Atti trasmessi via posta – Compiuta giacenza e perfezionamento della notifica per il destinatario

Com'è noto, nella notifica diretta effettuata tramite servizio postale, qualora il destinatario risulti temporaneamente assente, il postino lascia un avviso di giacenza dell'atto presso l'ufficio postale (a tale proposito, leggasi questo topic).

In tale circostanza, è da confutare, a nostro parere, l'affermazione secondo la quale alcune Pubbliche Amministrazioni ritengono che qualora la giacenza superi i 10 giorni successivi al tentativo di consegna dell'atto non andato a buon fine, la notifica per il destinatario debba intendersi perfezionata il giorno in cui il postino ha lasciato l’avviso nella buchetta delle lettere (o sull'uscio di casa).

Noi ci atteniamo, fino a prova contraria, alla sentenza della Corte Costituzionale numero 3 del 2010 che recita la notifica a mezzo posta si perfeziona, per il destinatario, non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza.

Ora, è ben vero che la sentenza si riferisce alla giacenza (presso l'ufficio postale o la casa comunale) nel caso di notifica indiretta dell'atto tramite servizio postale (l'atto viene consegnato comunque all'ufficiale giudiziario che si avvale, poi, del servizio postale e certifica la correttezza della procedura controllando l'operato del postino): ed è per questo che, nella sentenza della Consulta, viene indicata la raccomandata informativa che il postino deve inviare al destinatario dell'atto, come previsto dalla legge, in caso di sua temporanea assenza.

Quando, invece, la notifica via posta è diretta (invio dell'atto con raccomandata AR direttamente dalla PA al destinatario, senza il coinvolgimento dell'ufficiale giudiziario) non c'è obbligo di raccomandata informativa ma solo dell'avviso di giacenza che il postino deve lasciare. Dunque, fra raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e avviso di giacenza c'è una stretta ed inconfutabile analogia sul piano logico giuridico.

Pertanto, anche in caso notifica diretta via posta, non andata a buon fine per temporanea irreperibilità del destinatario e successivo ritiro dell'atto oltre il decimo giorno di giacenza, la notifica per il destinatario si perfeziona, a tutti gli effetti, nel decimo giorno di giacenza (che decorre dal momento in cui il postino lascia l'avviso in buchetta).

31 Marzo 2016 · Giuseppe Pennuto




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