I dati del conducente vanno chiesti al proprietario del veicolo al momento dell’infrazione e non al proprietario del veicolo al momento della notifica del verbale di multa

Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione; ne deriva che dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente.

Se, dunque, l'onere di comunicazione dei dati del conducente è finalizzato ad assicurare la collaborazione del proprietario del veicolo, in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell'immissione dello stesso nella circolazione, all'autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, appare evidente che il proprietario al quale deve essere rivolto l'invito a comunicare i dati del conducente è esclusivamente il soggetto che risulti tale al momento della commissione della violazione, e non anche la diversa persona che, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, risulti proprietaria solo al momento della notificazione dell'infrazione "primaria", per avere acquistato il veicolo in epoca successiva alla commissione di tale infrazione.

Il soggetto che sia divenuto proprietario del veicolo solo in data successiva alla commissione della violazione che comporti la decurtazione di punti, pertanto, non può essere considerato legittimo destinatario dell'invito alla comunicazione delle generalità del conducente; sicché nei suoi confronti non sorge alcun obbligo di comunicazione, non potendo il medesimo rispondere dell'errore commesso dall'autorità procedente nella consultazione dei pubblici registri.

Insomma, secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 3655/16) il proprietario del veicolo al quale va indirizzato l'invito a comunicare i dati del conducente non può essere individuato con riferimento al momento della notifica del verbale, ma deve essere identificato, mediante la consultazione de pubblici registri automobilistici, in relazione al momento in cui l'infrazione è stata commessa.

26 Febbraio 2016 · Giuseppe Pennuto




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