Regime di comunione dei beni – Immobile costruito su un terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi

Il codice civile (articolo 177, comma 1, lettera a) stabilisce che costituiscono oggetto di comunione gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali. Confluisce, dunque, immediatamente, nel patrimonio comune l’acquisto che i coniugi effettuino congiuntamente. In regime di comunione legale, peraltro, anche gli acquisti effettuati da un solo coniuge entrano a far parte del patrimonio comune: l’altro coniuge ne diventa, per legge, contitolare.

Se poi entrambi i coniugi, oppure uno solo di essi, costruiscono un immobile su un fondo comune, si assume che pure tale fabbricato entri nel patrimonio della comunione legale.

Diverso è il caso della costruzione, da parte di un coniuge, di un edificio su terreno di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.

L’immobile costruito su un terreno personale del coniuge deve considerarsi di sua esclusiva proprietà. Allo stesso modo, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova d’aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese.

Ai principi appena riportati, i giudici della Corte di cassazione hanno ancorato la sentenza 8468/16.

2 Maggio 2016 · Marzia Ciunfrini


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