Composizione delle crisi da sovraindebitamento – A chi rivolgersi
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Nelle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3/2012, e cioè nell’accordo con i creditori, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi.
Gli organismi sono previsti dall’art. 15 della legge 3/2012 a cui da attuazione il decreto ministeriale 202/14 che istituisce il registro degli organismi abilitati alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, disciplina requisiti e modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione degli iscritti, ed infine, determina i compensi e i rimborsi per gli organismi, che sono a carico del debitore.
Tuttavia, nelle more della pubblicazione del registro degli organismi abilitati ad assistere il debitore nella composizione delle crisi da sovraindebitamento, dal 28 gennaio 2015 e per i primi 3 anni, la disciplina transitoria prevede che avvocati, commercialisti e notai possano assolvere tale compito, purché documentino di essere stati nominati in almeno quattro casi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita in procedure esecutive immobiliari o liquidatori.
Presso la cancelleria contenzioso civile del Tribunale territorialmente competente, il debitore potrà ottenere un elenco dei professionisti al momento abilitati ad assisterlo nella composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012.
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