Compromesso – Quando il venditore non adempie all’obbligo di cancellare pregresse ipoteche
Nel preliminare di vendita immobiliare, l’inadempienza del venditore all'obbligo assunto di provvedere alla cancellazione di pregresse ipoteche, ovvero la sopravvenienza di iscrizioni o trascrizioni implicanti il rischio che un terzo possa far valere il proprio diritto di proprietà sull'immobile oggetto del compromesso (evizione), comporta che l'acquirente medesimo e’ dispensato dall’onere del pagamento o della formale offerta del prezzo, potendo chiedere che il giudice, con la pronuncia che tenga luogo del contratto non concluso (ex articolo 2932 del codice civile), fissi condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l’acquisto del bene libero da vincoli e a garantirlo dall'eventuale evizione.
In tal modo si è pronunciata la Corte di cassazione nella sentenza 23683/15.
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