Compenso per prestazione professionale regolata da tariffa – il foro competente è quello del debitore

Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario, non liquido ed esigibile, da determinare secondo la tariffa professionale.

Soltanto il debito originato da una prestazione professionale con corrispettivo di un compenso già fissato al momento della pattuizione, può essere configurato come obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile.

La circostanza eventuale per cui il compenso per la prestazione professionale erogata sia regolato nel minimo e nel massimo da apposite tariffe, non comporta che il credito debba considerarsi liquido ed esigibile.

In pratica, il debitore non può essere considerato in mora se prima il compenso non è stato compiutamente definito. Fino ad allora, il debitore non è in grado di sapere con certezza se la prestazione e’ dovuta, il relativo ammontare ed i termini di pagamento.

Da quanto premesso, consegue che, in caso di inadempimento, l’azione contro il debitore deve essere proposta nel foro del domicilio del debitore.

Così ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza numero 15787/14.

2 Settembre 2014 · Antonio Scognamiglio


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