Composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012 salva suicidi) per debiti di natura tributaria

Composizione delle crisi da sovraindebitamento per debiti di natura tributaria - soggetti coinvolti e requisiti necessari

La legge numero 3/2012, afferente le disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha introdotto una specifica normativa applicabile alle situazioni di crisi non assoggettabili alle procedure fallimentari; laddove per sovraindebitamento debba intendersi una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni.

In particolare, la legge ha previsto tre possibili procedimenti per i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare, consistenti nell’accordo di composizione della crisi, nel piano del consumatore e nella procedura alternativa di liquidazione dei beni.

Più in dettaglio, possiamo affermare che sono interessati alla composizione della crisi da sovraindebitamento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, sia in forma individuale sia in forma societaria, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  1. aver avuto, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. aver realizzato, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

La legge 3/2013 inerente la composizione delle crisi da sovraindebitamento può essere invocata, inoltre, dagli imprenditori agricoli; dalle associazioni professionali; nonché dalle start up innovative.

Ricordiamo, poi, che dei benefici previsti dalla legge 3/2012 possono fruire anche gli artigiani, i quali non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, anche se non in possesso congiunto dei requisiti sopra elencati. Si tratta, in pratica, dell'artigiano che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, definito dal codice civile come piccolo imprenditore.

Ma, quello che più interessa in questa sede è che la possibilità di composizione della crisi da sovraindebitamento è stata estesa anche al consumatore, ovvero al soggetto, persona fisica, che ha assunto debiti per scopi estranei all’attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il sovraindebitamento, dunque, può riferirsi a qualsiasi soggetto, sia esso imprenditore o meno, e, quindi, anche ai lavoratori autonomi o dipendenti e a coloro che non svolgono attività lavorativa.

Concludendo, è stata prevista la possibilità di ristrutturazione del debito per i soggetti persone fisiche non imprenditori, gli imprenditori agricoli e le imprese di ridotte dimensioni, alle quali non si estendono le opportunità offerte dalle tradizionali procedure fallimentari. Il debitore inadempiente interessato, grazie alla legge che regola per legge la composizione delle crisi da sovraindebitamento, può depositare presso il Tribunale territorialmente competente una proposta che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, eventualmente mediante cessione dei crediti futuri.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento - I presupposti di accesso alla procedura

Come abbiamo accennato in apertura, la legge numero 3/2012 ha previsto tre possibili procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. In dettaglio:

  1. l’accordo con i creditori;
  2. il piano del consumatore;
  3. la liquidazione del patrimonio del debitore.

Mentre il consumatore può scegliere, ai fini della composizione della crisi, se ricorrere alla proposta di accordo con i creditori ovvero alla proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti, il debitore (professionista) non consumatore può fruire soltanto della proposta di accordo con i creditori.

Sia per i consumatori, che per i professionisti e gli imprenditori, è prevista l’alternativa di liquidazione del patrimonio.

La proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, nei precedenti cinque anni è incorso nell'annullamento e risoluzione dell'accordo con i creditori oppure nella revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

Ancora, la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento non è ammissibile quando il debitore fornisce documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Proposta di composizione delle crisi da sovraindebitamento - La procedura di accordo fra debitore e creditori

Come anticipato, la composizione della crisi da sovraindebitamento può realizzarsi attraverso gli strumenti della proposta di accordo con i creditori o di quella del piano del consumatore (oltre che con liquidazione del patrimonio del debitore, opzione di cui ci occuperemo più avanti).

La procedura di accordo si fonda su due elementi essenziali: l’iniziativa dello stesso soggetto interessato e il raggiungimento di un accordo con una parte qualificata della massa creditoria.

I creditori che non aderiscono alla proposta di accordo non sono definibili quali creditori estranei, come tali titolari del diritto ad essere soddisfatti integralmente, ma sono vincolati dall’accordo concluso con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi.

Quando uno dei creditori contesta la convenienza dell’accordo, il giudice può comunque omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto, dall’esecuzione dell'accordo raggiunto con il 60% degli altri creditori, in misura non inferiore all’alternativa di liquidazione dei beni del debitore.

La procedura di accordo con i creditori può essere avviata dal debitore in stato di sovraindebitamento che propone ai creditori, con l’ausilio degli appositi organi di composizione della crisi, una proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti con scadenze e modalità di pagamento ben precise, indicando le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

Proposta di composizione delle crisi da sovraindebitamento - Il piano del consumatore

L'accordo fra debitori e creditori di cui si è discusso nella precedente sezione può essere proposto anche dal consumatore, il quale, tuttavia, può presentare al giudice un piano di rientro dall'esposizione debitoria.

Per il piano del consumatore, a differenza dell'accordo, non è richiesta l’adesione dei creditori, in quanto il Tribunale fonda le proprie valutazioni sulla convenienza della proposta avanzata e sulla meritevolezza del soggetto interessato.

Anche per la presentazione al Tribunale competente del piano, è previsto che il consumatore in stato di sovraindebitamento si avvalga di appositi organismi di composizione della crisi.

Come per l'accordo, il piano dovrà contenere una proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti con scadenze e modalità di pagamento ben precise, indicando le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento - si possono sanare anche i debiti di natura tributaria

Nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, eventuali crediti alimentari devono essere rimborsati integralmente. Così come i crediti verso terzi per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Pure integralmente devono essere rimborsati i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca.

Nei debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano, invece, quelli di natura tributaria. E' tuttavia esclusa la possibilità di ridurre gli importi dovuti per l’IVA e per le ritenute di acconto operate e non versate.

La legge 3/2012 stabilisce, infatti, che in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

In compenso, l'applicazione della legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento può riguardare anche i tributi locali.

La proposta (di accordo o di piano) contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti e contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Insieme alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamente da sui è stato interessato, il debitore deve depositare anche l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, la lista di tutti i beni di proprietà e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione della fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Qualora svolga attività d'impresa, il debitore che vuole raggiungere l'accordo con i propri creditori è tenuto, altresì, a depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, corredate da dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

Il consumatore deve allegare alla proposta di piano anche una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:

  1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  4. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio

La necessità di questa ulteriore documentazione da allegare alla proposta di piano del consumatore trova rispondenza nella circostanza che, come abbiamo già accennato, diversamente da quanto accade per la proposta di accordo, la legge non richiede l'approvazione dei creditori, ma esclusivamente la valutazione, da parte del Tribunale, della convenienza del piano e della meritevolezza del debitore.

la procedura diretta all'omologazione del piano del consumatore, infatti, è, essenzialmente, contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento adottata dal consumatore: ciò in considerazione della ragionevole ipotesi che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il "salvataggio" del soggetto di consumo.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento per crediti di natura tributaria - Omologazione dell'accordo con i creditori

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, la procedura di composizione della crisi per sovraindebitamento per crediti di natura fiscale si limita a disporre che per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, per l'IVA e per le ritenute operate e non versate la proposta di accordo può prevedere soltanto la dilazione del pagamento; e che la proposta di accordo o di piano, non oltre tre giorni dal deposito presso la cancelleria del Tribunale, va presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'Agente della riscossione e agli Uffici preposti all'esazione dei tributi (Agenzia delle entrate o enti locali).

Per quel che attiene gli altri debiti di natura tributaria, il Concessionario della riscossione è tenuto a trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso ovvero derivante dagli avvisi di accertamento esecutivi, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni, nonché degli interessi previsti; ed esprimerà l'eventuale assenso all'accordo per le somme iscritte in ruoli già consegnati ovvero riferite ad avvisi di accertamento esecutivi per i quali la riscossione sia già stata affidata alla data di presentazione della proposta da parte del contribuente.

In relazione ai tributi non iscritti a ruolo ovvero non ancora consegnati per la riscossione coattiva alla data di presentazione della proposta di accordo, l’assenso sarà espresso attraverso un atto del Responsabile dell'ufficio competente dell'ente creditore.

Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dalla legge, fissa immediatamente, con decreto, l'udienza. Fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Per contro, dopo la fissazione dell’udienza, gli eventuali atti di disposizione non conformi al piano di risanamento sono inefficaci nei confronti dei creditori.

Il consenso all'accordo, o il dissenso allo stesso, devono essere espressi dai creditori mediante dichiarazione sottoscritta e giungere all'organismo di composizione della crisi (anche per telegramma o raccomandata a/r o per telefax o per posta elettronica certificata) almeno dieci giorni prima dell'udienza.

In caso di mancata dichiarazione da parte dei creditori si ritiene che essi abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata: al silenzio del creditore si attribuisce, dunque, valore di consenso.

Tutti i creditori, privilegiati o chirografari, hanno diritto di aderire all’accordo e, ai fini dell’omologazione, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

I creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca per i quali la proposta prevede, necessariamente, l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino al diritto di prelazione.

Il Giudice adito può procedere all'omologazione dell'accordo solo dopo avere:

  1. rigettato le eventuali contestazioni dei creditori;
  2. verificato il raggiungimento della maggioranza, consistente nell'adesione dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti;
  3. verificato l'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti alimentari, per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento; nonché dei crediti tributari inerenti alle risorse proprie dell'UE, all'IVA e alle ritenute operate e non versate.

L’omologazione dell'accordo con i creditori deve intervenite nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. L’accordo omologato viene meno in caso di mancato pagamento dei crediti alimentari, dei crediti per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché dei crediti relativi alle risorse proprie dell’UE, all’IVA e alle ritenute operate e non versate.

L’accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto dal creditore insoddisfatto al Tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento per crediti di natura tributaria - Omologazione del piano del consumatore

Il Giudice dispone l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'omologazione del piano del consumatore è altresì subordinata ad una valutazione esclusiva del giudice sulla sua fattibilità e sulla sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei crediti alimentari, dei crediti per stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché dei crediti relativi alle risorse proprie dell’UE, all’IVA e alle ritenute operate e non versate.

Come già accennato, per il piano del consumatore non è richiesto il consenso dei creditori e, dunque, il Giudice fonda le sue valutazioni esclusivamente sulla idoneità, sulla fattibilità del piano e sulla condotta tenuta dal soggetto interessato.

In presenza di contestazioni sulla convenienza del piano, il Giudice procede all’omologazione se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa di liquidazione coattiva del patrimonio del consumatore.

Anche l’omologazione del piano del consumatore deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

Dalla data di omologazione del piano, i creditori, con causa o titolo anteriore, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa degli stessi creditori, non possono essere avviate o proseguite azioni cautelari, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore che ha presentato la proposta di piano.

Tali effetti vengono meno a fronte del mancato pagamento dei titolari di crediti alimentari, di crediti per stipendio, salario o per altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché dei crediti relativi alle risorse proprie dell’UE, all’IVA e alle ritenute operate e non versate. L’accertamento del mancato pagamento dei predetti crediti è chiesto al Tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio.

Più in dettaglio, ciascun creditore può chiedere la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore quando:

  1. sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo;
  2. siano state dolosamente simulate attività inesistenti;
  3. il debitore non adempia agli obblighi assunti;
  4. le garanzie promesse non vengano costituite o l’esecuzione del piano divenga impossibile per ragioni non imputabili allo stesso debitore.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento per crediti di natura tributaria - Liquidazione del patrimonio del debitore ed esdebitazione

In alternativa all’accordo con i creditori e al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il debitore in stato di sovraindebitamento può attivare il procedimento di liquidazione del proprio patrimonio. Tale procedimento coinvolge tutti i beni del debitore, ad eccezione dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, degli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto, secondo l'apprezzamento del Giudice, occorra al mantenimento suo e della sua famiglia.

Non possono essere altresì liquidati coattivamente i proventi derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale, che i creditori conoscevano essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Non può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, tramite liquidazione del patrimonio, il debitore che è soggetto a procedure fallimentari o che ha già fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, all’accordo con i creditori, al piano del consumatore o alla liquidazione del patrimonio.

Il vantaggio, non trascurabile, della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, tramite liquidazione del patrimonio del debitore, è quello di conseguire l'esdebitazione.

L’esdebitazione si concretizza, infatti, nella dichiarazione giudiziale di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore.

Per ottenere l'esdebitazione con la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento tramite liquidazione del patrimonio, il debitore deve aver cooperato ai fini dell’efficace e proficuo svolgimento della procedura stessa; non deve aver in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; non deve aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni antecedenti alla domanda; deve aver svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, deve aver cercato un’occupazione, non rifiutando proposte di impiego senza giustificato motivo. Infine, devono essere stati soddisfatti, almeno parzialmente, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Inoltre, l'esdebitazione è esclusa quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali oppure quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Infine, l’esdebitazione non opera per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento o alimentari, da risarcimento dei danni per illecito extracontrattuale, per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, nonché per i debiti fiscali che - pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure relative all’accordo, al piano e alla liquidazione del patrimonio - siano stati successivamente accertati a seguito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Se i descritti presupposti e limiti dell’esdebitazione risultano osservati, il Giudice, con decreto adottato su ricorso presentato dal debitore entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, dichiara l’inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente.

il decreto di esdebitazione può essere revocato in qualsiasi momento, su istanza dei creditori, qualora sia stato concesso nonostante il debitore, nei cinque anni antecedenti all’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, abbia posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o atti di disposizione o simulazione di titoli di prelazione, per favorire alcuni creditori a danno di altri. Il decreto è altresì revocabile quando il debitore, con dolo o colpa grave, abbia aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo o, infine, simulato attività inesistenti.

Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Nel frattempo che il Ministero della Giustizia renda pubblico l'elenco dei soggetti autorizzati ad assistere il debitore nella composizione delle crisi da sovraindebitamento, gli organismi di conciliazione già oggi esistenti presso le camere di commercio, gli ordini professionali di avvocati, notai, commercialisti ed esperti contabili potranno assumere anche il ruolo di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento su semplice domanda.

Un elenco può essere reperito anche qui.

12 Maggio 2015 · Giorgio Valli


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