'altro coniuge la differenza fra il valore del bene di cui si fosse disposto e quello della quota di cui poteva disporsi.

Pertanto, ciascun coniuge ha, in pratica, il potere di disporre dei beni della comunione legale e l'atto di disposizione su un bene appartenente alla comunione legale, compiuto da uno solo dei coniugi non è inefficace, come sarebbe stato se ci si fosse trovati in presenza di una comproprietà del bene, ma soltanto annullabile, ad istanza del coniuge che non ne avesse avuto conoscenza, entro il breve termine di un anno.

Insomma, tutti gli atti di disposizione di beni immobili o beni mobili registrati (e quindi di un diritto reale frazionato su bene immobile) appartenenti alla comunione coniugale, compiuti da uno solo dei coniugi senza il necessario consenso dell'altro sono validi ed efficaci e sottoposti alla sola sanzione dell'annullamento, in forza dell'azione proponibile dal coniuge, il cui consenso era necessario.

In pratica, ipotizzato che i coniugi A e B siano in comunione legale di beni, ed il coniuge B alieni un bene di valore X dalla comunione, il creditore particolare del coniuge A non può esercitare azione surrogatoria per pretendere l'importo X/2 dal coniuge B.

Inoltre, supponiamo che dopo la divisione della comunione legale, il coniuge B acquisti un bene di valore Y con l'impiego di quanto ricavato, a suo tempo, dalla vendita di un bene alienato dalla comunione legale; il creditore particolare del coniuge A non può esercitare azione surrogatoria per pretendere dal coniuge B l'importo Y/2, nella presunzione che il bene acquisito dal coniuge B debba ritenersi comunque ricadente nella comunione e dunque attribuibile per il 50% al coniuge A dopo la divisione della comunione legale.

Così hanno disposto i giudici della Corte di cassazione con la sentenza numero 16273/14.

18 Luglio 2014 · Annapaola Ferri


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!