Compensazione legale fra saldi attivi e passivi di conti correnti intestati allo stesso correntista

Le condizioni generali che, di solito, disciplinano il rapporto di conto corrente dispongono che qualora esistono tra banca e correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorchè intrattenuti presso altre dipendenze italiane o estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

La banca, secondo le clausole contrattuali standard, ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione la banca darà prontamente comunicazione al correntista.

D'altra parte, l'articolo 1853 del codice civile dispone che la banca può compensare i saldi attivi e passivi rinvenienti da più rapporti o più conti riconducibili al medesimo correntista. Tuttavia, i rapporti di conto corrente, anche se intestati al medesimo correntista sono autonomi e, quindi, perché operi la compensazione tra due o più conti è necessario che almeno uno di essi cessi: in tal caso il saldo si compensa con quello degli altri ancora aperti. Se, invece, la compensazione agisse sui conti in corso verrebbe meno la loro autonomia giuridica.

In altre parole, la norma di cui all'articolo 1853 del codice civile deve interpretarsi nel senso che il potere di compensazione spetta alla banca solo nel momento in cui il conto del cliente sia oramai chiuso, appunto perché solo a quel momento esso, ove presenti ancora un saldo attivo, potrà dirsi esprimere definitivamente un credito liquido ed esigibile a favore del cliente, allora giuridicamente compensabile con eventuali crediti vantati dalla banca in forza di rapporti diversi.

Operare la compensazione su conti correnti ancora aperti comporta una riduzione del saldo del conto ed equivale, nella sostanza, ad un indebito esercizio di un potere di autotutela, appunto perché equivalente ad una indebita appropriazione di un somma disponibile a favore del correntista, e di cui soltanto questi è legittimato a definire le modalità di utilizzazione.

In pratica, la compensazione legale ex articolo 1853 del codice civile può avere ad oggetto soltanto un conto corrente chiuso: solo dopo la chiusura del conto il credito del cliente risultante dal saldo attivo può infatti dirsi liquido ed esigibile.

Quello appena riportato è l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, in tema di compensazione fra saldi attivi e passivi di conti correnti intestati allo stesso correntista, così come articolato nella decisione 4484/15.

8 Agosto 2016 · Giovanni Napoletano




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