Compensazione legale fra credito rinveniente da una fideiussione prestata dal cliente con il saldo disponibile del conto corrente intestato allo stesso cliente

È illegittima l’operazione di compensazione del credito rinveniente da una fideiussione rilasciata dal cliente a favore di un terzo con il saldo disponibile del conto corrente intestato al cliente stesso.

In assenza di una pattuizione in tal senso o di un ordine di quest’ultimo, la compensazione equivale a un’indebita appropriazione di una somma disponibile a favore del correntista, in violazione dell’articolo 1852 del codice civile.

La compensazione legale, ex articolo 1853 del codice civile, può avere ad oggetto soltanto un conto corrente chiuso: solo dopo la chiusura del conto il credito del cliente risultante dal saldo attivo può, infatti, dirsi liquido ed esigibile.

Questi il principio giuridico enunciato dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nella decisione 4484/2015.

8 Agosto 2016 · Annapaola Ferri


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

6 risposte a “Compensazione legale fra credito rinveniente da una fideiussione prestata dal cliente con il saldo disponibile del conto corrente intestato allo stesso cliente”

  1. Anonimo ha detto:

    Vorrei chiedere se è legale da parte della banca bloccare un carta prepagata a me intestata, poiché ho prestato fideussione nei confronti di una società per 15 mila euro. Mi sono ritrovata con il blocco sulla carta.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Il contratto che prevede l’emissione di una carta prepagata è un accordo fra due parti, ed una delle due può recedere unilateralmente dandone congruo preavviso all’altra. Tuttavia, mi sorprende che la carta sia stata bloccata solo perché il cliente ha prestato fideiussione: di solito la banca recede da qualsiasi rapporto con il cliente che, dopo aver prestato fideiussione, non adempie.

  2. Anonimo ha detto:

    Le clausole non prevedono la compensazione sul conto del garante, e specificano che se il garante è un consumatore non è tenuto al pagamento immediato a semplice richiesta..

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Bene, allora non le resta altro da fare che presentare reclamo alla banca, con raccomandata AR, contestando la compensazione come illegittima, dal momento che le clausole contrattuali non prevedono la compensazione sul conto del garante, e perché, essendo lei un garante consumatore, non è tenuto al pagamento immediato a semplice richiesta.

      Decorsi trenta giorni dalla data in cui il reclamo risulta essere pervenuto alla banca, in caso di silenzio o di risposta non soddisfacente, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). La memoria difensiva deve solo contenere la descrizione della questione, senza alcun riferimento a leggi e codici (allegando copia del contratto), non è necessaria l’assistenza tecnica di un avvocato, la procedura può essere effettuata integralmente online, il costo è di venti euro per diritti di segreteria (che saranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso). In questo sito o su quello dell’ABF potrà trovare informazioni dettagliate per procedere.

  3. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, la compensazione che la banca può effettuare su un c/c del garante per uno scoperto del debitore principale soggiace ai limiti previsti per il pignoramento, se sul tale conto avviene solo l’accredito di una pensione? o è possibile compensare l’intero attivo indipendentemente dalla sua natura?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!