Compensazione legale fra credito rinveniente da una fideiussione prestata dal cliente con il saldo disponibile del conto corrente intestato allo stesso cliente
È illegittima l’operazione di compensazione del credito rinveniente da una fideiussione rilasciata dal cliente a favore di un terzo con il saldo disponibile del conto corrente intestato al cliente stesso.
In assenza di una pattuizione in tal senso o di un ordine di quest’ultimo, la compensazione equivale a un’indebita appropriazione di una somma disponibile a favore del correntista, in violazione dell’articolo 1852 del codice civile.
La compensazione legale, ex articolo 1853 del codice civile, può avere ad oggetto soltanto un conto corrente chiuso: solo dopo la chiusura del conto il credito del cliente risultante dal saldo attivo può, infatti, dirsi liquido ed esigibile.
Questi il principio giuridico enunciato dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nella decisione 4484/2015.
Vorrei chiedere se è legale da parte della banca bloccare un carta prepagata a me intestata, poiché ho prestato fideussione nei confronti di una società per 15 mila euro. Mi sono ritrovata con il blocco sulla carta.
Il contratto che prevede l’emissione di una carta prepagata è un accordo fra due parti, ed una delle due può recedere unilateralmente dandone congruo preavviso all’altra. Tuttavia, mi sorprende che la carta sia stata bloccata solo perché il cliente ha prestato fideiussione: di solito la banca recede da qualsiasi rapporto con il cliente che, dopo aver prestato fideiussione, non adempie.
Le clausole non prevedono la compensazione sul conto del garante, e specificano che se il garante è un consumatore non è tenuto al pagamento immediato a semplice richiesta..
Bene, allora non le resta altro da fare che presentare reclamo alla banca, con raccomandata AR, contestando la compensazione come illegittima, dal momento che le clausole contrattuali non prevedono la compensazione sul conto del garante, e perché, essendo lei un garante consumatore, non è tenuto al pagamento immediato a semplice richiesta.
Decorsi trenta giorni dalla data in cui il reclamo risulta essere pervenuto alla banca, in caso di silenzio o di risposta non soddisfacente, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). La memoria difensiva deve solo contenere la descrizione della questione, senza alcun riferimento a leggi e codici (allegando copia del contratto), non è necessaria l’assistenza tecnica di un avvocato, la procedura può essere effettuata integralmente online, il costo è di venti euro per diritti di segreteria (che saranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso). In questo sito o su quello dell’ABF potrà trovare informazioni dettagliate per procedere.
Buongiorno, la compensazione che la banca può effettuare su un c/c del garante per uno scoperto del debitore principale soggiace ai limiti previsti per il pignoramento, se sul tale conto avviene solo l’accredito di una pensione? o è possibile compensare l’intero attivo indipendentemente dalla sua natura?
Non trattandosi di pignoramento si applicano le clausole contrattuali sottoscritte.