La compiuta giacenza vale anche per la notifica del verbale della delibera condominiale agli assenti
Poiché il termine di decadenza di trenta giorni per impugnare le delibere dell'assemblea condominiale decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti, qualora il plico diretto a questi ultimi, contenente il verbale della deliberazione, non sia lasciato al loro indirizzo ma depositato nell'ufficio postale per mancato reperimento del destinatario o di altra persona incaricata della ricezione, la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.
Questa la decisione adottata dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 25791/2016.
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